Insurance Trade

Spending review: cosa ne sarà dei risparmi delle Casse di previdenza privatizzate?

La novità più importante in tema di previdenza di queste prime settimane del 2017 è stata sicuramente la bocciatura da parte della Corte costituzionale (sent. n. 7/2017) del famoso decreto sulla spending review e, in particolare, di quella norma (art. 8, co. 3, D.L. 95/2012) con cui il Governo Monti aveva deciso di coinvolgere nelle politiche di austerità pubblica anche le Casse di previdenza privatizzate (quelle istituite coi D.Lgs. nn. 509/1994 e 103/1996).

Queste ultime - solo perché incluse formalmente nell’elenco delle “Pubbliche amministrazioni” dell’Istat – erano state costrette a ridurre gradualmente le loro spese di funzionamento e (addirittura) a riversare annualmente nel bilancio dello Stato le somme così risparmiate.

Non vi era chi non vedesse in quella disposizione l’incoerenza di fondo del legislatore, il quale – dopo essersi “disfatto” delle Casse dei professionisti con le privatizzazioni degli anni ‘90 – pretendeva di trattare le stesse alla stregua di ogni altro ente pubblico da cui ricavare risorse economiche.

La scelta della Corte costituzionale è sembrata quindi quasi un atto dovuto ed è stata l’occasione per i giudici della Consulta per ricordare al legislatore alcuni principi fondamentali sul sistema delle Casse di previdenza privatizzate. Principi, questi, che dovrebbero apparentemente porre un freno a quell’implicito processo inverso di attrazione nella sfera pubblica di tutti quegli enti privatizzati dediti alla previdenza di primo pilastro.

Le motivazioni della Corte costituzionale possono essere sintetizzate in questi tre punti:

1 – non potendo più godere dei finanziamenti pubblici, le Casse devono rispettare un rigido equilibrio di lungo periodo sul piano economico e gestionale, al fine di assicurare da sole la loro missione istituzionale. Pertanto, risulta irragionevole (ai sensi dell’art. 3 Cost.) sacrificare quel prezioso regime di autonomia delle Casse per soddisfare un “generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel bilancio statale”;

2 - il legislatore può sicuramente imporre alle Casse di previdenza privatizzate una politica di risparmio sulle spese, affinché venga destinata la maggior parte delle risorse alle prestazioni in favore degli iscritti; ma, proprio per queste ragioni, lo Stato non può sconvolgere il buon andamento delle Casse (art. 97 Cost.), sottraendo ad esse e a tutti gli iscritti delle risorse essenziali per il funzionamento del loro sistema previdenziale/assistenziale;

3 – il mondo delle Casse di previdenza privatizzate è costruito su un sistema di solidarietà basato sulla comunanza di interessi degli iscritti, i cui contributi non possono che essere vincolati alle esigenze pensionistiche o assistenziali degli stessi. Risulterebbe così contrario all’art. 38 Cost. una previsione che deroghi a tale collegamento funzionale, imponendo il versamento in via generale al bilancio dello Stato delle risorse appartenenti alle Casse e, indirettamente, a tutti i loro iscritti.

Per tali ragioni la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo ed inapplicabile il prelievo forzoso ed ha stabilito così che tutti i risparmi conseguiti in forza di quella legge dovranno restare alla Cassa (in quel caso la Cassa dei commercialisti – CNPADC) che aveva promosso il giudizio da cui è sorta la questione di costituzionalità.
Ovviamente, gli effetti della sentenza della Consulta potranno valere per tutte le altre Casse coinvolte dalla Spending review, le quali potrebbero recuperare dallo Stato le somme indebitamente versate.

Sia chiaro, non si tratta certo di importi smisurati: nel solo 2015 tutte le casse aderenti all’AdEPP (Associazione degli enti previdenziali privati) hanno versato all’Erario solo 10,8 milioni di euro a causa della Spending review. Insomma, poche briciole rispetto alle decine di miliardi di euro di cui è composto il patrimonio delle casse di previdenza privatizzate.

Bisognerebbe casomai soffermarsi sui principi sanciti dalla Corte costituzionale e ripensare ad un sistema effettivamente solidaristico, volto a soddisfare – nel rispetto degli equilibri di gestione - quelle esigenze di maggiore assistenza ed equità manifestate a gran voce dagli iscritti (e dalle loro associazioni).

Un primo segnale sembra giungere proprio dalle Casse dei professionisti, le quali hanno annunciato in queste settimane un incremento delle misure assistenziali, come quelle a sostegno della genitorialità, borse di studio per i figli degli iscritti, approvazione di progetti per finanziare il microcredito, erogazione di contributi a sostegno dei giovani professionisti o per le spese di ospitalità, ecc.
Altri enti, come Cassa Forense, sono già “passate ai fatti”, ed hanno perfezionato l’attivazione di una copertura Ltc che garantisce, in caso di non autosufficienza permanente, una rendita vitalizia in favore di tutti i suoi iscritti che, alla data del 1° novembre 2016, non abbiano ancora compiuto i 70 anni di età.

Stiamo parlando di qualche piccolo passo in avanti: si auspica possano seguire misure più efficaci in tema di spese di funzionamento, contributi ed assistenza a sostegno dei tanti professionisti in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti