Il ddl Gelli è legge
Il provvedimento è stato approvato ieri dalla Camera: 255 voti a favore, 133 contrari
01/03/2017
Con 255 voti a favore e 133 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato il testo già licenziato al Senato: diventa così legge il ddl Gelli sulla responsabilità professionale di medici e operatori sanitari. Secondo Federico Gelli, responsabile Sanità del Pd, nonché relatore della legge da cui ha preso nome, quella di ieri “è una data che resterà nella storia della sanità italiana. Con questa legge - spiega - aumentiamo le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario”. L’assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia, sottolinea Gelli, “ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l’enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute. Con questa legge abbiamo regolamentato l’attività di gestione del rischio sanitario, prevedendo che tutte le strutture attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio. Abbiamo inoltre – ribadisce Gelli – modificato la responsabilità penale e civile per gli esercenti la professione sanitaria”.
E ancora, nel testo si fa riferimento all’obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di essere provviste di una copertura assicurativa, e si ribadisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per tutti i liberi professionisti. “Dal lato dei pazienti, poi, sono state previste nuove misure, come quella riguardante la trasparenza dei dati: le strutture sanitarie saranno tenute a fornire ai pazienti la documentazione clinica da loro richiesta entro 7 giorni. Verrà infine istituito un Fondo di garanzia per il rimborso dei danni derivati da responsabilità sanitaria”, conclude Gelli.
Nel tentativo di ridurre il contenzioso fra medico e paziente, il provvedimento stabilisce l’obbligo del tentativo di conciliazione. La nuova legge introduce inoltre nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. E viene prevista per il danneggiato la possibilità di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista. Scatta l’obbligo di assicurazione per strutture sanitarie, e sociosanitarie pubbliche o private. Polizza obbligatoria anche per i medici. L’istituzione, nello stato di previsione del ministero della Salute del già citato Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, viene sancito dall’articolo 14 della legge. Il fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. Novità anche per quanto riguarda la disciplina sulla nomina dei Ctu (consulenti tecnici d’ufficio) in ambito civile e dei periti in ambito penale, prevedendo, fra l’altro, che l’autorità giudiziaria debba affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e riferite a tutte le professioni sanitarie. Inoltre, i Ctu da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria, dovranno essere in possesso di adeguate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
E ancora, nel testo si fa riferimento all’obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private di essere provviste di una copertura assicurativa, e si ribadisce l’obbligatorietà dell’assicurazione per tutti i liberi professionisti. “Dal lato dei pazienti, poi, sono state previste nuove misure, come quella riguardante la trasparenza dei dati: le strutture sanitarie saranno tenute a fornire ai pazienti la documentazione clinica da loro richiesta entro 7 giorni. Verrà infine istituito un Fondo di garanzia per il rimborso dei danni derivati da responsabilità sanitaria”, conclude Gelli.
Nel tentativo di ridurre il contenzioso fra medico e paziente, il provvedimento stabilisce l’obbligo del tentativo di conciliazione. La nuova legge introduce inoltre nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. E viene prevista per il danneggiato la possibilità di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria e del libero professionista. Scatta l’obbligo di assicurazione per strutture sanitarie, e sociosanitarie pubbliche o private. Polizza obbligatoria anche per i medici. L’istituzione, nello stato di previsione del ministero della Salute del già citato Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, viene sancito dall’articolo 14 della legge. Il fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. Novità anche per quanto riguarda la disciplina sulla nomina dei Ctu (consulenti tecnici d’ufficio) in ambito civile e dei periti in ambito penale, prevedendo, fra l’altro, che l’autorità giudiziaria debba affidare sempre la consulenza e la perizia a un collegio costituito da un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e riferite a tutte le professioni sanitarie. Inoltre, i Ctu da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria, dovranno essere in possesso di adeguate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
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