Parliamo di index linked
Parliamo di ramo Vita, parliamo delle polizze “Index linked“: sono contratti di assicurazione sulla vita. Così ha stabilito una recente pronuncia del Tribunale di Roma (XII ° Sezione Civile n° 20830/10 R.G.) che ha stabilito che tali tipi di polizze danno diritto alla restituzione integrale del capitale minimo garantito, vale a dire l’intero capitale iniziale che è, ovviamente, costituito dal premio originariamente versato alla Compagnia, riconoscendo fondata e legittima la richiesta che era stata proposta da un assicurato.
Nell’ordinanza suddetta si legge chiaramente chesia dalla proposta di assicurazione sottoscritta, si presume, dal contraente/assicurato, sia dalla data di accettazione da parte dell’Impresa (Unicredit Vita S.p.A.) della proposta stessa, da nessuna parte si ravvisa l’eventuale connotazione “finanziaria” e la qualità di “prodotto di investimento”.
Il Tribunale ha quindi ricondotto la polizza index linked nel tipico schema giuridico del “contratto di assicurazione sulla vita”, caratterizzato dalla certezza della prestazione prevista alla scadenza della polizza stessa, nonché dalla essenziale funzione di “garanzia del risparmio”, escludendo a carico dell’assicurato/contraente qualsiasi rischio finanziario.
Preciso che il prodotto comprendeva obbligazioni emesse (indovina, indovina?) dalla Lehman Brothers e quindi la Compagnia, a causa della sottoposizione a procedura concorsuale della Lehman Brothers stessa, non poteva erogare, per il momento, la liquidazione del dovuto, sottoponendo all’assicurato la c.d. “Proposta cash” , con un’offerta di recupero del 50% del premio originariamente versato dal contraente (euro 100.000).
Questa la cronaca.
Non oso immaginare le gravi conseguenze, non solo economiche ma anche di credibilità di un intero settore, e del ramo vita in particolare, additato da decenni come lo zoccolo duro della “previdenza integrativa” .
Come reagiranno le Compagnie se la decisione del Tribunale romano diventasse un “faro” di riferimento?
Di più: se il contratto fosse stato intermediato da un agente di assicurazione e NON da un impiegato di banca, non avremmo avuto la certezza di una informativa corretta e chiara e – quasi sicuramente - meno equivoca?
La parola a voi che mi leggete.
Nell’ordinanza suddetta si legge chiaramente chesia dalla proposta di assicurazione sottoscritta, si presume, dal contraente/assicurato, sia dalla data di accettazione da parte dell’Impresa (Unicredit Vita S.p.A.) della proposta stessa, da nessuna parte si ravvisa l’eventuale connotazione “finanziaria” e la qualità di “prodotto di investimento”.
Il Tribunale ha quindi ricondotto la polizza index linked nel tipico schema giuridico del “contratto di assicurazione sulla vita”, caratterizzato dalla certezza della prestazione prevista alla scadenza della polizza stessa, nonché dalla essenziale funzione di “garanzia del risparmio”, escludendo a carico dell’assicurato/contraente qualsiasi rischio finanziario.
Preciso che il prodotto comprendeva obbligazioni emesse (indovina, indovina?) dalla Lehman Brothers e quindi la Compagnia, a causa della sottoposizione a procedura concorsuale della Lehman Brothers stessa, non poteva erogare, per il momento, la liquidazione del dovuto, sottoponendo all’assicurato la c.d. “Proposta cash” , con un’offerta di recupero del 50% del premio originariamente versato dal contraente (euro 100.000).
Questa la cronaca.
Non oso immaginare le gravi conseguenze, non solo economiche ma anche di credibilità di un intero settore, e del ramo vita in particolare, additato da decenni come lo zoccolo duro della “previdenza integrativa” .
Come reagiranno le Compagnie se la decisione del Tribunale romano diventasse un “faro” di riferimento?
Di più: se il contratto fosse stato intermediato da un agente di assicurazione e NON da un impiegato di banca, non avremmo avuto la certezza di una informativa corretta e chiara e – quasi sicuramente - meno equivoca?
La parola a voi che mi leggete.
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