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I nuovi assetti della Rc auto e del danno non patrimoniale

Il capitolo della legge sulla concorrenza dedicato alle polizze non è soltanto un aggiornamento delle liberalizzazioni del 2012, ma l'ennesimo passo verso l'assicurazione sociale e la contaminazione indennitaria. L'approfondimento dell'avvocato Maurizio Hazan

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Dopo anni di gestazione, e quando ormai si pensava (e taluni forse speravano) che non vedesse la luce, il 14 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova legge annuale per il mercato e la concorrenza (124 del 2017). Alla stregua di un maxi contenitore, la norma ambisce a incidere su numerosi settori tra loro niente affatto omogenei, ancorché accomunati da un sicuro rilievo per la collettività: si pensi alla liberalizzazione delle tariffe di luce e gas, ai servizi postali, alle professioni forensi e notarili, al trasporto pubblico non di linea, alle farmacie.  
Peraltro, non casualmente, la disposizione si apre con l’assicurazione della Rc auto, alla cui disciplina risulta sostanzialmente dedicato il corpo principale della nuova legge. Il che costituisce, semmai ce ne fosse bisogno, ennesima conferma dell’importanza del ruolo attribuito dal legislatore alla materia, negli attuali transiti socio economici.  
In qualche modo figlia delle precedenti esperienze liberalizzatrici del 2012 (mi riferisco al dl 27 del 2012 e al dl 179 sempre di quell’anno) la nuova riforma della Rc auto muove dalla medesima esigenza di sollecitare e riqualificare un mercato assicurativo rimasto piuttosto stagnante. E già in quegli anni emergeva l’obiettivo prioritario di consentire un effettivo accesso alle coperture, da parte della clientela, a condizioni di premio (per tutti) sostenibili, intervenendo sui vari fattori critici che, al contrario, inducevano in modo vizioso al loro innalzamento. 

FORTISSIMA INGERENZA DEL LEGISLATORE 
Ciò detto, è interessante osservare sin da subito come, declinati gli obiettivi di fondo, il legislatore si distingue per la fortissima ingerenza con la quale tende a invadere il campo dell’autonomia privata, vincolando le imprese assicurative e gli intermediari al rispetto di precise regole nella costruzione delle polizze assicurative obbligatorie e nei loro processi distributivi.  
L’impressione è che la parabola della Rc auto abbia seguito le movenze di un pendolo: partita come un sistema a rigido controllo pubblico e a tariffe imposte, l’assicurazione obbligatoria ha conosciuto l’euforia della liberalizzazione tariffaria di fine secolo scorso, lasciando libere le imprese di giocare sul fronte assuntivo e di personalizzare le proprie offerte di polizza secondo tecniche (taylor made) dopo tutto informate a criteri di selezione della clientela, pur nel dovuto rispetto dell’obbligo a contrarre loro imposto per legge. 
Il successivo fenomeno del caro polizze, unitamente alla diffusione di svariati fenomeni distorsivi anche in tema di fraudolenza, ha quindi suggerito al legislatore di riprendere, almeno in parte, il governo del settore, restringendo progressivamente la libertà d’azione degli stakeholder attraverso le penetranti riforme di cui si è detto. 
Ciò cui si è assistito nella produzione normativa di terzo millennio è, dunque, un singolare processo di scambio di ruolo, quasi di sostituzione, nell’ambito del quale è il legislatore a decidere di intervenire là dove l’assicuratore privato non si è dimostrato sufficientemente proattivo ed efficace. 

