Sconti e risarcimento in forma specifica
L'idea di premio medio concepita dal legislatore, gli obblighi e le facoltà introdotte in tema di risarcimenti pesano sul sistema complessivo dell'Rc auto, imponendo alle compagnie restrizioni che potrebbero, in definitiva, alzare la base di premio sulla quale applicare lo sconto imposto per legge
23/01/2014
(TERZA PARTE)
Nell'analisi del Decreto è soprattutto l'espressa previsione di una criteriologia ex lege di applicazione degli sconti a destare qualche perplessità. Al di là dei problemi sistematici già evidenziati nei precedenti articoli pubblicati su Insurance Trade (in ordine alla compatibilità logica e giuridica della norma con un sistema tariffario necessariamente libero), la formula utilizzata dal legislatore (art. 8 1 lettera b) pone più di un problema: "in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato" la riduzione non può essere inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Orbene, non vi è chi non veda come alla nozione di assicurato non corrisponda di necessità, l'individuazione di un singolo veicolo, potendo al contrario un medesimo assicurato risultare proprietario di intere flotte (si pensi agli autonoleggi o alle autovetture aziendali). In tali casi l'idea di premio medio concepita dal legislatore si scontrerebbe con una realtà di fatto che potrebbe alzare irragionevolmente, e di molto, la base di premio sulla quale applicare lo sconto.
Ciò al di là di quanto stabilito dal prosieguo della norma, secondo la quale "In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente".
Obblighi e facoltà per il risarcimento in forma specifica
Di particolare rilevanza risulta la nuova disciplina del risarcimento in forma specifica, di cui all'art. 8 comma lettera d), da leggersi (forse) in sincrono con la già menzionata abrogazione dell'art. 14 del DPR 254/2006. Si tratta di una vera e propria norma di sistema, che sembrerebbe attribuire alle imprese la possibilità (facoltà) di risarcire qualsiasi danneggiato - anche se terzo rispetto al contratto assicurativo e, dunque, anche al di fuori della procedura di indennizzo diretto - in forma specifica per danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria". In sostanza, attraverso tale innovazione, si opererebbe una significativa deroga all'art. 2058 c.c., limitando, e di molto, la possibilità per il creditore danneggiato di liberamente optare tra il risarcimento in forma specifica e quella in forma equivalente. La compagnia potrebbe, invero, sempre invitare il danneggiato a rivolgersi alle proprie imprese convenzionate per ottenere la riparazione delle cose (.non necessariamente i soli autoveicoli..) danneggiate, senza esser tenuta ad offrire un risarcimento per equivalente (ossia versando una somma in danaro corrispondente agli esborsi sostenuti direttamente dal danneggiato per ottenere la riparazione al di fuori del circuito dei soggetti convenzionati con la compagnia). A ciò non corrisponde un assoluto divieto, per il danneggiato, di rivolgersi a riparatori di sua fiducia: questi, infatti, potrà rifiutare il risarcimento in forma specifica e ugualmente procedere in tal senso, accollandosi l'eventuale "costo" di tale scelta, posto che l'impresa non sarà in ogni caso tenuta a corrispondere importi superiori a quelli che, a parità di riparazioni, avrebbe versato alla propria imprese convenzionata. In ogni caso il pagamento ad un centro di riparazione convenzionato dovrà essere a quest'ultimo direttamente effettuato ovvero versato al danneggiato previa presentazione di fattura. "Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
Uno sconto fissato per legge
Ciò posto, non ci addentreremo qui nelle disquisizioni teoriche relative alla distinzione tra risarcimento in forma specifica e per equivalente, intesa dalla Giurisprudenza di legittimità (si pensi a Cass. 4990/2008) in termini del tutto diversi da quelli a cui il legislatore pare riferirsi. E neppure ci occuperemo dei potenziali problemi di legittimità costituzionale che, anche in un sistema obbligatoriamente assicurato quale quello della rc auto, potrebbero forse porsi in ordine al mancato ristoro di un danno (il differenziale tra quanto pagato in concreto al riparatore non convenzionato e quanto l'assicuratore avrebbe versato in regime di convenzione) in capo ad un terzo che, non vincolato ad alcun accordo contrattuale con la compagnia, si sia rivolto a riparatori di sua fiducia ed abbia sostenuto, per le riparazioni, esborsi del tutto allineati ai normali parametri di mercato.
