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Il traghetto non è strada pubblica

Le collisioni tra veicoli privati mentre si trovano a bordo di navi adibite al loro trasporto sono eventi frequenti, e in genere non coperti da Rca per il luogo in cui si verificano. Potrebbe cambiare qualcosa con la posizione della Corte europea

Il traghetto non è strada pubblica hp_vert_img
La questione inerente il regime applicabile al caso di scontro tra veicoli occorso all’interno di traghetti appare certamente di attualità e presenta interessanti profili giuridici meritevoli di un seppur succinto esame. In particolare, ciò che, ad avviso di chi scrive, riveste maggior rilevanza pratica è certamente l’aspetto inerente l’operatività, o meno, nella fattispecie della garanzia Rca.
La risposta al quesito del quale sopra, a nostro modo di vedere, dovrebbe essere negativa. Quanto sopra a mente dell’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private, secondo il quale, come noto, la garanzia opera unicamente in caso di circolazione su strade a uso pubblico o a esse equiparate. Pertanto, nella fattispecie della quale stiamo discutendo, nella quale sarebbe pur astrattamente configurabile un danno cosiddetto da circolazione, difetta tuttavia l’altro requisito richiesto dalla norma della quale sopra, e cioè che l’occorso si sia verificato, come detto, su di una strada a uso pubblico o a essa equiparata.

Un solo precedente
Unico precedente in materia è rappresentato da una datatissima e isolata sentenza della pretura di Messina, secondo la quale “Le norme sulla circolazione stradale sono applicabili agli automezzi che si trovano a bordo di una nave traghetto e quindi sussiste la responsabilità dell’assicuratore della responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato per i danni causati dal carico di un automezzo” (Pret. Messina, 17 marzo 1986).
La precitata sentenza, tuttavia, oltre che isolata e perciò sostanzialmente insuscettibile di costituire un precedente, appare comunque non condivisibile alla luce delle considerazioni più sopra svolte. 
a contrario potrebbe peraltro essere invocato il concetto di circolazione per così dire allargato, così come enunciato da Cassazione civile, Sezioni Unite, 29 aprile 2015, n°8620, e ciò in quanto la sentenza de qua attiene sì al concetto di circolazione inteso in senso ampio e come “modalità di utilizzo” del mezzo, ma ribadisce comunque, quale presupposto indefettibile per l’operatività della garanzia Rca, quello attinente al luogo in cui si verifica la circolazione stessa.

Cosa cambierebbe con la risposta delle Sezioni Unite
La questione attinente un possibile ampliamento dell’operatività della garanzia Rca in relazione al luogo di accadimento del sinistro, peraltro, è stata recentissimamente rimessa dalla Terza Sezione civile della Suprema Corte alle Sezioni Unite, alle quali è stato posto il seguente quesito: “se l’articolo 122 Codice delle Assicurazioni Private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” (Cassazione civile, Sezione III, 18 Dicembre 2019, n°33675 – se ne è parlato su questo giornale la settimana scorsa al numero 1683 del 31 gennaio).
Qualora le Sezioni Unite, in adesione alla giurisprudenza comunitaria e all’esigenza, sottesa alla stessa, di ampliare quanto più possibile la tutela delle vittime di illecito, dovessero rispondere affermativamente al quesito del quale sopra, rendendo in ultima analisi pressoché irrilevante il luogo di accadimento dell’occorso e ancorando l’operatività della garanzia Rca alle sole modalità di utilizzo del mezzo, ciò potrebbe in linea teorica riverberarsi anche su una fattispecie consimile a quella che ci occupa.
Allo stato dell’arte, in attesa di tale pronunciamento, la conclusione più logica e più attinente al testo della norma è quella secondo la quale, in ipotesi di sinistro occorso a bordo di un traghetto, non è da ritenere operante la garanzia Rca, con la conseguenza che il proprietario del mezzo danneggiato dovrà rivolgere le proprie richieste risarcitorie direttamente nei confronti del proprietario del mezzo antagonista o al limite, nel caso in cui il danno sia provocato da un dipendente della società vettrice intento allo spostamento dei mezzi, nei confronti di quest’ultima ai sensi della normativa di cui al Codice della Navigazione.

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