L'AMBIGUITÀ DELLA RIFORMA 
E in questo severo ritorno a un massivo controllo legislativo sui contratti, sui processi operativi e sui premi della Rc auto risiede la prima grande antinomia strutturale che connota, forse ancor più delle precedenti, la riforma del 2017: una riforma che, pur autoqualificandosi come liberalizzatrice e concorrenziale, oscilla in modo non sempre coerente tra la dichiarata volontà di stimolare il mercato alla ricerca della propria massima e più virtuosa libertà d’espressione e la tendenza, per certi versi opposta, di imbrigliarlo entro regole di condotta e stretti vincoli d’azione, smaccatamente antitetici ai principi liberistici di fonte comunitaria.  
Rispetto ai precedenti del 2012, la legge 124 del 2017 sembra poi voler ancor meglio assecondare l’esigenza di tener conto della straordinaria evoluzione tecnologica della produzione automobilistica, sempre più orientata alla realizzazione di soluzioni di guida assistita che, certo, finiranno per riflettersi sensibilmente sui futuri assetti della responsabilità civile da circolazione stradale e sulla relativa assicurazione. La sensazione è che, senza dover arrivare necessariamente al modello delle cosiddette Google Car, gli strumenti di guida assistita e/o di controllo a distanza saranno gestiti in sincrono con le coperture assicurative, a loro volta strettamente condizionate dai nuovi strumenti di controllo del rischio della circolazione stradale. E quindi saranno le case di produzione dei veicoli o le reti concessionarie a poter divenire, a loro volta, centri di distribuzione delle coperture assicurative, in ossequio a un’esigenza di abbinamento (al veicolo) sempre più sentita da una larga fetta della clientela: cioè quella interessata ad acquistare in un’unica soluzione un pacchetto completo, fatto di veicolo, coperture e servizi di assistenza. 

TRE MACRO AREE 
Ora, vediamo, senza alcuna pretesa di commentarli in dettaglio, i passaggi cardinali attraverso i quali si snoda l’ultima riforma della Rc auto: passaggi dai quali potrà meglio apprezzarsi la simultanea inferenza della legge concorrenza su ambiti tra loro soltanto apparentemente eccentrici (si pensi alla disciplina del contratto, alla materia antifrode, al risarcimento del danno alla persona, ecc.) ma, in realtà, correlati nell’ambito di una continua ricerca di una corretta calibratura dei diversi interessi a vario titolo coinvolti dalla Rca. Tre sono le macro aree d’intervento toccate dalla legge: 

1) quella relativa alla fase assuntiva del rischio e di perfezionamento del contratto;     

2) quella relativa alla fase di liquidazione del sinistro (valore probatorio della scatola nera, indicazione dei testimoni) e alla gestione del contenzioso, sia nella fase stragiudiziale sia in quella giudiziale (avendo riguardo anche della tematica, assai sentita, della prevenzione dei fenomeni fraudolenti);  

3) quella relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, con significativi interventi di modifica e integrazione degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private.

NUOVE REGOLE ASSUNTIVE: RISPUNTA IL CONTRATTO BASE 
Quanto alla prima, la riforma rimodula la disciplina dell’obbligo a contrarre, con particolare riferimento alle necessarie verifiche preassuntive delle informazioni fornite dal contraente in fase di stipula: in caso di esito negativo le imprese, pur evidentemente non tenute ad accettare una proposta non conforme all’effettiva situazione di rischio, non potranno più rifiutarsi tout court di stipulare, dovendo invece emettere un nuovo preventivo corretto, consentendo pertanto anche al potenziale frodatore di assicurarsi, sia pur a condizioni premio aggiornate (articolo 1, comma 6, che sostituisce il comma 1 dell’articolo 132 del Codice delle assicurazioni con i seguenti commi 1, 1 bis, 1 ter). 
Anche sul versante del collocamento, gli intermediari (diversi dai broker) saranno tenuti a un servizio obbligatorio di comparazione tariffaria di tutte le soluzioni assicurative della Rc auto che, in funzione dei diversi mandati eventualmente stipulati, sono abilitati a distribuire (articolo 1, comma 6, che dopo l’articolo 132 del Cap inserisce l’articolo 132 bis). Ciò, tuttavia, con riferimento alle sole proposte strutturate attorno alla formula del contratto base, di cui all’art. 22 del dl 179 del 2012. Senonché, è noto che il contratto base rimane, a tutt’oggi, una sorta di chimerica idea, non avendo mai visto la luce il decreto attuativo che avrebbe dovuto modellarlo in concreto.

