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Casse e fondi sanitari, c'è un vuoto normativo

Lo ha notato Assoprevidenza che vede problemi fiscali qualora gli enti non fossero più riconosciuti come soggetti non commerciali

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Assoprevidenza denuncia il rischio di un "corto circuito normativo" che potrebbe lasciare le casse e i fondi sanitari a carattere assistenziale, con 11 milioni di lavoratori, senza la certezza che di fronte al fisco questi siano esplicitamente enti non commerciali. 
Sergio Corbello, presidente di Assoprevidenza, sollecita quindi un provvedimento correttivo che colmi l'attuale vuoto normativo.  
Il problema dell'inquadramento fiscale delle casse e dei fondi nasce dalla formulazione del nuovo Testo Unico del terzo settore. L'articolo 4 comma 2 del Codice prevede che "non sono enti del terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4". I fondi sanitari sono invece sottoposti a "direzione e coordinamento" di organizzazioni sindacali o associazioni datoriali e quindi rientrano fra i soggetti esclusi dal terzo settore.

"Sennonché - continua la nota di Assoprevidenza - l'articolo 89, comma 4, del codice medesimo ha modificato l'articolo 148, comma 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi, eliminando il riferimento alle associazioni assistenziali e così privando i fondi sanitari del necessario supporto normativo di carattere fiscale". 
Si è determinata quindi una situazione per cui i fondi sanitari sono rimasti privi di una disposizione di riferimento che confermi la loro natura di enti non commerciali. 
"Questa situazione - sottolinea Corbello - deve trovare pronta soluzione in sede di prossima emanazione del decreto correttivo del codice, inserendo nell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico dell'imposta sui redditi, come modificato dall'articolo 89 comma 4 del codice, l'espresso riferimento alle attività assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir".

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