Insurance Trade

La responsabilità professionale dell’intermediario assicurativo - prima parte

Si tratta di un profilo professionale che è stato definito solo recentemente e non è ancora consacrato da uno specifico corso di studi universitari, come accade per le altre professioni. Cercheremo di riportare qui di seguito le più recenti disposizioni che informano quest’attività, in base alle indicazioni previste dalla legge italiana e dalla normativa comunitaria che ha ispirato la promulgazione del Codice delle assicurazioni private, cui dobbiamo la sua regolamentazione

La responsabilità professionale dell’intermediario assicurativo - prima parte hp_vert_img
Una vera e propria definizione della responsabilità professionale dell’intermediario assicurativo non si è posta immediatamente all’attenzione degli addetti ai lavori. Il primo problema è consistito nel definire cosa effettivamente fosse questa figura professionale. La prima descrizione di questo genere di attività, nel nostro ordinamento giuridico, la facciamo risalire all’articolo 1 della legge 28 novembre 1984, n. 792 (Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione), che ha definito come intermediario assicurativo “chi esercita professionalmente attività volta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione”.
Si è poi dovuto attendere un ventennio per arrivare al Codice delle assicurazioni private, novellato dal dlgs 7/9/2005 n. 209, che ha inquadrato ulteriormente questa funzione, che “consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.

© Elf-Moondance - pixabay

IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
È al Codice delle assicurazioni private (Cap) che dobbiamo la regolamentazione organica e sistematica di tutta l’attività assicurativa e la costituzione del Registro unico degli intermediari (il Rui), come lo conosciamo oggi. In esso sono approdate tutte le figure professionali e societarie coinvolte nella distribuzione e vendita dei prodotti assicurativi.
In base al Cap, gli intermediari assicurativi possono essere persone fisiche o società. Nel secondo caso, però, il rappresentante legale deve essere iscritto al Rui come persona fisica.  Se la società dovesse svolgere allo stesso tempo sia l’attività di intermediazione assicurativa che quella riassicurativa, le due responsabilità dovranno essere affidate a due persone fisiche distinte, entrambe iscritte al Rui. 
A questo punto, si è iniziato a meglio definire il tipo di attività cui tale soggetto si dedica e le norme che la regolano. In linea di massima, possiamo dire che l’attività dell’intermediario assicurativo sia oggi regolamentata:

  • dal disposto del Codice Civile, per quanto attiene agli aspetti generali della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
  • dalla citata legge n. 792 del 1984;
  • dal dlgs 209/2005, ovvero il Codice delle assicurazioni private, che ha recepito la direttiva comunitaria 2002/92/CE sull’intermediazione;
  • dai regolamenti dell’Ivass, l’Autorità deputata ad avere il controllo di tutta l’attività assicurativa.
Tra questi, ricorderemo in particolare il Regolamento 5 del 2006 e il Regolamento 45, emanato il 4 agosto 2020, che ha stabilito particolari requisiti e controlli per l’allocazione e la distribuzione di prodotti assicurativi, completando quanto stabilito dalla direttiva europea 2016/97, più nota come Idd (Insurance distribution directive).

© makeshyft-tom - pixabay

LA INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE 
La Idd, recepita nel nostro ordinamento con il dlgs n. 68 del 21/5/2018, ha armonizzato le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa dell’Unione, rafforzando la tutela dei diritti dei consumatori, per impedire l’intermediazione di prodotti non adeguati alle loro esigenze. Essa ha meglio definito anche il target di riferimento, ampliandolo a tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi: agenti, broker, operatori di bancassicurazione, imprese di assicurazione, comparatori, agenzie di viaggio, autonoleggi e perfino alla grande distribuzione.
Sulla sua base, il nuovo Codice delle assicurazioni private e il conseguente Regolamento 40 di Ivass del 2 agosto 2018 definiscono:

  • distributore: “qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione”;
  • distribuzione assicurativa e riassicurativa: “l’attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso”.

LE NUOVE CLASSI DEL RUI 
Il Registro unico degli intermediari si compone oggi di sei gruppi:
a) sezione A: agenti;
b) sezione B: mediatori o broker;
c) sezione C: produttori diretti; 
d) sezione D: banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, Sim e Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta;
e) sezione E: addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali degli intermediari iscritti alle sezioni A, B, D o F, per i quali operano a titolo accessorio, nonché gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi;
f) sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell’articolo 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o più imprese di assicurazione.
Nella nuova categoria F sono rientrati tutti coloro che svolgono un’attività primaria diversa da quella assicurativa, ma che possono occasionalmente offrire prodotti assicurativi, come ad esempio:

  • le agenzie viaggi che propongono anche polizze per le coperture dei rischi legati al viaggio, come perdita bagaglio, annullamento del viaggio, spese mediche, etc.;
  • le società di autonoleggio che, oltre al veicolo, propongono una copertura assicurativa del veicolo stesso (kasko, atti vandalici, furto, etc.);
  • la Gdo (grande distribuzione organizzata) che oltre ai beni in vendita (smartphone, lavatrici, etc.) propone la copertura assicurativa dei danni accidentali o del furto dei beni acquistati.
L’introduzione di tale nuova categoria è stata quindi mutuata dalla diffusione di prodotti assicurativi associati a beni di consumo e servizi, un’attività che sfuggiva alle norme di settore e al controllo degli organi di sorveglianza del comparto assicurativo e finanziario. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti