Ivass chiarisce in tema di riciclaggio
Con il documento pubblicato a dicembre, e attualmente in consultazione, l’autorità spiega alcuni punti critici: in particolare la definizione di “imprese stabilite senza succursale” e il ruolo di responsabile
18/02/2020
Lo scorso 11 dicembre, Ivass ha pubblicato il documento 4/2019 in materia di procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali le sedi secondarie in Italia e gli intermediari istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, ecc. (il documento), ponendolo in pubblica consultazione fino al 25 gennaio (1).
Il documento, che si compone di 13 articoli e che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (eccezione fatta per le “imprese stabilite senza succursale” e per gli intermediari assicurativi, rispetto ai quali entrerà in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione), era molto atteso dal mercato, dal momento che contiene la definizione di “imprese stabilite senza succursale”, già citata nel precedente regolamento Ivass 44/2019, recante disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, a sua volta di attuazione del decreto legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.
La definizione di imprese senza succursale
Come è noto, l’articolo 4, comma 3, del predetto regolamento aveva demandato a un successivo regolamento l’individuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali le “imprese stabilite senza succursali” e gli intermediari, anch’essi “stabiliti senza succursale”, sono tenuti all’osservanza, in particolare, delle disposizioni dei capi II e III del regolamento 44/2019.
In assenza di immediati chiarimenti e, considerando che il regolamento 44/2019 è entrato in vigore il primo maggio 2019, si erano create non poche incertezze sull’accezione da attribuire all’espressione, in ragione anche del fatto che, ai sensi della disciplina assicurativa e commerciale, lo stabilimento non può esistere in assenza di succursale.
Alla stregua del documento (che si applica a) alle sedi secondarie di imprese di assicurazione costituite in un altro stato membro o in un paese aderente al See o in uno Stato terzo; b) alle imprese stabilite senza succursale; c) agli intermediari assicurativi; e d) agli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale) sono “imprese stabilite senza succursale” le imprese di assicurazione che soddisfino cumulativamente le seguenti condizioni: operano sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi, offrendo prodotti vita; distribuiscono prodotti assicurativi vita per il tramite di una rete di intermediari, costituita da intermediari iscritti alle sezioni A, B, C e D banche, intermediari iscritti all’elenco annesso al Rui; conseguano premi lordi contabilizzati superiori a 5 milioni di euro (2).
Sono invece “intermediari stabiliti senza succursale” gli intermediari che abbiano residenza o sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea o in un Paese See, qualora distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi vita in regime di libera prestazione di servizi, tramite intermediari assicurativi iscritti alla sezione E del Rui (3).
Come ridurre il rischio di riciclaggio
Il documento prosegue nel delineare le procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio, come segue.
Per le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in un altro stato comunitario o in un paese See, che distribuiscono unicamente prodotti standardizzati a basso rischio di riciclaggio (4), la funzione antiriciclaggio potrà essere attribuita:
“a) alla funzione di verifica della conformità alla normativa antiriciclaggio istituita presso la sede centrale dell’impresa, a condizione che almeno uno degli addetti a tale funzione, i. se dipendente della sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia (in base a un provvedimento di distacco che definisca la periodicità minima della presenza della persona incaricata, su base non superiore al bimestre, ndr), ii. negli altri casi, sia comunque domiciliato per la carica in Italia;
b) a uno dei rappresentanti generali, a condizione che al rappresentante generale non siano attribuite deleghe che ne pregiudichino l’autonomia”.
Per gli agenti e i broker, invece, l’istituzione della funzione antiriciclaggio è dovuta qualora, congiuntamente, il numero dei dipendenti o collaboratori iscritti alla Sezione E del Rui sia uguale o superiore a 30 e i premi lordi intermediati siano superiori a 15 milioni di euro.
La responsabilità del controllo
Le imprese stabilite senza succursale nominano un responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette per l’attività svolta sul territorio italiano, che potrà essere il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette a) della sede secondaria italiana, se l’impresa opera anche in regime di stabilimento sul territorio; b) della sede centrale, purché il designato sia distaccato anche a tempo parziale in Italia, se dipendente della sede centrale, o comunque domiciliato per la carica in Italia, ovvero c) di un intermediario assicurativo, iscritto alla sezione D del Rui che distribuisca prodotti vita per conto dell’impresa; o d) altro intermediario assicurativo, che distribuisca prodotti vita dell’impresa da almeno due anni e che sia obbligato a istituire la funzione antiriciclaggio e a nominarne il titolare.
Da ultimo, gli intermediari stabiliti senza succursale trasmettono le segnalazioni delle operazioni sospette al responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette per l’impresa per la quale operano o, diversamente, alla Uif.
(1)Eventuali osservazioni, commenti e proposte potranno essere inviati a Ivass all’indirizzo di posta elettronica certificata ispettorato@pec.ivass.it.
(2) Articolo 4, comma 1, del documento.
(3) Articolo 4, comma 2, del documento.
(4) Secondo la classificazione datane dall’allegato 1 al documento.
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