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Una nuova ipotesi per il risarcimento del danno parentale

Una recente sentenza della Cassazione ha rotto la consuetudine sul risarcimento per morte di un congiunto, proponendo un sistema a punti molto lontano dai criteri delle Tabelle di Milano. Il tema è centrale rispetto ai meccanismi di liquidazione del danno alla persona in caso di assenza di criteri normativi

Una nuova ipotesi per il risarcimento del danno parentale hp_vert_img
PARTE PRIMA 

L’eterna diatriba su quale meccanismo di risarcimento del danno per la lesione dei diritti primari della persona sia il più allineato ai dettami del diritto nel nostro ordinamento non conosce soste e si alimenta oggi di un’altra importante puntata. 
In assenza di una cornice normativa perfezionata dai provvedimenti attuativi (manca la Tabella per lesioni di non lieve entità e non esiste profilatura cogente nel nostro ordinamento per i danni da lesione del rapporto parentale), resta aperto il confronto su quale dei meccanismi elaborati da alcuni tribunali dello Stato sia il più allineato ai dettami dell’ordinamento e del diritto vivente. 
Non bastasse il confronto serrato (a volte anche ideologico) fra i fautori della tabella milanese contrapposti a quelli della tabella romana, in data 21 aprile 2021 è stata depositata una sentenza da parte della terza sezione civile della Cassazione (N. 10579 pres. Dott. Travaglino, est. Dott. Scoditti) che si pone come elemento di forte rottura della consuetudine giurisprudenziale in termini di liquidazione del danno parentale per morte o grave lesione al congiunto. 
La sentenza si pone infatti l’evidente obiettivo di rendere non più adottabile, per la liquidazione di tale pregiudizio, la tabella pretoria elaborata dal Tribunale di Milano, sino a oggi parametro pressoché uniformemente adottato a livello nazionale. 
Di seguito la massima della decisione:
“Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

I TERMINI DEL CASO IN DISCUSSIONE
La vertenza decisa dalla sentenza n. 10579 si riferiva a una domanda di risarcimento dei danni che assumevano di aver subito la moglie e il fratello di una persona deceduta a distanza di due giorni dal sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta. 
Il Tribunale accoglieva la domanda svolta dai congiunti, addebitando un concorso di colpa nella misura del 50% a carico della vittima e, applicando le Tabelle del Tribunale di Roma, arrivava a riconoscere alla moglie la somma di euro 144.208 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed euro 75.000 a titolo di danno biologico iure hereditatis, e al fratello la somma di euro 76.615 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed euro 75.000 a titolo di danno biologico iure hereditatis.
La Corte d’Appello riformava la decisione, in accoglimento del gravame proposto dall’impresa di assicurazione e, in applicazione delle Tabelle di Milano, che dovevano preferirsi a quelle di Roma, per la loro vocazione nazionale, rideterminava il danno, ovviamente sempre tenuto conto del concorso di colpa della vittima nella misura del 50%, riconoscendo in favore della moglie la somma di euro 73.669 e del fratello la somma di euro 12.496,50, importi comprensivi anche del danno biologico terminale riconosciuto nella somma di complessivi euro 290 per i due giorni di sopravvivenza che, ridotta della quota del concorso di colpa del 50%, arrivava a soli euro 145.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per Cassazione i congiunti del defunto.
I ricorrenti lamentavano una violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 C.p.c., comma 1, n.3, per la mancata adozione delle Tabelle del Tribunale di Roma in ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale (c.d. danno da morte), liquidando quindi somme sensibilmente inferiori. 

SISTEMA A PUNTI PROPOSTO PER UNA MAGGIORE PREVEDIBILITÀ
La Suprema Corte coglie qui l’occasione per valutare in linea generale “se, con riferimento a tale tipologia di danno, le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma possano essere considerate recessive rispetto a quelle meneghine, per cui il parametro, ai fini della conformità a diritto della liquidazione, debba essere fornito dalle tabelle milanesi, rispetto alle quali quindi andrebbe apprezzata l’eventuale sproporzione della quantificazione del risarcimento”. 
Il Supremo Collegio, e qui sta il punto di grande rilievo innovativo, ritiene, per la prima volta in modo così esplicito, che “la funzione di garanzia dell’uniformità delle decisioni svolta dalla tabella elaborata dall’ufficio giudiziario è affidata al sistema del punto variabile, per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre”, al punto che si afferma che ove “il sistema del punto variabile non è seguito, la tabella non garantisce la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell’uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza”.
Orbene, la tabella di Milano relativa al danno da perdita parentale: “non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo e un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell’edizione 2021 delle tabelle un’oscillazione fra euro 168.250 e euro 336.500)”. 
Una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, invece, “garantisce uniformità e prevedibilità, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”. 


(La seconda parte dell’articolo sarà pubblicata su Insurance Daily di mercoledì 5 maggio)

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