Circolazione dei monopattini e Rc obbligatoria: una soluzione necessaria
È stata presentata in Senato una proposta di legge finalizzata a introdurre l’obbligo assicurativo per i velocipedi a motore. La formulazione è però vaga e va approfondita, perché l’uso di tali veicoli è più affine a una copertura Rca che a una Rcg
16/11/2021
Il sorprendente successo della campagna di sperimentazione del monopattino elettrico quale nuova forma della cosiddetta micromobilità urbana è stato accompagnato (diremmo inevitabilmente) da un apprezzabile numero di sinistri con il coinvolgimento di tale tipologia di veicolo. Da più parti è stata dunque segnalata la necessità che il legislatore intervenga quanto prima con una puntuale regolamentazione del fenomeno e, in particolare, con la previsione di adeguate tutele in favore dei terzi danneggiati. In tale prospettiva è stata così presentata in Senato una proposta di legge (S. 2140) volta a introdurre l’obbligo di assicurazione della Rc quale condizione per la messa in circolazione dei monopattini elettrici.
Stando a un recente sondaggio sul tema (da cui è emerso che il 70% degli intervistati è favorevole all’introduzione dell’obbligo assicurativo – fonte Nielsen), diremmo che l’iniziativa parlamentare è ben allineata al sentire di gran parte degli utenti della strada. D’altro canto, a una lettura complessiva del testo del ddl, il ricorso allo strumento assicurativo, per come declinato nel testo della proposta, non solo si risolve in una mera petizione di principio, ma risulta del tutto disorganico rispetto al vigente impianto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale.
Una formulazione troppo generica
L’art. 2 del ddl pone un divieto di messa in circolazione dei monopattini elettrici in difetto di “copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.
Ebbene, tale formula risulta piuttosto infelice: a quali norme, tra quelle vigenti in materia di (assicurazione della) responsabilità civile, intendono riferirsi i relatori? Agli articoli 122 e seguenti del Codice delle assicurazioni private (e cioè alla legislazione speciale in materia di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore senza guida di rotaie) o, più semplicemente, all’art. 1917 del Codice Civile (recante la disciplina generale del contratto di assicurazione della responsabilità civile)?
La prima soluzione sarebbe di certo più coerente con la ratio sottesa alla proposta di legge e, soprattutto, con l’evidente prossimità del monopattino elettrico ad altri mezzi (si pensi ad uno scooter di bassa cilindrata) soggetti alla disciplina speciale di cui al Codice delle assicurazioni.
Nessuna azione diretta per i danneggiati
D’altro canto, non potremmo omettere di considerare come, ad oggi, il monopattino sia espressamente equiparato al velocipede (cioè a una comune bicicletta) e non anche a un mezzo a motore (art. 1 comma 75 L. 160/2019). Già solo per questo, dunque, dovremmo escludere che l’art. 2 del ddl possa essere interpretato come un rinvio alla legislazione speciale di cui al Codice delle assicurazioni: per l’effetto, il terzo danneggiato non disporrebbe di alcuna azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile e, ancora, potrebbe vedersi opporre da quest’ultimo tutte le eccezioni contrattuali quali, ad esempio, franchigie ed esclusioni di copertura eventualmente previste in polizza. Lo stesso massimale sarebbe rimesso alla libera contrattazione tra il proprietario/conducente del monopattino e l’assicuratore: in definitiva, l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione si risolverebbe nella sottoscrizione di una comune polizza di Rc generale.
È pur vero che, ad oggi, sul mercato sono già disponibili alcune linee di prodotto dedicate proprio alla circolazione dei monopattini (volte, dunque, a offrire una tutela adeguata a quello specifico rischio). D’altro canto, non vi è dubbio che l’eventuale introduzione dell’obbligo nei termini di cui al già citato art. 2 ddl non offrirebbe alcuna garanzia diretta ed effettiva (anche solo in termini di capienza della copertura) per il terzo danneggiato.