GLI SCONTI: VERSO UNA TARIFFA FLAT? 
Di grande impatto poi la disciplina della scontistica obbligatoria (articolo 1, comma 6, che inserisce l’articolo 132 ter) prevista in tutti i casi in cui gli assicurati acconsentano a sottoporsi all’ispezione preventiva del veicolo, ovvero all’installazione di strumenti elettronici di controllo (o assistenza) allo stile di guida (scatola nera in primis). 
Qui il legislatore, pur chiarendo che la proposta d’installazione rimane tale, e dunque libera per le imprese, prevede che lo sconto non possa in ogni caso esser negato a chi già disponga di veicoli muniti dei dispositivi elettronici. Il che, in una prospettiva futura di (forse) non lungo periodo, quella in cui la scatola nera sarà di serie su tutti i veicoli, finisce per disegnare scenari in cui gli sconti saranno generalizzati. 
Ciò che, certamente, preoccupa il mercato è il fatto che la misura degli sconti obbligatori non sia del tutto libera, dovendo al contrario esser calcolata in base a criteri rimessi alla regolamentazione secondaria di Ivass. Sullo sfondo la volontà di uniformare il più possibile il livello dei premi praticati agli assicurati virtuosi (a parità di condizioni soggettive e oggettive), a prescindere dalla loro collocazione territoriale: in questo senso gli sconti devono esser maggiorati nell’aree geografiche in cui l’incidenza della sinistrosità implica l’applicazione di tariffe superiori. 
Più in generale la tendenza a una sorta di flattizzazione generale del premio sembra permeare l’intero corpo normativo. Il che induce più di qualche dubbio sulle effettive possibilità di tenuta in concreto di un sistema che risulta via via gravato da costi sempre nuovi di servizio e di processo, quali quelli correlati all’installazione, gestione e portabilità delle scatole nere e dei relativi dati. 

TESTIMONI: TEMPI TROPPO STRETTI 
Evidentemente, a far da pendant a tali imposizioni tariffarie, incidenti severamente anche sul funzionamento del meccanismo bonus/malus, vi sono altre disposizioni mirate ad alleggerire i carichi della sinistrosità e le patologie dell’accentuata fraudolenza, propria del settore: in assenza di un recupero di risorse da quel lato, del resto, il sistema generale parrebbe destinato a soffrire un’inesorabile debolezza strutturale.  
Ecco dunque entrar in scena nuove norme dettate in tema di gestione, istruzione e liquidazione dei sinistri, sia in fase stragiudiziale sia giudiziale. Al riguardo, è interessante osservare come la nuova disciplina in ordine alla raccolta delle prove testimoniali (tutta orientata a evitare deposizioni compiacenti e fraudolente) sembri poco compatibile con le strette tempistiche dettate dagli articoli 148 e 149, quanto ai termini di presentazione dell’offerta formale di risarcimento (articolo 1, comma 15, che aggiunge all’articolo 135 del Codice delle Assicurazioni private i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater). 
E non si comprende perché la disciplina sia circoscritta al solo campo dei danni a cose. Il tema istruttorio si completa con l’affermazione del valore probatorio (pieno) delle risultanze acquisite dalle strumentazioni elettroniche installate sul veicolo.

CESSIONE CONDIZIONATA DEL CREDITO  
Di interesse, poi, l’affermazione del diritto del danneggiato di rivolgersi a ditte di autoriparazione di sua fiducia, purché abilitate ai sensi della legge 122 del 5 febbraio 1992, onde poi ottenere dall’impresa un risarcimento per equivalente (articolo 1, comma 9, che aggiunge all’articolo 148 del Cap il comma 11 bis). Disciplina, tale ultima, che non sembra far venir meno la possibilità di contrattualizzare in polizza il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate con la compagnia, ai sensi dell’articolo 14 del dpr 254 del 2006, (fermo restando, probabilmente in entrambi i casi, l’obbligo dell’autoriparatore di rilasciare un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate di validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria). 
La norma tocca poi, sia pur in modo piuttosto lasco, il tema della cessione del credito risarcitorio (del solo danno materiale al veicolo?), la cui ammissibilità (al netto dei perduranti problemi in ordine alla ambulatorietà dell’azione diretta, specie ex articolo 149 del Cap) pare condizionata, ai fini del conseguimento del risarcimento da parte della compagnia, alla “previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni”.

