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Rca: la tutela della parte debole

Una recente sentenza in tema di circolazione stradale definisce una linea chiara sui diritti del trasportato vittima di incidente, in accordo con la normativa comunitaria e nazionale

Rca: la tutela della parte debole hp_vert_img
Il 21 gennaio scorso la suprema Corte di Cassazione potrebbe aver messo un paletto decisivo in una importante questione che riguarda la disciplina obbligatoria dell’assicurazione civile auto. 
La sentenza 1161 del gennaio scorso ha chiarito ulteriormente uno degli aspetti che riguarda la tutela civile di legge, riconosciuto dalle direttive comunitarie prima e dalla legge nazionale poi, al trasportato su un veicolo coinvolto in un incidente stradale. 
L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni (che ha recepito il dettato comunitario), infatti, consente a chi abbia riportato lesioni in seguito a una collisione stradale mentre si trovava nella posizione del trasportato (figura “debole” e certamente priva di responsabilità nell’accadimento) di chiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile civile anche all’assicuratore del veicolo sul quale viaggiava ospitato, prescindendo proprio dal profilo di responsabilità che abbia coinvolto il conducente del mezzo ospitante. 
Una parte della giurisprudenza degli ultimi anni riteneva che detta norma avesse delle limitazioni sul piano della sua applicabilità, escludendola nel caso in cui uno dei due veicoli antagonisti non fosse assicurato, ovvero fosse garantito da una compagnia di assicurazione estera, sul presupposto che, in tali casi, non fosse applicabile il meccanismo di regresso previsto dall’apposito accordo tra assicuratori (Card Ctt).

Prima la tutela del passeggero
Nel caso odierno, la domanda di risarcimento era respinta proprio sul presupposto che “il risarcimento diretto non è un diritto assoluto ma è regolamentato dalle imprese assicuratrici stipulanti fra loro una convenzione e poiché l’assicurazione del veicolo (omissis) non era aderente a tale convenzione non poteva in questo caso essere utilizzato il sistema del risarcimento diretto”.
Ricorreva in Cassazione la trasportata infortunata assumendo che la mancata adesione alla convenzione (della compagnia straniera garante del veicolo vettore) non incide sugli strumenti a tutela del terzo trasportato, bensì solo sulla possibilità per le compagnie assicurative di gestire la rivalsa mediante la procedura semplificata prevista dalla convenzione stessa.
La Corte accoglie la censura confermando un orientamento in effetti piuttosto recente che porta a elevare la primaria tutela del trasportato al di sopra dei meccanismi di regolazione del flusso economico del danno e anche delle stesse incongruenze lessicali di una norma di formulazione assai ostica. 
Rammenta la Corte che, recentemente, sull’analoga questione relativa alla Card, adottata in attuazione del dpr del 18 luglio 2006, n. 254, di cui la Ctt è parte, si era già pronunciata, affermando il seguente principio di diritto: in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, Card, atteso che il dlgs n. 206 del 2005, art. 141 di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali, in un’ottica di tutela sociale, che fa traslare il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante (Sez. III, Ordinanza 1279 del 18 gennaio 2019).

Il terzo può avviare la procedura diretta 
In precedenza, la stessa giurisprudenza si era inoltre espressa sull’ambito d’applicazione dell’art. 141 del Cap in relazione al caso di sinistro in cui uno dei veicoli fosse privo di assicurazione Rca. (Sez. III, Ordinanza 16477 del 05 luglio 2017). 
In quell’occasione il Collegio osservò che l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, pur di non facile interpretazione, imponeva di riconoscere al terzo la possibilità di azionare la procedura diretta, a prescindere dall’identificazione del soggetto civilmente responsabile, dalla ripartizione di responsabilità tra conducenti e finanche dall’essere assicurato il veicolo antagonista, salvo esclusivamente il caso fortuito. 
In questo modo, sarebbe stato possibile tener conto dell’esigenza di salvaguardare la posizione del terzo, non ostacolando il ricorso a uno strumento di tutela semplificato e più celere, aggiuntivo rispetto all’ordinaria azione nei confronti del proprietario del veicolo e civilmente responsabile.
Sebbene riconoscere la legittimazione del terzo trasportato di agire ai sensi dell’art. 141 anche quando nel sinistro è coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato, potrebbe pregiudicare la possibilità di rivalsa della compagnia assicurativa, “ciò risponde a una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato a ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover né attendere l’accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore” (Sez. III, Ordinanza 16477 del 05 luglio 2017, Rv. 644953 - 01).

Si riconferma la linea di protezione dei trasportati 
Fatti questi richiami ai precedenti pronunciamenti e alle ragioni dalle quali detti orientamenti muovono, la Corte conclude, nell’accogliere il ricorso della danneggiata, di doversi muovere nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia, secondo cui l’esatta interpretazione delle direttive europee in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli deve condurre a privilegiare la posizione del terzo trasportato in conformità al principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, con l’unico limite del terzo consapevole della circolazione illegale del mezzo.
Con la conclusione che “in applicazione di questi principi, da cui non vi è ragione di discostarsi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio, vincolato all’osservanza dei menzionati principi di diritto, provvederà altresì alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità”.
La decisione qui segnalata possiamo dire si inserisca nel solco di un tema generale di riaffermazione della tutela della “parte debole” della circolazione stradale, in questo caso il trasportato, altrove il pedone come nel recente pronunciamento del quale si è dato atto su questa pubblicazione (Cass. Ord. 33675 del 18 dicembre 2019 – Insurance Daily n. 1683 del 31 gennaio scorso), che ha la finalità (rimettendo la questione di diritto alle Sezioni Unite della Corte) del possibile ampliamento del concetto di circolazione stradale ai fini dell’obbligo assicurativo, per includervi anche le aree private non soggette a pubblico passaggio. 

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