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Problemi di responsabilità datoriale per il coronavirus

Nonostante l’osservanza delle norme prescritte, ci si chiede fino a che punto una corretta compliance possa escludere il rischio di condanna del datore di lavoro in caso di contagio del dipendente. Altro tema riguarda la posizione che assumeranno gli assicuratori sociali, dal momento in cui l’infezione è stata classificata come infortunio sul lavoro

Problemi di responsabilità datoriale per il coronavirus hp_vert_img
– SECONDA PARTE – 

Ma quali sono i criteri di imputabilità dell’imprenditore ai fini della rivalsa dell’assicuratore sociale? Pur essendo il datore obbligato a impiegare le misure di sicurezza idonee a evitare occasioni di danno prevedibili, viene riconosciuto all’azienda d’essere organizzata secondo principi di economicità: la sicurezza del lavoratore, quindi, deve essere garantita con un occhio ai costi di gestione, non volendo rafforzare il concetto di responsabilità datoriale oggettiva, ma fornire piuttosto le condizioni necessarie per non rischiare danni insostenibili, sia per le aziende che per i loro assicuratori. 
L’idea che sta alla base di questo nuovo approccio è certamente mutuata dal desiderio di rassicurare le imprese circa i rischi che potrebbero correre se si dovessero verificare contagi ai lavoratori o a terzi, nel caso in cui lo svolgimento della loro attività (e della ripresa in fase 2) venga effettuato seguendo le precise condizioni predisposte dall’esecutivo.
Le misure contenute nei protocolli allegati al decreto n. 18/2020 e al successivo Dpcm del 26 aprile 2020 rappresentano quindi un’opportunità per salvaguardare dipendenti e terzi, aiutando il datore di lavoro a tutelarsi dalla possibilità di incorrere in ipotesi delittuose. Una corretta compliance, quindi, non risulterebbe semplicemente opportuna, ma utile ed economicamente vantaggiosa per tutte le imprese.
Esclusa l’equazione tra il riconoscimento della tutela prestata dall’Inail e la responsabilità che grava sul datore di lavoro, invocando l’autonomia della tutela prestata dall’assicuratore sociale, quest’ultimo si rifà alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, per determinare i criteri di imputabilità dell’azienda. La Corte di Cassazione ha infatti ribadito che l’articolo 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché il suo elemento costitutivo è “la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore”. 
Per il datore non sussiste un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile per evitare qualsiasi danno, garantendo un ambiente di lavoro a rischio zero, se il pericolo non è di per sé eliminabile: non si può, cioè, pretendere che l’azienda debba adottare tutti i mezzi atti a fronteggiare “qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore”, perché ciò determinerebbe l’imputabilità del datore di lavoro per “qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile”. 

Su cosa si potrebbe basare l’azione di regresso
La responsabilità del datore di lavoro è dunque ipotizzabile solo in caso di accertata violazione della legge o degli obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche che sono enucleati nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali dei numerosi decreti e provvedimenti emanati, e in particolare all’articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33. 
Ma come funzionerebbe a questo punto l’eventuale azione di regresso da parte dell’Inail? Essa non sarà più subordinata alla sentenza penale di condanna, come definito già a partire dall’intervento della Corte Costituzionale nel 2015 (Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale n. 23/2015), ma dovrà dipendere dalla presenza di un reato perseguibile d’ufficio, a carico del datore di lavoro o delle persone del cui operato egli sia tenuto a rispondere a norma di legge. 
L’azione di regresso presuppone l’imputabilità per colpa della condotta causativa del danno e quindi, secondo l’Inail, senza una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, “sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro”.

Conseguenze sul piano assicurativo
Per quanto l’Inail e il governo abbiano cercato di rasserenare le aziende circa l’impatto della pandemia sulla responsabilità datoriale, non si può comunque negare che l’infezione da Covid-19 si sia abbattuta sul mondo produttivo come un maglio demolitore.  
È emersa una nuova tipologia di rischio da affrontare e gestire, le cui ricadute sul versante delle coperture assicurative di responsabilità civile non possono non risultare apprezzabili.
Ad oggi sono quasi 43.500 i contagi da coronavirus di origine professionale denunciati all’Inail dalla fine di febbraio. Ben 171  appartenenti per la maggior parte al personale sanitario e socioassistenziale, ha avuto esito mortale. Queste cifre impongono evidentemente una riflessione, perché negare che la pandemia non stia comportando un aumento esponenziale dei sinistri relativi a questo ramo sarebbe come nascondere la testa sotto la sabbia.
Che si tratti di danno differenziale o complementare o della rivalsa Inail, qualora l’istituto si determinasse a intraprenderla, l’allarme destato nelle aziende e nel mondo assicurativo non è certamente privo di fondamento.
Come abbiamo sottolineato, la disciplina prevista dall’articolo 2087 c.c., dal Dlgs 81/2008 e dalla legge 231/2008 (il che implica un certo impatto anche sul ramo delle D&O) non si è alleggerita o spostata, e anche l’emendamento al decreto Liquidità (8 aprile 2020, n.23), proposto dal ministero del Lavoro, serve solo a rimodulare la responsabilità datoriale alla luce delle conseguenze provocate dalla pandemia stessa, ma non la rende certo meno gravosa: “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del Codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Il ruolo del risk management
Viene dunque ribadito come il datore di lavoro, oltre a seguire le usuali prescrizioni per la salvaguardia della salute dei dipendenti e terzi, debba anche adempiere agli obblighi previsti dall’ampia mole di provvedimenti emessi, sia a livello centrale che locale, per combattere la pandemia.
Per contrastare il diritto di rivalsa dell’Inail e sgravarsi dalle responsabilità verso terzi che pesano sull’azienda, ancor più in occasione della riapertura al pubblico, verranno dunque considerate le misure di sicurezza adottate. Niente di nuovo sotto il sole, potremmo dire: il datore di lavoro è comunque obbligato a valutare il rischio da coronavirus, aggiornando il suo approccio alla valutazione e gestione dei rischi con le misure di prevenzione e protezione indicate dalle autorità. 
Ecco perché, oggi più che mai, la questione ruota tutta intorno al risk management. 
Per orientarsi nel vero e proprio dedalo regolamentare che per certi tipi di attività sembra scompaginare ogni regola organizzativa, come acutamente osservato su Insurance Daily dall’avvocato Maurizio Hazan, bisognerà affidarsi alle società specializzate che in questo momento stanno offrendo programmi di supporto per implementare le misure di contenimento e diffusione del virus. 
È infatti necessario aver tenuto sotto controllo tutta la normativa pubblicata da gennaio ad oggi, il che può risultare difficile, soprattutto per le imprese medio-piccole che non dispongono di una struttura dedicata e che potrebbero rimanere confuse nel declinare all’interno della propria organizzazione una regolamentazione tanto articolata e complessa.

(La prima parte dell’articolo la potete leggere cliccando qui)

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