Aon lancia Donazione sicura
La polizza protegge chi acquista un bene di origine donativa, garantendone la commerciabilità
08/04/2014
Uno strumento assicurativo ideato per proteggere l'acquirente di un bene di origine donativa o il soggetto mutuante, coprendo i rischi derivanti dall'acquisto e/o dal finanziamento dei beni di provenienza donativa, garantendone la commerciabilità e la sicurezza della compravendita. A lanciarlo sul mercato italiano, con il nome di Donazione sicura è Aon. Il prodotto è stato realizzato con i Lloyd's di Londra, e prevede il versamento di un singolo premio una tantum. In particolare, la polizza tiene indenne il beneficiario, l'acquirente o il soggetto mutuante, dal danno economico che subirebbe a seguito di esito favorevole di un'eventuale azione di restituzione da parte di un erede.
In Italia i beni ricevuti tramite donazione si possono vendere o acquistare, ma solo con l'assunzione di un rischio per l'acquirente o il soggetto mutuante. L'ordinamento italiano riserva ai legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che venga espressa in un testamento o eseguita in vita tramite donazioni. Ciò vuol dire che, se un soggetto legittimario ritiene di essere stato privato, in tutto o in parte, di una quota di legittima per effetto di una donazione posta in essere in vita dal defunto, può far valere i propri diritti mediante l'esperimento di un'apposita azione giudiziaria (l'azione di riduzione) cui, in caso di successo può far seguito la restituzione del bene. L'azione di riduzione ha carattere retroattivo non solo tra le parti ma anche nei confronti dei terzi, e può essere intrapresa dal legittimario leso solo entro i dieci anni successivi alla morte del donante o nel caso in cu il donante sia ancora in vita il termine prescrizionale sale a 20 anni dalla data della donazione. Entro questo termine il legittimario può presentare atto di opposizione alla donazione, sospendendo quindi il termine ventennale che, a partire dalla opposizione riprende a decorrere per un ulteriore periodo di 20 anni. In sostanza, secondo quanto prevede il nostro ordinamento, il terzo acquirente di un immobile non correrà più rischi solo quando saranno trascorsi i 20 anni se il donante è in vita e se non vi è stato un atto di opposizione, o dopo dieci anni dalla data del decesso del donante, se nel frattempo non è stata esperita l'azione di riduzione.
Stipulando la polizza proposta da Aon, il rischio viene coperto senza limiti o scadenze temporali, in modo da tutelare l'acquirente di un immobile di provenienza donativa e/o l'istituto di credito che ne finanzia l'acquisto o la ristrutturazione. La polizza può essere sottoscritta sia preventivamente all'atto della donazione dal donante o dal donatario per garantire pro-futuro la commercialità del bene, sia in epoca successiva alla donazione dal donatario, dal terzo acquirente e persino dal soggetto mutuante.
In Italia i beni ricevuti tramite donazione si possono vendere o acquistare, ma solo con l'assunzione di un rischio per l'acquirente o il soggetto mutuante. L'ordinamento italiano riserva ai legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che venga espressa in un testamento o eseguita in vita tramite donazioni. Ciò vuol dire che, se un soggetto legittimario ritiene di essere stato privato, in tutto o in parte, di una quota di legittima per effetto di una donazione posta in essere in vita dal defunto, può far valere i propri diritti mediante l'esperimento di un'apposita azione giudiziaria (l'azione di riduzione) cui, in caso di successo può far seguito la restituzione del bene. L'azione di riduzione ha carattere retroattivo non solo tra le parti ma anche nei confronti dei terzi, e può essere intrapresa dal legittimario leso solo entro i dieci anni successivi alla morte del donante o nel caso in cu il donante sia ancora in vita il termine prescrizionale sale a 20 anni dalla data della donazione. Entro questo termine il legittimario può presentare atto di opposizione alla donazione, sospendendo quindi il termine ventennale che, a partire dalla opposizione riprende a decorrere per un ulteriore periodo di 20 anni. In sostanza, secondo quanto prevede il nostro ordinamento, il terzo acquirente di un immobile non correrà più rischi solo quando saranno trascorsi i 20 anni se il donante è in vita e se non vi è stato un atto di opposizione, o dopo dieci anni dalla data del decesso del donante, se nel frattempo non è stata esperita l'azione di riduzione.
Stipulando la polizza proposta da Aon, il rischio viene coperto senza limiti o scadenze temporali, in modo da tutelare l'acquirente di un immobile di provenienza donativa e/o l'istituto di credito che ne finanzia l'acquisto o la ristrutturazione. La polizza può essere sottoscritta sia preventivamente all'atto della donazione dal donante o dal donatario per garantire pro-futuro la commercialità del bene, sia in epoca successiva alla donazione dal donatario, dal terzo acquirente e persino dal soggetto mutuante.
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