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La responsabilità professionale dell’intermediario assicurativo - seconda parte

Si tratta di un profilo professionale che è stato definito solo recentemente e non è ancora consacrato da uno specifico corso di studi universitari. In questa seconda parte ci focalizziamo in particolare sui profili di responsabilità applicabili, sull’attività del brokeraggio e sul principio di adeguatezza

La responsabilità professionale dell’intermediario assicurativo - seconda parte hp_vert_img
La figura professionale dell’intermediario assicurativo ha dato adito a una serie di problemi interpretativi, per quanto attiene ai profili di responsabilità applicabili. In realtà, manchiamo di un apposito percorso di studi universitari che garantisca il livello di conoscenze che ci si aspetta da un professionista. Il fatto che predomini la caratteristica di interposizione tra assicurando e assicuratore o che prevalga l’attività di tipo consulenziale, inoltre, rileva grandemente nell’individuazione della disciplina applicabile in caso di inadempimento. 
Vale la pena di ricordare che la responsabilità professionale è di natura contrattuale. Essa riguarda la lesione di diritti relativi, che valgono nei confronti dei soggetti che hanno stipulato l’accordo o contratto, rappresentato dal mandato conferito all’intermediario. Come sappiamo, tutto ciò comporta un diverso atteggiamento della legge per quanto concerne l’onere della prova e il periodo di prescrizione. Il primo graverà sul professionista, dal momento che la legge presume che cada su di lui, in quanto esperto in materia, la colpa di un eventuale errore e che per questo debba essere lui a dimostrare di aver fatto il possibile perché l’errore stesso non si verificasse. Per quanto attiene alla prescrizione, il nostro sistema giuridico prevede 10 anni di tempo perché il danneggiato, o presunto tale, metta insieme gli elementi del danno sofferto e chieda l’eventuale risarcimento. I diversi connotati che distinguono la Rc contrattuale da quella extracontrattuale hanno un’importanza notevole sul piano assicurativo. Chi si deve difendere dall’accusa di aver causato il danno si troverà in una posizione più complessa, dovendo provare la propria non colpevolezza e dovendo concedere alla controparte un più lungo periodo di tempo per organizzarsi. La vita di un danno da responsabilità contrattuale sarà pertanto di più lunga durata, dal momento in cui il fatto che l’ha generato è occorso a quello in cui vi sarà la possibilità di chiederne il ristoro, da parte del danneggiato. Questo è il motivo per cui gli assicuratori definiscono la responsabilità professionale un ramo “a lunga coda” (long tail): un tipo di assicurazione in cui la vita di ogni sinistro può durare diversi anni.

IL RAPPORTO FIDUCIARIO DEL BROKER CON I PROPRI CLIENTI
Ritornando quindi alle fonti normative della responsabilità di questo professionista, ci si orienterà sull’articolo 1754 e seguenti del codice Civile per l’attività di mediazione, all’articolo 2229 e seguenti per la prestazione d’opera intellettuale e all’articolo 1719 e seguenti, per quanto attiene alla disciplina del rapporto fiduciario (cioè del mandato) che lega il broker ai propri clienti. 
Avendo il Codice delle assicurazioni private regolamentato l’attività del brokeraggio assicurativo con la creazione di un albo professionale, la responsabilità di tale soggetto è infine identificata nella violazione degli obblighi di diligenza che lo stesso è chiamato a rispettare ai sensi dell’articolo 1176 c.c.  
La qualità professionale dell’attività prestata dal broker determina cioè la necessità di rispettare un grado di diligenza adeguato alle circostanze del caso e presuppone che lo stesso sia dotato di una conoscenza tecnica del mercato assicurativo sufficiente alla bisogna. Egli sarà dunque tenuto a fornire al cliente le informazioni necessarie a guidarlo nella scelta della polizza più adatta per qualità e prezzo, tenendo conto di tutti gli aspetti inerenti le caratteristiche del rischio preso in esame.

