Il risparmio c'è... ma non si vede...
Le compagnie stanno risparmiando soldi, e non pochi, grazie alle procedure di conciliazione, e le spese legali, ovviamente, sono nettamente calate.
È il caso di rispolverarne i contenuti.
Oltre il 90% dei sinistri, in Italia, viene liquidato con un importo non superiore ai 15 mila euro. La conciliazione paritetica per i sinistri Rca è frutto di un accordo, siglato nel 2001, tra la Confindustria assicurativa (Ania) e le Associazioni nazionali dei consumatori. Il progetto, illo tempore, era nato dall'ambizione di migliorare servizio, trasparenza dell'informativa, facilità di rapporti tra gli assicurati e imprese di assicurazione. L'avvento dei comparatori e di altri canali, per la verità, ha un po’ mischiato le carte sulla voluta trasparenza e informativa di allora, e giusto sarebbe coprire quelle “buone intenzioni”, con un velo pietoso. La procedura è e resta su base volontaria e consentirebbe di risolvere positivamente, in tempi brevi e in via stragiudiziale, parecchie controversie relative ai danni Rca, sempre che la richiesta di risarcimento non superi, come già detto, i 15 mila euro. Le divergenze possono essere diverse in merito alla risarcibilità dello stesso sinistro, o alla sua quantificazione, attribuzione di responsabilità o altre ragioni ancora. Ovviamente, l'assicurato può ricorrere a questa prassi solo dopo aver presentato una regolare richiesta di risarcimento del danno e dopo aver fornito all'impresa presso la quale è assicurato tutte le informazioni utili per effettuare accertamento e valutazione.
E' sempre utile spiegare all'utente che tale procedura si può attivare solo se si verificano le seguenti condizioni:
• l'assicurato non ha ottenuto risposta dalla compagnia con la quale è assicurato entro i termini previsti dalla legge;
• se l'impresa, sottoscrittrice del contratto, rifiuta la sua richiesta;
• nel caso l'assicurato non abbia accettato o accetti solo a titolo di acconto l'offerta del risarcimento da parte della compagnia;
• che l'assicurato non abbia incaricato altri soggetti a rappresentarlo, a meno che, nel caso di incarico già conferito a terzi, lo abbia ritirato;
• abbia inoltrato la richiesta di risarcimento all'assicuratore, per i danni materiali ed eventuali lesioni del conducente o del trasportato (nei sinistri rientranti nella procedura dell'indennizzo diretto (art.149 e 141 CdA).
Si deve essere, ovviamente, iscritti a un’associazione dei consumatori dalla quale si vuole essere rappresentati. Essa ha il compito di sentire, sin dall'inizio della procedura, le ragioni dell'assicurato, ne valuta la fondatezza nonché le condizioni di ammissibilità, anche attraverso la documentazione prodotta. La procedura di conciliazione si intende attivata quando la compagnia assicuratrice riceve la domanda di conciliazione. La Commissione di conciliazione è composta da un rappresentante dell’impresa e da un rappresentante dell’associazione dei consumatori. Ambedue hanno diritto di accedere alle informazioni e ai dati contrattuali, che di solito sono visionati prima che vi sia l’incontro per il tentativo di conciliazione, che deve svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Le due parti rappresentano, rispettivamente, la posizione del contraente e della compagnia assicuratrice. Nel caso in cui l’accordo sia raggiunto, è steso un verbale che ha efficacia di accordo transattivo. Viceversa, ove il tentativo di conciliazione fallisca, i componenti ne prendono atto, sottoscrivendo un modello di mancato accordo. A precisazione di quanto sopra esposto, faccio presente che tale procedura è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l’eventuale costo di iscrizione alla prescelta associazione dei consumatori.
Il risparmio c'è... ma non si vede...
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