Preventivass, ecco la sentenza del Tar
Respinto in parte il ricorso di Sna, accolto invece quello dell'Unione agenti Axa e del Gruppo agenti Zurich. Anche Aiba soddisfatta
Con la sentenza 897/2023 del Tar del Lazio si chiude (per ora) la vicenda legata a Preventivass, il preventivatore Rca di Ivass, oggetto di ricorsi da parte degli intermediari.
In primis, i broker esultano perché esonerati dall’obbligo di utilizzo del Preventivass. Il provvedimento ha deciso sul ricorso proposto dallo Sna, ribadendo che solo gli agenti, insieme a banche, sim, intermediari finanziari e altri intermediari accessori, agiscono come mandatari delle imprese di assicurazione e per questo devono applicare tutte le disposizioni previste dall'obbligo di utilizzo del Preventivass.
"La sentenza - ha commentato in una nota Flavio Sestilli, presidente di Aiba - conferma e avvalora concetti fondamentali legati alla figura del broker, che ci distinguono dagli altri soggetti operanti sul mercato assicurativo siamo sempre intermediari, ma agiamo sulla base di un rapporto consulenziale e di fiducia con il cliente, nonché su suo diretto incarico e nel suo esclusivo interesse. È una caratteristica della nostra professionalità che ci differenzia dagli altri intermediari".
Quindi, il tribunale amministrativo dà torto a Sna, che chiedeva la revoca dell'obbligo di presentazione dei preventivi al cliente, cosa che scatterà, quindi, dal primo marzo.
Un successo per gli agenti arriva, invece, dall'accoglimento integrale del ricorso proposto dall'Unione agenti Axa e dal Gruppo agenti Zurich, che annulla l'articolo 11, comma 1, lettera c del Regolamento Ivass 51/2022, che prevedeva, in caso di conclusione di un contratto, l'obbligo per gli intermediari di raccogliere e conservare, secondo modalità concordate con le imprese, la dichiarazione con la quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dalle imprese stesse relativamente al contratto base o di aver utilizzato Preventivass autonomamente.
Il Tar ha quindi affermato che la definizione delle formalità sugli obblighi informativi in tema di preventivazione è rimessa alla libera organizzazione delle imprese assicurative e degli agenti, che potranno individuare proprie modalità.
Il tribunale ha ribadito il medesimo principio di diritto anche nella sentenza che ha accolto il ricorso presentato da Sna nella sola parte che coincideva con il ricorso di Uaa e Gaz.
Dal canto suo, Sna si è detto comunque "soddisfatto, seppure parzialmente". Sna esprime "tristezza" per il fatto che "per ottenere giustizia, cioè per vedere adeguati i provvedimenti che riguardano la nostra categoria, ci vediamo costretti a ricorrere alle aule di giustizia". Per il secondo anno consecutivo, continua Sna, "per far valere i nostri legittimi diritti dobbiamo interessare il Tar perché Ivass non tiene nella dovuta considerazione le nostre istanze, sempre espresse a tempo debito e con la dovuta chiarezza".
"Senza utilizzare toni trionfalistici che non ci appartengono - si legge nella nota congiunta di Uaa e Gaz -, dobbiamo tuttavia rilevare il fatto che, per la prima volta nella storia, un'iniziativa presentata congiuntamente da due gruppi agenti ha consentito all'intera categoria degli agenti di evitare un ulteriore insopportabile aggravamento delle attività con un inevitabile aumento di lavoro e di costi senza che ciò generi alcun beneficio per i consumatori".
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