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Mediazione: cosa cambia da mercoledì 21 marzo?

Coinvolti nel cambiamento le controversie sugli ”incidenti stradali”, ma anche sulle ben note liti condominiali: scatta il tentativo della “conciliazione”. Solo se  non  funziona si va dal Giudice.

In altre parole, entra nel vivo la riforma sulla “mediazione obbligatoria” della giustizia civile. Scatta così la fase due della riforma del processo civile del 2009, voluta  dall’ex Ministro Angelino Alfano. Appare di grande importanza perché riguarda materie alle quali gli italiani sono molto sensibili:  prima fra tutte quella relativa ai sinistri R.C.Auto e natanti. Senza dimenticare le successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, risarcimenti danni da colpa medica o riguardanti la diffamazione a mezzo stampa, ma anche per contratti assicurativi e bancari.

Le polizze RCA, da decenni nell’occhio del ciclone per i continui crescenti costi, causati anche dall’abnorme  numero di sinistri denunciati annualmente,  grazie al nuovo procedimento , potrebbero avere un costo medio di gran lunga  inferiore alle  precedenti annate.  

Il meccanismo della “conciliazione”, se operato da persone serie e competenti,  sulle quali dovranno sovraintendere    r i g o r o s i   controlli,  potrebbe portare chiari  vantaggi alle compagnie che – da sempre – lamentano la grave incidenza dell’azione legale sul costo del sinistro. Tutto vero.  

A  ciò  si deve aggiungere il malcostume dilagante dell’ultimo ventennio, del c.d. “porta a porta”,  effettuato da fantasiosi  quanto temerari studi legali,  che offrivano “compensi”  a cifra fissa o percentualizzati, all’agenzia che  “spontaneamente”  avrebbe consigliato  al proprio assicurato “ quello” studio legale!!! 

 La stragrande maggioranza della categoria, ovviamente,  non si è ripiegata a simili mezzucci, ferma ed impregiudicata la sistematica  processione  di  “quei” legali  presso  “certe”  agenzie,  pronti ad “incentivarne” l’iniziativa…

Oggi  come oggi, va tenuto presente  il  carico di lavoro  dei Tribunali e dei Giudici di Pace. I dati a  nostra disposizione ci dicono che le cause, solo per il ramo RCA,  si aggirano attorno alle 350.000 all’anno.  E’ vero: non di rado,  per stabilire il torto o la ragione dei contendenti,  senza necessariamente “soccombere” alle imposizioni della compagnia assicuratrice ma anche di un liquidatore pigro e malpagato, senza alcuna volontà  di appurare  la vera dinamica del sinistro e le ragioni di colui che ha subito il danno , si ricorre  all’intervento di un Giudice.

Oggi non più.
Nessuna norma,  licenziata con lo spirito di comporre le controversie, ha suscitato tante liti e commenti. Si sono spesi fiumi di inchiostro su questo argomento. Da una parte i sostenitori della riforma che vedono, nel  passaggio obbligato attraverso la “mediazione”,  la possibilità di trovare rapidamente un accordo tra le parti, evitando le annose attese dei Tribunali.  Dall’altra parte,  le lobby degli avvocati che valutano la “mediazione” addirittura incostituzionale  e  non in grado di velocizzare la macchina della giustizia. 

Ovviamente il mio pensiero  interpreta  la nuova norma  positivamente.  
La mediazione è un utile strumento deflattivo del carico giudiziario,  che attribuisce all’italiano l’obbligo di adire a “organismi di conciliazione” accreditati presso il Ministero di Giustizia. Se ne evince, sempre a mio parere, che l’evidente  malumore dei legali italiani,  in particolare dal centro Italia in giù, potrebbe essere imputato al possibile  “calo”  dei loro fatturati.

Il  sistema in parola  merita attenzione anche degli  agenti italiani ? 
 Il d.lgs  n°28/2010 non assegna alcun ruolo all’agente di assicurazione nell’ambito del suddetto procedimento che, come è ovvio, deve essere svolto da un terzo imparziale ma, soprattutto, competente. Non prevede inoltre che l’agente “ informi “ il suo cliente degli obblighi che scattano dal 21 marzo, anche se il compito precipuo  dell’intermediario è  quello del  “consulente”.  

Sorprende non poco il tombale  silenzio  dell’Isvap e delle associate Ania  che, sull’argomento,  (a parte qualche eccezione),  tacciono.  Nasce non poca perplessità su  questo scarso interesse dell’intero settore, di fronte ad un nuovo “modus operandi”, peraltro obbligatorio.

 A mio parere, il ruolo dell’agente non può prescindere dal dare la giusta informativa all’assicurato,  come del resto si è sempre fatto all’apertura di un sinistro. Quante volte presso gli uffici agenziali si è costretti ad aiutare il proprio cliente  nella compilazione del  fatidico “modulo blu”  e ricostruire, pur non essendo stati presenti,  l’intera dinamica del sinistro ? Molte, moltissime volte!

Non escludo, inoltre,  che le compagnie,  velocemente,   vadano ad inserire nei contratti di assicurazione  delle clausole ad hoc,  riferite alla mediazione e conciliazione, indicanti  “anche”  l’organismo che intendono  “ fare scegliere”  all’assicurato.   Mi aspetto  anche delle modifiche al  “modulo” di denuncia, proprio per andare incontro al nuovo sistema,  unitamente  a ulteriori specifici  incarichi,  ovviamente      gratuiti , ai propri agenti, al fine di fornire  informativa ai clienti interessati. 

Sarebbe  stato anche doveroso che le stesse imprese si fossero già preoccupate di dare la giusta “formazione”   alla propria rete di vendita, anche solo a livello di infarinatura. 
Pur non avendo il decreto 28 stabilito  l’obbligo  di coinvolgere l’agente di assicurazione, reputiamo che la materia sia assai complessa.

Ad esempio,  il decorso del termine di 60 giorni, ovvero 90 in caso di danno alla persona, tempo utile per la compagnia di attuare la procedura d’offerta, sarebbe possibile attivare una diversa soluzione e cioè ricorrere all’istituto della mediazione prima della scadenza di tale termine?  Gli organismi di mediazione aderenti alle “ linee guida”  dell’Ania  lo escludono: deve aver avuto luogo la conclusione dell’offerta. Credo sia un argomento delicato e di non facile soluzione.

Certo  l’intermediario è tenuto alla salvaguardia degli interessi della compagnia per la quale agisce ma, nel contempo  è,  e resta, l’unico consulente dell’assicurato , colui che ne tutela  gli interessi.  Nello specifico, l’argomento “mediazione” si apre in piena contrapposizione  e sfiora il conflitto di interessi.

In ogni caso, nella veste di agente,  userei   prudenza nel “consigliare”  il proprio assicurato, in quanto ci si potrebbe esporre a possibili contestazioni e responsabilità.  Consiglierei di rendere edotto il cliente, già fin dalla denuncia di sinistro, sul possibile  procedimento di mediazione, ma solo come mera avvertenza, lasciando la responsabilità della scelta  all’interessato.

Vedremo cosa riserverà il futuro.

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