Quello che occorre sottolineare è che per aderire al "sistema del risarcimento in forma specifica" l'impresa di assicurazione deve riconoscere "in battuta" a tutti i propri assicurati una riduzione del premio "in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione". E "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria".
Non solo, per poter beneficiare della nuova procedura di legge, "l'impresa di assicurazione ... comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista... L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo.».
Ciò sembra porre una sorta di sinallagma sociale: dato il presumibile vantaggio che dovrebbe derivare alle imprese dall'applicazione della nuova procedura liquidativa, per poterne fruire le imprese medesime dovrebbero restituire alla collettività almeno una parte del beneficio atteso, attraverso il riconoscimento flat ed indiscriminato di uno sconto indicato nella misura di legge (e calcolato secondo criteri identici, e perciò egualmente opinabili, rispetto a quelli previsti per la scatola nera).
Correlativamente, la drastica - ed a parere di chi scrive censurabile - abrogazione dell'art. 14 del DPR 254/2007, parrebbe escludere qualsiasi possibilità di costruire meccanismi contrattuali di risarcimento in forma specifica diversi da quello legislativamente stabilito.
Troppe restrizioni per le compagnie
A fronte di tale impostazione sistematica Ania, nella propria comunicazione interpretativa circolare del 10 aprile 2014, ha ritenuto che la procedura di risarcimento in forma specifica, una volta "optata", sostituisca in toto quella ordinaria per equivalente, per l'intero anno solare in cui l'opzione è stata esercitata.
A noi pare che una tale lettura della norma si presti a qualche critica:
-da un lato, perché eccentrica rispetto al testo di legge, dove tale assoluta alternatività non viene dichiarata; al contrario, gli unici elementi letterali parrebbero marcare una facoltà per le imprese (di proporre il risarcimento in forma specifica in luogo di quello per equivalente) che ben potrebbe essere esercitata caso per caso e quindi sinistro per sinistro;
-dall'altro perché ritenere che all'esercizio dell'opzione consegua l'obbligo di seguire il risarcimento in forma specifica obbligherebbe le imprese a dotarsi di presidi operativi territoriali sull'intero territorio, ed anche laddove l'esigenza di un controllo diretto dei costi di riparazione, in funzione antispeculativa od antifrode, non sia sentita (con conseguente addossamento di costi strutturali in realtà non necessitati).
-D'altra parte un'interpretazione così rigoristica finirebbe per impedire, in concreto, alle imprese oggi meno strutturate di poter aderire al sistema entro il 30 gennaio, essendo semplicemente impensabile che l'organizzazione di una rete sull'intero territorio (al di là dei dubbi circa l'ampiezza minima dei singoli "distretti" territoriali da coprire) si possa compiere in pochi giorni; il che creerebbe una inaccettabile disparità di posizione tra le imprese operanti sul mercato.
-Ed ancora, opinare nel senso indicato dall'Ania equivarrebbe ad attribuire a tutti i danneggiati il diritto di pretendere il risarcimento in forma specifica, con conseguente necessità di imbastire una procedura che consenta anche ai soggetti terzi, che non siano in rapporto contrattuale con l'impresa (e non abbiano dunque avuto evidenza dello sconto), di sapere se l'impresa assicurativa abbia o meno aderito al nuovo sistema. Argomento, tale ultimo, che meriterebbe di esser vagliato anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 2058 comma 2 c.c.
-Per finire, obbligare l'impresa a rendere sempre la propria prestazione in forma specifica escluderebbe qualsiasi possibilità di tornare al sistema per "equivalente" anche nei casi, critici, in cui il centro di riparazione convenzionato ubicato in un dato territorio abbia rilevato indici di malfunzionamento tali da renderne inopportuno l'utilizzo (salvo dover prevedere procedure di sostituzione e "back up" ulteriormente costose). Il tutto a maggior ragione, considerando il regine delle responsabilità ex lege, ma a matrice contrattuale, che sembrerebbero derivare alle imprese dall'assunzione della responsabilità per le garanzie da vizi e difetti delle riparazioni.