Identificazione del veicolo e ricorso alla tutela del Fgvs
Andando oltre l’art. 2 del ddl espressamente dedicato all’assicurazione obbligatoria, non potremmo poi omettere di considerare come i relatori della proposta di legge non abbiano neppure preso in considerazione, quantomeno per i monopattini dotati di maggiore potenza nominale, l’eventualità di istituire un registro pubblico e, contestualmente, di introdurre l’obbligo di targare il veicolo per consentirne una più agevole identificazione (cosa che è stato fortemente caldeggiato da Aci).
Ebbene, la mancata previsione dell’obbligo di targa potrebbe avere l’effetto, in non pochi casi, di deviare le eventuali rimostranze dei danneggiati dai responsabili (e dai loro assicuratori) verso il Fondo di garanzia vittime della strada (Fgvs): e infatti, ai sensi dell’art. 283 comma 1 lett. a) del Codice delle assicurazioni, il Fondo risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione (e, dunque, anche per i monopattini elettrici nel caso di approvazione del ddl) nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da un mezzo non identificato.
Una scelta di Rcg escluderebbe la contribuzione al Fondo
Sul punto, invero, occorre considerare come il Fondo di garanzia vittime della strada sia finanziato dalle imprese autorizzate all’esercizio del ramo 10 Rc Auto (mediante la corresponsione di un apposito contributo attualmente pari al 2,50% del premio incassato): pertanto, almeno da un punto di vista sistematico, l’accesso alla tutela del Fondo per i danni cagionati da un monopattino (la cui assicurazione, come detto, dovrebbe accedere al ramo 13 Rc Generale e, pertanto, non sarebbe soggetta all’obbligo di contribuzione) potrebbe risultare quantomeno impropria. D’altro canto, la formulazione letterale del sopra citato art. 283 comma 1 lett. a) del Codice delle assicurazioni è inequivoco (la disposizione non discrimina tra veicoli a motore e altre tipologie di veicoli, richiedendo unicamente che la circolazione del mezzo sia soggetta a obbligo di assicurazione) e, pertanto, la domanda di risarcimento nei confronti del Fondo, in caso di sinistro cagionato da un monopattino non identificato, potrebbe risultare pienamente fondata.
Oltretutto, il richiamo al finanziamento del Fondo di garanzia vittime della strada suggerisce un’ulteriore considerazione su di un aspetto non meno rilevante.
Imposizione fiscale sul premio
Il premio della polizza Rca è infatti soggetto all’applicazione di uno specifico contributo destinato al Servizio sanitario nazionale: in particolare, ai sensi dell’art. 334 Cap, tale contributo (pari al 10,5% del premio netto) è sostitutivo delle azioni, spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di assicurazione e del responsabile del sinistro per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore.
Ebbene, è evidente che il premio dell’assicurazione obbligatoria per la circolazione dei monopattini non sarebbe soggetto neppure all’applicazione di detto contributo (vertendosi – lo si ripete – su di una copertura che accede al ramo Rc generale non a quello Rc auto). Nondimeno, tale discriminazione appare francamente irragionevole, atteso che la circolazione dei monopattini elettrici potrebbe causare danni alla persona non meno gravi rispetto a quelli che potrebbero essere provocati dalla circolazione di un ciclomotore e che, in quanto tali, ben potrebbero richiedere l’accesso, da parte del danneggiato, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
Una proposta da rimeditare
Sebbene le premesse da cui muove risultino pienamente condivisibili, la proposta di legge in discussione al Senato meriterebbe, dunque, di essere attentamente rimeditata, affinché tale iniziativa legislativa, da un lato, restituisca ai terzi danneggiati una tutela effettiva e, dall’altro, risulti organica rispetto all’attuale assetto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale. Assetto che va sempre più definendosi intorno a un concetto espansivo di circolazione stradale, tale da ricomprendere l’impiego del veicolo anche su aree private chiuse al pubblico (sia pur alle condizioni indicate dalle Sezioni Unite della Cassazione nella recentissima sentenza n. 21983/21) e dal quale, dunque, non può essere ragionevolmente esclusa la circolazione su aree pubbliche di veicoli, quali appunto i monopattini elettrici, che, a dispetto della loro equiparazione formale ai velocipedi, possiedono, di fatto, caratteristiche non dissimili da quelle di un veicolo a motore.
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