IL PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA 
Il Cap ha disciplinato gli obblighi che gli intermediari assicurativi sono tenuti a osservare per non incorrere in casi di responsabilità civile professionale per inadempimento contrattuale. Tra questi di grande rilevanza è il rispetto del principio di adeguatezza, che impone la cosiddetta regola del best advice: le soluzioni assicurative consigliate dall’intermediario devono conformarsi interamente alle esigenze del cliente. 
All’articolo 52 del Regolamento 40, Adeguatezza dei contratti offerti, l’Ivass ribadisce come per gli intermediari vi sia obbligo di “proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente” e dunque di acquisire prima della sottoscrizione di una proposta, o  di un contratto di assicurazione, “ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale”.
Il broker è tenuto a documentare di aver informato l’assicurando dell’eventuale inadeguatezza di una proposta assicurativa o previdenziale, dando evidenza di tale informativa “in un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario”. Questo punto è di particolare importanza perché, qualora il cliente si rifiutasse di sottoscrivere tale documentazione, sarebbe addirittura consigliabile rinunciare al mandato ricevuto, non potendosi adempiere uno specifico obbligo vigente. 
Caratteristica dell’intermediazione assicurativa è pertanto un’attività di consulenza che non si limita alla semplice informativa sulle caratteristiche del prodotto offerto ma consiste nella piena comprensione delle necessità del cliente, allo scopo di proporre il tipo di copertura di cui questi ha effettivamente bisogno.  

CARATTERISTICHE E OBBLIGHI IN CAPO ALL’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO 
Riassumendo, il broker assicurativo è una figura professionale che: svolge attività consistenti nel presentare e proporre prodotti assicurativi o riassicurativi, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, nonché nella gestione ed esecuzione dei contratti stipulati. Il tutto, su incarico del cliente, senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione, con una posizione di autonomia e indipendenza rispetto alle stesse.
Le caratteristiche professionali richieste sono dunque:

  1. onorabilità (niente condanne penali, né coinvolgimento in procedure di fallimento); 
  2. professionalità (possiede adeguate cognizioni e capacità accertate dall’Ivass, tramite specifica prova di idoneità);
  3. autonomia (non ha rapporti privilegiati con singole compagnie di assicurazione).
Inoltre, il broker deve essere assicurato per errori o omissioni professionali (com’è obbligatorio per tutti i professionisti) e contribuisce al Fondo di garanzia che garantisce il risarcimento dei danni causati dalla sua attività, che non fossero indennizzati dalle relative polizze di responsabilità civile professionale.
Gli obblighi cui questa figura professionale è soggetta sono dunque:

  • obbligo di agire con diligenza e “adeguata” perizia, ex articolo 1176 del Codice civile. La sua attività è connotata dal profilo della professione intellettuale, richiedendosi specifiche e approfondite conoscenze di economia, tecnica e diritto delle assicurazioni.
  • Dovere di informazione piena, consapevole e corretta nei confronti del cliente, sia preliminarmente alla conclusione del contratto, sia in costanza di contratto previa valutazione dell’entità e natura del rischio e della situazione contingente del mercato assicurativo. 
  • Obbligo di trasparenza, ossia analisi imparziale e sufficientemente ampia dei prodotti disponibili sul mercato e indicazione delle ragioni su cui si fondano le scelte consigliate. 
  • Obbligo di acquisizione delle informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e di informare adeguatamente i clienti in merito al proprio operato.
  • Obbligo di sottoporre sempre al cliente le proposte acquisite, di comunicare alle parti eventuali circostanze conosciute o conoscibili, relative alla valutazione e alla sicurezza del rischio, che potrebbero influire sulla conclusione della proposta stessa.
  • Dovere di individuare la copertura più adatta a soddisfare le esigenze del cliente, sensibilizzandolo sulle problematiche economiche, giuridiche e assicurative del rischio e sull’affidabilità economica dei potenziali assicuratori.
  • Dovere di cooperare nella compilazione degli eventuali questionari, supervisionando la descrizione del rischio e ragguagliando il cliente sulle conseguenze di reticenze e/o informazioni inesatte.
  • Obbligo di revisione periodica del contratto con la compagnia di assicurazione, di gestione dei sinistri e recupero dei danni.

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