Le sanzioni internazionali e il mercato assicurativo
È stata emessa la prima rilevante decisione in materia di sanction clauses nelle polizze di assicurazione, che tratta anche delle conseguenze dell’applicazione del Regolamento di Blocco della Ue, che vieta a soggetti comunitari di conformarsi a sanzioni Usa
15/04/2019
È noto che il sistema delle sanzioni costituisce ormai da tempo un elemento costante del commercio internazionale, e il mondo assicurativo non ne è naturalmente immune.
Le sanzioni finanziarie internazionali, spesso definite anche embarghi, sono regolarmente utilizzate per contrastare l’attività di Stati, individui od organizzazioni che minaccino la pace o la sicurezza internazionale. Le misure possono consistere nel congelamento di fondi e risorse possedute da persone o organizzazioni di un Paese straniero oggetto delle misure, e nel divieto di operare a vario livello con – e in – tale paese.
Si tratta di misure che sono stabilite dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con specifiche risoluzioni.
I singoli Stati possono peraltro decidere di adottare anche autonomamente misure sanzionatorie nei confronti di altri Paesi: come noto particolarmente attivi sono gli Stati Uniti, che da anni si sono dotati di un’agenzia denominata Office of foreign assets control (Ofac) che fa capo al dipartimento del Tesoro.
Di recente l’Unione Europea ha deciso di adottare una politica comune in materia di sanzioni, avocando a sé le competenze degli Stati membri. Le sanzioni in tal caso sono decise con regolamenti del Consiglio sulla base di una posizione comune, e tali regolamenti sono immediatamente esecutivi in ogni Stato membro.
La Sanction Limitation and Exclusion Clause è la clausola predisposta dal mercato inglese che regola le modalità con cui operano le coperture assicurative per prevenire la violazione di divieti e limitazioni introdotti con tali sanzioni.
Un caso su sanzioni verso l'Iran
Una recentissima decisione della High Court nel caso Mamancochet v. Aegis (Mamancochet Mining Limited v. Aegis Managing Agency Limited e altri [2018] EWHC 2643 - Comm) ha evidenziato le potenziali criticità nella formulazione di alcune delle sanction clauses presenti nei contratti di assicurazione, e rappresenta la prima vera articolata decisione sul tema.
La sentenza ha analizzato, tra l’altro, anche le implicazioni nascenti dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio (il cd. Regolamento di blocco), che vieta a soggetti comunitari di conformarsi a determinate sanzioni statunitensi.
Il caso ha avuto a oggetto la sottrazione di un carico di acciaio di proprietà di parte attrice, depositato in territorio iraniano. Mamancochet Mining ha agito in giudizio facendo valere la copertura assicurativa offerta da una polizza stipulata con Aegis, che conteneva la seguente clausola: “… no (re)insurer shall be liable to pay any claim [that]… would expose that (re)insurer to any … trade or economic sanctions, laws, or regulations of the European Union, United Kingdom or the United States of America”.
Gli assicuratori respingevano la richiesta sostenendo che il pagamento dell’indennizzo assicurativo li esponeva al rischio di violazione delle sanzioni, e tale circostanza era sufficiente a far scattare la sanction clause.
Il quadro era reso maggiormente complesso dal fatto che tra la sottoscrizione della polizza e la sentenza si erano verificati molteplici cambiamenti nel sistema sanzionatorio Usa ai danni dell’Iran.
Il ritiro da parte degli Stati Uniti, dichiarato l’8 maggio 2018, dall’accordo iraniano (Jcpoa) ha comportato infatti la reintroduzione delle sanzioni statunitensi, precedentemente revocate in seguito all’entrata in vigore dell’accordo stesso.
Si tratta del cosiddetto snap back, che gli Usa hanno dichiarato concedendo un termine di 90 e 180 giorni per garantire un regime transitorio per contratti in corso di esecuzione.