IL RIDISEGNO DEGLI ARTICOLI 138 E 139 DEL CAP 
Di enorme interesse sono, infine, le disposizioni che intervengono a ridisegnare gli assetti degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da sinistro stradale e dopo la legge 24 del 2017 da responsabilità sanitaria (articolo 1, commi 17 e 18, che sostituisce l’articolo 138 del Codice delle assicurazioni e il comma 19 che sostituisce il successivo articolo 139). 
È ben noto come da oltre dieci anni si invocasse a viva voce l’emanazione della tabella dell’articolo 138 per le lesioni di non lieve entità: la legge concorrenza provvede (parzialmente) in tale senso, demandandone l’effettiva predisposizione a un dpr da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro della salute, con il ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il ministro della giustizia). L’auspicio è, naturalmente, che la tabella veda la luce nei tempi indicati e che la nuova disposizione non si risolva in un’ennesima proclamazione di principio. 

SI RIBADISCE IL PRINCIPIO DEL BILANCIAMENTO DEL SISTEMA 
Al di là della tanto attesa elaborazione tabellare, il tema delle lesioni gravi, e il nuovo articolo 138, si apre con una dichiarazione programmatica di straordinaria importanza, chiarendo espressamente, e direi definitivamente, che la disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale (non più solo biologico) deve, nell’ambito dei sistemi obbligatoriamente assicurati, tener conto dell’esigenza di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”. 
In altri termini: se da un lato deve esser garantito il pieno risarcimento del danno non patrimoniale alla persona, dall’altro non si deve lasciar mano eccessivamente libera al giudicante né, soprattutto, potranno ancora vivere quelle anarchie liquidative incompatibili con l’esigenza di consentire all’assicuratore di assumere la copertura dei rischi a condizioni di premio sostenibili per il mercato e per gli assicurati. 
Viene dunque espresso (o meglio, ribadito) il principio di bilanciamento degli interessi in gioco (quello del danneggiato e della collettività assicurata): principio di fondamentale importanza anche nel settore della Rc sanitaria e, quanto alla Rc auto, ancor più irrinunciabile proprio in vista della sempre più marcata volontà di contenimento dei premi espressa dalla prima parte della riforma del 2017.

UN OMAGGIO ALLE TABELLE MILANESI 
Una seconda dichiarazione programmatica, anch’essa rilevante, è contenuta nel nuovo secondo comma dell’artciolo 138 dove si legge che: “la tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri…”. 
Tale dichiarazione, un po’ insidiosa, non chiarisce se il riferimento allo stato dell’arte della giurisprudenza della Suprema Corte sia statico, ossia tenga conto di quanto sino a oggi risulta consolidato, oppure dinamico, e dunque consenta alla magistratura di legittimità di cambiare orientamento e, conseguentemente, di modificare i criteri sanciti nell’articolo 138 del Cap. A mio parere, anche sotto il profilo finalistico, è la prima opzione a prevalere. 
Si tratta, invero, di un omaggio alla tabella di Milano, la cui vocazione nazionale è stata affermata a più riprese dalla Suprema Corte (e qui, credo, stia il senso dell’aggettivo consolidata). È a quella tabella che il dpr dovrà guardare, come del resto può desumersi da alcuni passaggi letterali della nuova versione dell’articolo 138. Così come previsto dall’Osservatorio milanese, il danno morale (inteso quale componente sofferenziale in qualche modo intrinseca del danno non patrimoniale da lesione all’integrità fisica) trova spazio già all’interno della tabella, attraverso un incremento percentuale e progressivo, in funzione della maggiore gravità del danno.

