Marcia indietro sul recupero Inail
La disposizione della legge Finanziaria 2018 in tema di rivalsa dell’ente infortunistico, che aveva da più parti sollevato molte critiche, è stata integralmente abrogata dal governo con un emendamento al decreto Crescita. Una novità che permette il ritorno a un sistema equilibrato e funzionante
28/08/2019
Nelle prime settimane di quest’anno abbiamo avuto un paio di occasioni per trattare un tema che riguarda da vicino la disciplina civilistica del risarcimento del danno alla persona e che aveva portato a più di una considerazione critica e a una segnalazione di allarme.
Ci riferiamo ad alcuni effetti pratici che l’ultima legge finanziaria (145/2018) aveva introdotto in ordine alla surrogazione degli enti sociali nei confronti del datore di lavoro e del responsabile civile, in ragione delle modifiche apportate agli articoli 10 e 11 del T.U. n. 1124 del 1965 e all’articolo 142 del Codice delle assicurazioni.
La principale modifica era determinata dalla volontà legislativa di allargare il perimetro dell’azione di recupero che l’Inail svolge verso il responsabile del fatto dopo aver indennizzato l’infortunato, causando però la riduzione (per un inevitabile gioco dei vasi comunicanti) della sfera risarcitoria soggettiva della vittima primaria.
Le ragioni delle nostre perplessità erano state chiaramente espresse e la preoccupazione riguardava sia la scarsa intellegibilità del quadro normativo modificato su proposta del governo, sia, e soprattutto, la portata delimitativa del margine di risarcimento che sarebbe spettato ai lavoratori in occasione di infortuni professionali (accadano essi sul luogo del lavoro o in itinere).
Una visione condivisa
Questa nostra segnalazione di “distonia lessicale e giuridica” della legge Finanziaria sul tema aveva trovato presto una gradita conferma nel brillante scritto del giudice Marco Rossetti della III sezione civile della Cassazione nel pezzo che avevamo segnalato proprio su queste pagine (si veda lo scritto su http://questionegiustizia.it dal titolo eloquente La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differenziale).
In questi mesi, abbiamo avuto modo di registrare due effetti ulteriori della novella: da un lato la dottrina (che si è divisa fra chi lamentava la portata penalizzante per i lavori, ovvero che riteneva che nulla dovesse mutare perché la legge 145 era incostituzionale sul punto), dall’altro l’affermazione della giurisprudenza circa la non retroattività della novella normativa, stante la sua incidenza sostanziale sui diritti dei lavoratori (così Cass. Lav. 8580 del 23 marzo 2019).
Sta di fatto che una disciplina, apparentemente finalizzata a ridurre gli effetti dei tagli di contributi ai quali l’Inail sarà esposto nei prossimi anni, appariva sempre più avere l’effetto distorsivo di ritorcersi contro lo stesso beneficiario dell’intera disciplina della tutela antinfortunistica: appunto il lavoratore.
Quale sia stato il movimento di attenzione emerso in questi mesi (se il timore di danneggiare appunto la parte debole del sistema pubblicistico, ovvero la semplice percezione di una incongruenza di sistema originato dalla normativa tanto criticata) sta di fatto che a soli sei mesi di distanza dalla sua entrata in vigore il governo ha presentato un emendamento al così detto decreto Crescita (decreto legge 34/2019, divenuto legge 58/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno e in vigore dal 30 giugno) per effetto del quale l’intera normativa in parola è stata abrogata con effetto immediato e con rispristino per i mesi di vigenza del testo, della preesistente disciplina.
Si torna a un sistema che funziona
L’articolo 3-sexies del testo approvato, oltre a prevedere un taglio di circa 600 milioni per le tariffe Inail, che diviene strutturale a decorrere dal 2023, ha abrogato integralmente il testo dell’articolo 1, comma 1126, lettere a), b), c), d), e) e f), dell’ultima legge di bilancio, la 145/2018, che aveva, come detto, riscritto le regole dell’azione civile con la quale l’Inail recupera una parte del proprio esborso a favore del lavoratore dal responsabile del danno (il datore di lavoro o un terzo).
A nostra memoria, raramente un testo di legge ha avuto nella storia del nostro ordinamento una vita normativa tanto breve quanto di applicazione inesistente (stante la irretroattività della novella ricordata più sopra), ma sta di fatto che a noi non resta che salutare il revirement governativo e con esso il ritorno alla disciplina che regola i rapporti risarcitori e indennitari tra lavoratore, ente preposto alla sua tutela e responsabile civile del fatto dannoso.
Sistema che risiede da anni, va ricordato, in un felice e chiaro equilibrio fondato su normative collaudate (dlgs 38/2000) e altrettanto chiare e lineari cornici interpretative delle magistrature superiori (da ultimo Cass. Ss.Uu n. 12566 del 22 maggio 2018).
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