Le sanzioni Usa sono state dunque ripristinate il 6 agosto 2018 e successivamente in via completa il 4 novembre 2018. A seguito del ritiro degli Stati Uniti e dell’applicazione extraterritoriale delle sanzioni Usa reintrodotte per le imprese che commerciano con l’Iran, l’Unione Europea ha adottato alcune contromisure, in particolare l’aggiornamento del cd. Regolamento di blocco, che offre uno scudo protettivo per le imprese Ue.
Nel caso in esame, la Corte ha operato una distinzione tra l’esposizione alle sanzioni e l’esposizione a un rischio di sanzioni, ritenendo che la sanction clause presente nella polizza potesse giustificare il mancato pagamento solo nel caso in cui, in concreto, l’assicuratore convenuto in giudizio avesse dimostrato che un pagamento determinava la violazione delle sanzioni. Il mero rischio di una violazione non poteva invece ritersi incluso nella pattuizione di polizza.
In particolare, il giudice Teare ha rilevato “…the language and context of the clause show that the meaning of the clause which would be conveyed to a reasonable person is as follows. The clause provides that the insurer is not liable to pay a claim where payment would be prohibited under one of the named systems of law and thus “would expose” the Defendants to a sanction”.
La Corte inoltre ha ritenuto che la sanction clause, laddove operante, si limita a sospendere l’obbligo di pagamento dell’assicuratore, non a estinguerlo del tutto.
Le conseguenze di clausole diverse sul tema
La sentenza è indubbiamente rilevante, anche se riflette alcune specificità del caso analizzato dalla Corte.
L’espressione “expose to sanctions” è presente in molti testi di sanction clause, ma molte di tali clausole hanno formulazioni diverse e più restrittive.
Si veda ad esempio il wording della sanction clause raccomandata dalla German Insurance Federation (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, “Gdv”) che recita “Notwithstanding other provisions of the insurance contract, cover shall be granted only insofar as and as long as not in contradiction to economic, trade or financial sanctions or embargoes enacted by the European Union or the Federal Republic of Germany that are directly applicable to the contracting parties.”
Dal momento che la decisione ha attribuito grande peso al testo della clausola, occorre ora chiedersi se sia necessario oggi rivedere i testi di sanction clause adottati nel mercato assicurativo, al fine di riflettere il mutato quadro normativo e geopolitico.
Un esame (molto sommario) delle polizze adottate in Italia permette di rilevare in effetti la presenza di clausole con formulazione molto diversa, come emerge dal raffronto che segue:
Caso 1: “La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio previsto in Polizza qualora la prestazioni di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio espongano la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle NAZIONE UNITE o da provvedimenti relativi a sanzioni commerciali od economiche, leggi o regolamenti dell’UNIONE EUROPEA, del REGNO UNITO o degli U.S.A. o di qualsiasi altra legge nazionale”.
Caso 2: “In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Compagnia non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione beneficio correlati all’assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell’Assicurato violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali”.
Sospensione o estinzione dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo
Quanto all’affermazione contenuta in sentenza che l’effetto della sanction clause è solo quello di sospendere, anziché estinguere, l’obbligo di pagamento degli assicuratori convenuti, è evidente che ciò ingenera una situazione d’incertezza e di esposizione protratta nel tempo dipendente da fattori geopolitici imprevedibili e sicuramente al di fuori del controllo delle parti (con incertezze che si riverberano sulla stima delle riserve).
Un rimedio potrebbe essere l’adozione di sanction clause che prevedono il venir meno in via definitiva dell’obbligo di indennizzo, immediatamente o entro un lasso di tempo ragionevole.
Resta da fare un breve commento sul meccanismo previsto dal Regolamento di blocco, che di fatto vieta ai soggetti comunitari conformarsi a normative Usa in materia di sanzioni con effetti extraterritoriali. Nel caso in esame, l’assicurata ha sostenuto che il regolamento di blocco di fatto impediva agli assicuratori convenuti di invocare la sanction clause.
La Corte tuttavia ha aderito sul punto alla tesi degli assicuratori, rilevando che far leva su una sanction clause per contrastare la richiesta di indennizzo non determinava di per sé un atto di ossequio al regime sanzionatorio di un paese terzo, e quindi non determinava la violazione del Regolamento.
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