Insomma, se lo scopo è quello di abbattere i premi, anche il risarcimento in forma specifica dovrà essere interpretato cum grano salis: non sembra dunque da escludersi che, pur aderendo al nuovo sistema di liquidazione, l'impresa conservi la possibilità di decidere, caso per caso - o almeno regione per regione (purché in modo non discriminatorio) - le modalità di risarcimento da adottarsi in ciascun singolo caso.
Ciò al di là di quanto stabilito dal prosieguo della norma, secondo la quale "In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente".
Obblighi e facoltà per il risarcimento in forma specifica
Di particolare rilevanza risulta la nuova disciplina del risarcimento in forma specifica, di cui all'art. 8 comma lettera d), da leggersi (forse) in sincrono con la già menzionata abrogazione dell'art. 14 del DPR 254/2006. Si tratta di una vera e propria norma di sistema, che sembrerebbe attribuire alle imprese la possibilità (facoltà) di risarcire qualsiasi danneggiato - anche se terzo rispetto al contratto assicurativo e, dunque, anche al di fuori della procedura di indennizzo diretto - in forma specifica per danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria". In sostanza, attraverso tale innovazione, si opererebbe una significativa deroga all'art. 2058 c.c., limitando, e di molto, la possibilità per il creditore danneggiato di liberamente optare tra il risarcimento in forma specifica e quella in forma equivalente. La compagnia potrebbe, invero, sempre invitare il danneggiato a rivolgersi alle proprie imprese convenzionate per ottenere la riparazione delle cose (.non necessariamente i soli autoveicoli..) danneggiate, senza esser tenuta ad offrire un risarcimento per equivalente (ossia versando una somma in danaro corrispondente agli esborsi sostenuti direttamente dal danneggiato per ottenere la riparazione al di fuori del circuito dei soggetti convenzionati con la compagnia). A ciò non corrisponde un assoluto divieto, per il danneggiato, di rivolgersi a riparatori di sua fiducia: questi, infatti, potrà rifiutare il risarcimento in forma specifica e ugualmente procedere in tal senso, accollandosi l'eventuale "costo" di tale scelta, posto che l'impresa non sarà in ogni caso tenuta a corrispondere importi superiori a quelli che, a parità di riparazioni, avrebbe versato alla propria imprese convenzionata. In ogni caso il pagamento ad un centro di riparazione convenzionato dovrà essere a quest'ultimo direttamente effettuato ovvero versato al danneggiato previa presentazione di fattura. "Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
Uno sconto fissato per legge
Ciò posto, non ci addentreremo qui nelle disquisizioni teoriche relative alla distinzione tra risarcimento in forma specifica e per equivalente, intesa dalla Giurisprudenza di legittimità (si pensi a Cass. 4990/2008) in termini del tutto diversi da quelli a cui il legislatore pare riferirsi. E neppure ci occuperemo dei potenziali problemi di legittimità costituzionale che, anche in un sistema obbligatoriamente assicurato quale quello della rc auto, potrebbero forse porsi in ordine al mancato ristoro di un danno (il differenziale tra quanto pagato in concreto al riparatore non convenzionato e quanto l'assicuratore avrebbe versato in regime di convenzione) in capo ad un terzo che, non vincolato ad alcun accordo contrattuale con la compagnia, si sia rivolto a riparatori di sua fiducia ed abbia sostenuto, per le riparazioni, esborsi del tutto allineati ai normali parametri di mercato.
Quello che occorre sottolineare è che per aderire al "sistema del risarcimento in forma specifica" l'impresa di assicurazione deve riconoscere "in battuta" a tutti i propri assicurati una riduzione del premio "in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione". E "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria".
Non solo, per poter beneficiare della nuova procedura di legge, "l'impresa di assicurazione ... comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista... L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel comma 1 non può esercitare la facoltà nell'anno successivo.».
