Legge Gelli-Bianco, ecco i massimali minimi
Approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che definisce i requisiti delle polizze assicurative
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché per gli esercenti le professioni sanitarie, che sono state rese obbligatorie dalla legge n. 24 del 2017, la cosiddetta legge Gelli-Bianco.
Il decreto ha in particolare fissato i massimali minimi di garanzia delle coperture destinate alle strutture e agli operatori del settore. Asticella fissata a cinque milioni di euro per sinistro per gli ambulatori che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, mentre la soglia scende a due milioni di euro per le strutture che non erogano questo tipo di servizi e a un milione di euro per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti. In ogni caso, il massimale per ciascun anno deve essere non inferiore al triplo di quello stabilito per sinistro.
Massimale minimo di due milioni di euro invece per gli esercenti che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, con soglia dimezzata per gli operatori del settore che non erogano questo genere di prestazioni.
Il decreto specifica che i massimali di garanzia “possono essere rideterminati annualmente con decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il ministro della Salute, in relazione all’andamento del fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria”.
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