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Rc auto gratuite, Ivass detta le nuove regole

Si dovrà applicare il bonus/malus, il decreto Bersani e i consumatori potranno chiedere eventuali rimborsi dei premi successivi alla copertura offerta. L'Ania: pronti all'attuazione delle norme

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L’Ivass ha inviato una lettera alle imprese su come queste dovranno comportarsi con gli assicurati che hanno contratto una polizza Rc auto gratuita in abbinamento all’acquisto di una nuova auto. Si tratta dell’esito dell’indagine che ha coinvolto circa 13 mila consumatori che nel 2014, avendo ottenuto una polizza gratuita abbinata all’acquisto di una vettura, hanno avuto problemi o potrebbero trovarsi di fronte ad “alcune criticità”: si parla di un valore complessivo di circa sei milioni di euro di premi. Ora Ivass, con queste nuove indicazioni alle imprese su come muoversi, risolve le criticità, ovviando al problema di buchi nella storia assicurativa, salti incontrollati da una classe all’altra o impossibilità per chi ne ha diritto di usufruire della legge Bersani, che permette di beneficiare della classe di merito più bassa del familiare.     

I due casi presi in considerazione da Ivass sono la polizza gratuita in corso e la polizza scaduta. Nei casi della polizza in corso di valenza, l’impresa che ha coperto il rischio rilascerà, alla scadenza, un attestato di rischio che riporti la classe di merito di merito (Cu) di provenienza, quindi, antecedente all’offerta della Rca gratuita, con sinistralità dell’ultimo quinquennio, compresa, ovviamente, quella relativa al periodo promozionale. Per esempio, se l’assicurato si trovava in classe Cu3 prima dell’offerta e non ha provocato sinistri nel periodo di gratuità, potrà usufruire della classe Cu2.  

Se il consumatore si è assicurato per la prima volta con una polizza gratuita, tuttora in corso, al termine del periodo di gratuità, l’impresa che ha coperto il rischio rilascerà l’attestato relativamente al periodo di copertura gratuita. L’attestato dovrà riportare anche la classe di merito di provenienza a cui l’assicurato avrebbe avuto diritto, al momento dell’accettazione dell’offerta, in forza dell’applicazione del decreto Bersani, se ovviamente questi ne ha diritto. Qualora risultino sinistri con responsabilità nel periodo di copertura gratuita, le imprese potranno applicare il malus, ma dovranno valutarlo a partire dalla classe di merito maturata sul veicolo di proprietà del familiare convivente.  

POSSIBILITÀ DI RIMBORSI
Per le polizze gratis già scadute, le imprese che hanno offerto tali contratti dovranno contattare per iscritto tutti gli assicurati e rilasciare loro un attestato di rischio che riporti la classe di provenienza maturata prima dell’offerta, e indichi la sinistralità nell’ultimo quinquennio. Nel caso in cui le polizze scadute abbiano riguardato assicurati per la prima volta, vale l’indicazione precedente sull’applicazione del decreto Bersani. Grazie a questo attestato, gli assicurati possono rivolgersi all’assicuratore con cui abbiano successivamente stipulato il contratto per ottenere la correzione della classe di merito e l’eventuale rimborso dei maggiori premi pagati. Le imprese, quindi, ricostruiranno la storia assicurativa e riclassificheranno il contratto sulla base dell’attestato di rischio rilasciato ad hoc.   

Tutte queste disposizioni valgono anche per quelle polizze gratuite con validità inferiore all’anno: in quel caso l’assicurazione che ha coperto il rischio dovrà redigere e consegnare una dichiarazione sostitutiva, ma conforme, dell’attestato di rischio.   

ANIA PRENDE ATTO E SI ADEGUA
A queste indicazioni, l’Ania ha risposto che le imprese “sono pronte ad adeguarsi da subito alla nuova disciplina” per le polizze in corso, e che “verificheranno la presenza dei requisiti per l’applicabilità delle nuove disposizioni alle polizze gratuite già scadute”. L’associazione precisa che l’Ivass ha comunque interpretato “in modo diverso rispetto al passato le regole che disciplinano l’assegnazione della classe bonus/malus per gli assicurati che hanno beneficiato di una polizza gratuita offerta all’atto dell’acquisto di una autovettura”. L’Istituto ha sostanzialmente rivisto ciò che imponeva il Regolamento 4 del 2006 per le sole polizze gratuite, applicato correttamente dalle imprese. L’Ania ammette che ora si potrà risolvere “un problema che l’associazione aveva portato all’attenzione da alcuni mesi”, superando “le incongruenze della regolamentazione in essere che non consentivano alle imprese di valorizzare la storia assicurativa pregressa o di riconoscere il ‘bonus familiare’”. 

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