LA NOVITÀ DEL TETTO MASSIMO DEL 30% 
Ciò che però costituisce davvero un passo avanti, anche rispetto alla tabella milanese, è l’esplicita indicazione di un tetto massimo al potere di personalizzazione del giudice. Il nuovo comma 3 dell’articolo 18 chiude in radice ogni stantia discussione sulla possibilità da parte del giudicante, di liberamente discostarsi dalle indicazioni tabellari ogniqualvolta ritenga che le componenti di sofferenza e dinamico-relazionali del danno siano talmente serie da poter aggiungere alla liquidazione da tabella altri importi, stabiliti in base alla propria personalissima valutazione equitativa del caso di specie. Attorno a questa disputa, avente a oggetto il valore omnicomprensivo o meno dell’articolo 138, si sono sviluppati feroci contrasti dottrinali, oggi destinati a essere definitivamente archiviati.   
Il tetto massimo di personalizzazione del risarcimento tabellare è pari al 30% e vale non per il danno morale, già integrato nella tabella, ma solo in presenza di gravi ripercussioni dinamico-relazionali obiettivamente accertate e provate: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”. 
Una volta personalizzato, se personalizzato, il risarcimento comprensivo delle ulteriori poste dinamico-relazionali non potrà essere ulteriormente aumentato: ai sensi del nuovo comma 4 dell’articolo 138, “l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”. 
In questo tetto massimo non superabile risiede, dunque, la distinzione chiara tra la disciplina dei sinistri di diritto comune e quelli da responsabilità automobilistica e medica: solo per questi ultimi vale il limite del 30% (salvo che la giurisprudenza non intenda estenderlo a tutti i danni, senza distinzioni). E tale limite si giustifica con la necessità di rispettare anche le esigenze assicurative, evidentemente protese a far sì che l’ammontare dei risarcimenti massimi (e quindi dei relativi rischi di responsabilità) sia prevedibile e sottratto all’anarchia delle corti.

LESIONI LIEVI: IL DANNO MORALE ENTRA NELLA PERSONALIZZAZIONE 
Analogo principio vale, da oggi, anche per le lesioni di lieve entità. Ai sensi del nuovo comma 3 dell’articolo 139: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20%. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”. 
Interessante osservare come per le lesioni lievi il danno morale non faccia parte intrinseca della tabella ma rientri, unitamente alle componenti dinamico-relazionali, nel solo ambito dell’eventuale personalizzazione ulteriore, effettuabile dal giudice in funzione delle condizioni soggettive del danneggiato ed entro il limite massimo del 20%.

FINALMENTE CHIAREZZA (PER TUTTI) SUI COLPI DI FRUSTA  
Ulteriore importante novità sta, ancora in relazione alle lesioni lievi, nel definitivo chiarimento della portata del combinato disposto degli articoli 32 commi 3 ter e 3 quater della legge 27 del 2012. Anche qui si chiude un dibattito annoso, in modo definitivo: non vi sono più dubbi sul fatto che il risarcimento del danno biologico permanente di lieve entità sia subordinato all’accertamento strumentale della lesione. In assenza di riscontri “clinico strumentali obiettivi” quel danno non potrà più, dunque,  essere risarcito, salvo si tratti di lesioni visivamente verificabili, quali quelle comprovate da esiti cicatriziali.  
A parere di chi scrive, peraltro, non si tratta di un’autentica novità, perché ad analoghe considerazioni si poteva pervenire già prima, attraverso un’interpretazione razionale del testo di legge previgente. Si tratta dunque di una riforma avente carattere sostanzialmente chiarificatore e interpretativo. Ma ciò non ne attutisce l’importanza, ponendo fine, come detto, a letture normative tendenziose, speculative e distorte, oggi precluse dall’abrogazione dell’articolo 32 comma 3 quater e dalla ben circoscritta specificazione di cosa debba intendersi per accertamento visivo.

TANTO NUOVO LAVORO PER I PLAYER DEL SETTORE 
Da ultimo occorre ricordare come ai sensi del comma 18, “la tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. 
Le altre norme (il 139) sono invece immediatamente applicabili. 
Qui giunti, ci fermiamo, demandando al seguito una lettura di maggior dettaglio dei numerosi cantieri di studio avviati dalla riforma. 
Certo, comporre in modo armonico l’affresco della nuova assicurazione della Rc auto pare operazione tutt’altro che agevole. Non vi è dubbio, però, che si stia andando verso un sistema assai prossimo a quello tipico di una vera e propria assicurazione sociale, tanto sul versante della sua straordinaria impostazione dirigistica a matrice pubblica sia sul fronte della progressiva contaminazione indennitaria che sembra informarlo.  
Si prospetta, comunque, molto lavoro da fare per tutti i player coinvolti. 

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