Ciò sembra porre una sorta di sinallagma sociale: dato il presumibile vantaggio che dovrebbe derivare alle imprese dall'applicazione della nuova procedura liquidativa, per poterne fruire le imprese medesime dovrebbero restituire alla collettività almeno una parte del beneficio atteso, attraverso il riconoscimento flat ed indiscriminato di uno sconto indicato nella misura di legge (e calcolato secondo criteri identici, e perciò egualmente opinabili, rispetto a quelli previsti per la scatola nera).
Correlativamente, la drastica - ed a parere di chi scrive censurabile - abrogazione dell'art. 14 del DPR 254/2007, parrebbe escludere qualsiasi possibilità di costruire meccanismi contrattuali di risarcimento in forma specifica diversi da quello legislativamente stabilito.
Troppe restrizioni per le compagnie
A fronte di tale impostazione sistematica Ania, nella propria comunicazione interpretativa circolare del 10 aprile 2014, ha ritenuto che la procedura di risarcimento in forma specifica, una volta "optata", sostituisca in toto quella ordinaria per equivalente, per l'intero anno solare in cui l'opzione è stata esercitata.
A noi pare che una tale lettura della norma si presti a qualche critica:
-da un lato, perché eccentrica rispetto al testo di legge, dove tale assoluta alternatività non viene dichiarata; al contrario, gli unici elementi letterali parrebbero marcare una facoltà per le imprese (di proporre il risarcimento in forma specifica in luogo di quello per equivalente) che ben potrebbe essere esercitata caso per caso e quindi sinistro per sinistro;
-dall'altro perché ritenere che all'esercizio dell'opzione consegua l'obbligo di seguire il risarcimento in forma specifica obbligherebbe le imprese a dotarsi di presidi operativi territoriali sull'intero territorio, ed anche laddove l'esigenza di un controllo diretto dei costi di riparazione, in funzione antispeculativa od antifrode, non sia sentita (con conseguente addossamento di costi strutturali in realtà non necessitati).
-D'altra parte un'interpretazione così rigoristica finirebbe per impedire, in concreto, alle imprese oggi meno strutturate di poter aderire al sistema entro il 30 gennaio, essendo semplicemente impensabile che l'organizzazione di una rete sull'intero territorio (al di là dei dubbi circa l'ampiezza minima dei singoli "distretti" territoriali da coprire) si possa compiere in pochi giorni; il che creerebbe una inaccettabile disparità di posizione tra le imprese operanti sul mercato.
-Ed ancora, opinare nel senso indicato dall'Ania equivarrebbe ad attribuire a tutti i danneggiati il diritto di pretendere il risarcimento in forma specifica, con conseguente necessità di imbastire una procedura che consenta anche ai soggetti terzi, che non siano in rapporto contrattuale con l'impresa (e non abbiano dunque avuto evidenza dello sconto), di sapere se l'impresa assicurativa abbia o meno aderito al nuovo sistema. Argomento, tale ultimo, che meriterebbe di esser vagliato anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 2058 comma 2 c.c.
-Per finire, obbligare l'impresa a rendere sempre la propria prestazione in forma specifica escluderebbe qualsiasi possibilità di tornare al sistema per "equivalente" anche nei casi, critici, in cui il centro di riparazione convenzionato ubicato in un dato territorio abbia rilevato indici di malfunzionamento tali da renderne inopportuno l'utilizzo (salvo dover prevedere procedure di sostituzione e "back up" ulteriormente costose). Il tutto a maggior ragione, considerando il regine delle responsabilità ex lege, ma a matrice contrattuale, che sembrerebbero derivare alle imprese dall'assunzione della responsabilità per le garanzie da vizi e difetti delle riparazioni.
Insomma, se lo scopo è quello di abbattere i premi, anche il risarcimento in forma specifica dovrà essere interpretato cum grano salis: non sembra dunque da escludersi che, pur aderendo al nuovo sistema di liquidazione, l'impresa conservi la possibilità di decidere, caso per caso - o almeno regione per regione (purché in modo non discriminatorio) - le modalità di risarcimento da adottarsi in ciascun singolo caso.
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