Preventivatore, arrivano i chiarimenti di Ivass
In una lettera al mercato, l’Autorità fornisce una serie di precisazioni interpretative e normative sul Regolamento 51
20/07/2023
L’Ivass ha pubblicato sul proprio sito una lettera al mercato contenente una serie di chiarimenti interpretativi e normativi sul Regolamento 51, vale a dire sul Preventivass. Tre i punti fondamentali su cui si concentra il documento dell’Autorità di vigilanza, firmato dal consigliere Riccardo Cesari.
Pubblicizzazione del Preventivass
Il primo riguarda la pubblicizzazione del servizio Preventivass sul sito delle imprese: richiamando quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, Ivass osserva che, dall’esame dei siti delle compagnie “sono state riscontrate modalità disomogenee di adesione alla suddetta previsione, in particolare relativamente alla collocazione e al contenuto dell’informativa prescritta”. I chiarimenti a questo proposito sono relativi al posizionamento dell’informativa essendone prevista la presenza “nella pagina principale del sito internet – … – con modalità espositive che ne consentano l’immediata individuazione”. Possono risultare rispondenti al dettato normativo “collegamenti (attivabili mediante appositi buttom) che, richiamando in maniera ben visibile il Preventivass, reindirizzino ad altre pagine o sezioni del sito internet dell’impresa in cui vengono fornite le informazioni dovute”.
Per quanto riguarda il contenuto dell’informativa, Ivass ritiene vada in primo luogo chiarita all’utenza la tipologia del servizio erogato da Preventivass, ovvero il servizio di comparazione informativa on line sulle tariffe Rc auto da contratto base, fornendo al riguardo gli elementi conoscitivi minimi.Mancata emissione per “dato mancante”
Il secondo aspetto dei chiarimenti forniti da Ivass riguarda la mancata emissione di preventivi per “dato mancante”. Con riferimento a tale segnalazione, secondo la previsione regolamentare, le imprese indicano i dati mancanti utilizzando obbligatoriamente la definizione degli stessi contenuta nel modello elettronico, sotto la colonna “Attributi”. In particolare, nel campo “Messaggio” occorre specificare il dato che non permette la preventivazione. L’assenza di tale indicazione rende inammissibile la segnalazione di errore trasmessa, e viene considerata come mancato rispetto dell’obbligo di preventivazione. “Dalle verifiche effettuate sull’attività di preventivazione sono risultate numerose risposte non allineate al contenuto della citata disposizione che hanno evidenziato un utilizzo non corretto di tale motivazione di errore”, scrive Ivass.
A tal riguardo, Ivass sottolinea che “ogni richiesta di preventivo trasmessa alle imprese è di per sé completa di tutte le informazioni previste dal modello elettronico, inclusi i dati estratti dalle banche dati gestite da Ania”. Le imprese, pertanto, “sono tenute a riscontrare le richieste di preventivo sulla base delle informazioni contenute nel dataset di richiesta. Come più volte ribadito in sede tecnica non è necessario né opportuno procedere all’ulteriore consultazione delle banche dati Ania”.
Referente Preventivass
L’ultimo punto riguarda il Referente per le attività connesse al Preventivass. Il Referente già nominato – spiega Ivass – nell’ambito del ruolo di interazione con l’Istituto svolto su tutte le tematiche inerenti Preventivass, continuerà a ricevere e gestire con tempistiche e modalità adeguate alle questioni rappresentate”. In particolare, ciò riguarda le comunicazioni ufficiali riguardanti Preventivass, le segnalazioni di criticità trasmesse dall’Ivass a seguito di istanze presentate da consumatori o intermediari inerenti tanto la preventivazione che l’eventuale successiva sottoscrizione del contratto Rc auto; le comunicazioni inviate dall’Ivass inerenti criticità tecniche o di business rilevate dalla verifica sistematica dell’attività di preventivazione evidenziando i servizi della compagnia attivati, fornendo informativa dei piani di lavoro adottati e dei conseguenti stati di avanzamento”.
Su questo aspetto, l’istituto di vigilanza evidenzia l’opportunità che “il Referente sia incluso tra gli amministratori d’impresa di cui alla disposizione n. 2 dell’allegato tecnico al Regolamento Ivass n. 51/2022 autorizzati ad accedere all’area funzionale riservata messa a disposizione di ogni impresa all’interno di Preventivass”.