Nuove precisazioni sulla norma riguardo i doppi incarichi
Isvap, Consob e Banca d'Italia rispondono alle domande più frequenti sul divieto di interlocking
14/06/2012
L'articolo 36 del Decreto Salva Italia stabilisce il divieto di interlocking, ovvero l'impossibilità per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
Per superare le difficoltà applicative della norma e favorire la sua accoglienza in modo uniforme e trasparente, Isvap, Consob e Banca d'Italia avevano emanato alla fine di aprile delle linee guida congiunte in cui chiarivano i criteri a cui si sarebbero attenuti, ciascuno per il proprio settore di competenza, per valutare la sussistenza di cariche incrociate. Oggi, gli stessi tre soggetti rispondono alle richieste di chiarimento formulate dai vari soggetti interessati all'applicazione del divieto, attraverso la pubblicazione di un documento che replica alle domande più frequentemente pervenute.
In primis le Autorità chiariscono chi sono gli intermediari soggetti al divieto, precisando che la lista contenuta nelle linee guida del 20 aprile, è esaustiva e non semplificativa", e sempre su questo punto esplicitano la non applicabilità del divieto alle cariche in imprese o gruppi di imprese disposte
nell'ambito di procedure di gestione delle crisi (amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa). Ancora, si definiscono i confini del divieto in casi particolari di rapporti tra gruppi, come ad esempio con controllanti estere o holding di varia natura, o tra gruppi e società stand-alone, e le relative modalità di calcolo delle soglie previste dalle linee guida.
Inoltre, dal momento che la norma fa riferimento ad "imprese concorrenti", il documento specifica che per considerarsi in concorrenza, due imprese devono operare sullo stesso mercato del prodotto e geografico, pertanto identifica più mercati, differenziati per tipologie di fondi, da considerarsi non in concorrenza tra loro, onde evitare dimissioni non necessarie di esponenti ora in carica.
Infine, viene precisata anche la decorrenza del termine per l'esercizio dell'opzione tra le cariche incompatibili. Se un soggetto che detiene cariche incompatibili viene rinominato, il termine di 90 giorni (o 120, in fase di prima applicazione) non decorre dalla nuova nomina, ma dal momento in cui si è verificata la situazione di incompatibilità originaria.
Per superare le difficoltà applicative della norma e favorire la sua accoglienza in modo uniforme e trasparente, Isvap, Consob e Banca d'Italia avevano emanato alla fine di aprile delle linee guida congiunte in cui chiarivano i criteri a cui si sarebbero attenuti, ciascuno per il proprio settore di competenza, per valutare la sussistenza di cariche incrociate. Oggi, gli stessi tre soggetti rispondono alle richieste di chiarimento formulate dai vari soggetti interessati all'applicazione del divieto, attraverso la pubblicazione di un documento che replica alle domande più frequentemente pervenute.
In primis le Autorità chiariscono chi sono gli intermediari soggetti al divieto, precisando che la lista contenuta nelle linee guida del 20 aprile, è esaustiva e non semplificativa", e sempre su questo punto esplicitano la non applicabilità del divieto alle cariche in imprese o gruppi di imprese disposte
nell'ambito di procedure di gestione delle crisi (amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa). Ancora, si definiscono i confini del divieto in casi particolari di rapporti tra gruppi, come ad esempio con controllanti estere o holding di varia natura, o tra gruppi e società stand-alone, e le relative modalità di calcolo delle soglie previste dalle linee guida.
Inoltre, dal momento che la norma fa riferimento ad "imprese concorrenti", il documento specifica che per considerarsi in concorrenza, due imprese devono operare sullo stesso mercato del prodotto e geografico, pertanto identifica più mercati, differenziati per tipologie di fondi, da considerarsi non in concorrenza tra loro, onde evitare dimissioni non necessarie di esponenti ora in carica.
Infine, viene precisata anche la decorrenza del termine per l'esercizio dell'opzione tra le cariche incompatibili. Se un soggetto che detiene cariche incompatibili viene rinominato, il termine di 90 giorni (o 120, in fase di prima applicazione) non decorre dalla nuova nomina, ma dal momento in cui si è verificata la situazione di incompatibilità originaria.
Per cosultare il documento è possibile collegarsi a questo link sul sito dell’Isvap.
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