Tabelle di Milano per il danno da premorienza
La Corte di Cassazione ha ribadito la validità del criterio milanese per la quantificazione del risarcimento, che rappresenta un sistema di calcolo innovativo rispetto ai precedenti. Si inserisce però l’opportunità di una valutazione secondo il metodo della tabella romana
16/11/2021
Il danno da premorienza deve essere liquidato tramite l’utilizzo delle Tabelle di Milano. A stabilirlo è la suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26300/21, pubblicata lo scorso 29 settembre, che ha cassato una sentenza della Corte di Appello di Torino per aver liquidato il danno da premorienza in misura superiore rispetto ai criteri massimi indicati dalle tabelle meneghine.
Il caso aveva a oggetto la domanda di risarcimento danni che i genitori di un minore avevano formulato iure hereditatis nei confronti della struttura ospedaliera per la negligente e imperita condotta che il personale medico aveva tenuto durante l’assistenza al parto avvenuto nel lontano 2001. Il minore era nato con una grave sofferenza cerebrale per asfissia intra partum, riportando una tetraparesi spastica con invalidità al 100% fino alla morte, sopraggiunta nel 2015 all’età di 14 anni.
Per liquidare il danno non patrimoniale sofferto dal minore deceduto, e trasmesso ai congiunti iure hereditatis, secondo i giudici di Piazza Cavour devono essere utilizzate le Tabelle di Milano, anche se l’evento dannoso si è verificato prima dalla pubblicazione della Tabella; la mancata adozione da parte del giudice di merito delle richiamate Tabelle, ha precisato la Corte, integra una violazione di norme di diritto censurabile con ricorso per Cassazione.
L’EQUILIBRIO DEL CRITERIO ANNUO MEDIO
La Tabella del danno da premorienza è stata una delle tante novità che fu introdotta nel 2018 dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano all’esito dei lavori di un gruppo dedicato. Nell’occasione fu presentato un metodo di liquidazione innovativo rispetto alle soluzioni sino ad allora praticate che tendeva a superare sia l’orientamento che favoriva l’utilizzo del criterio cosiddetto equitativo puro sia quello che privilegiava il criterio matematico. Mentre il primo avrebbe favorito un’anarchia liquidativa, perché teneva conto solo del limite massimo dell’importo liquidabile senza considerare il fattore “tempo di sopravvivenza” quale elemento essenziale della stima del danno permanente, quello matematico, invece, non teneva in adeguato conto la particolare evoluzione del danno.
Il criterio annuo medio proposto dall’Osservatorio di Milano utilizza quale parametro di liquidazione il risarcimento annuo mediamente corrisposto a ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano, corrispondente al rapporto tra il risarcimento medio e l’aspettativa di vita; prevedendo, inoltre, un incremento del risarcimento medio annuo per i primi due anni in considerazione del fatto che il danno è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilirsi.
La Suprema Corte, richiamando la famosa sentenza Amatucci n. 12408/2011, ha di fatto rimarcato il carattere para-normativo delle Tabelle di Milano anche per quanto riguarda la liquidazione del danno da premorienza. Pertanto, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Torino nella parte in cui ha maggiorato il punto base anche per il terzo anno di età. La Corte ha precisato che – alla luce delle Tabelle di Milano – l’importo del punto base senza maggiorazioni è dovuto dal terzo anno in poi, e non già dal quarto anno in poi, come erroneamente indicato dalla Corte territoriale nell’impugnata sentenza, andando così a diminuire l’importo liquidato dai giudici di merito.
PER LA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE È PREFERIBILE UN SISTEMA A PUNTI
A distanza di tre anni dalla pubblicazione del criterio medio annuo proposto dall’Osservatorio della Giustizia di Milano per la liquidazione del danno da premorienza, la Suprema Corte ha perentoriamente sancito – anche per questa tipologia di danno – che il mancato utilizzo da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano integra una violazione di legge.
La tabella meneghina ancora una volta dimostra di soddisfare i criteri di equità di cui agli articoli 1226 e 2056 C.c., confermando di essere sia strumento di adeguamento della legge al caso concreto sia regola di proporzione, intesa come parità di trattamento ed espressione di garanzia della necessità di certezza risarcitoria.
Con un obiter dictum, però, si segnala che la Suprema Corte ha anche avvertito l’esigenza di ricordare – nonostante non fosse necessario per la decisione - che in tema di danno da perdita del rapporto parentale i giudici di merito avrebbero dovuto utilizzare una tabella basata sul sistema a punti, come quella romana, in applicazione dei principi affermati nella nota sentenza n. 10579 del 21 aprile scorso. Viene da chiedersi se l’espresso riferimento ai parametri capitolini possa, proprio e solo con riferimento al danno parentale, segnare un allontanamento dalla tecnica liquidativa prevalente che sino ad oggi, come è noto, è allineata ai valori milanesi. Creare una discontinuità sui valori, al di là del metodo seguito, finirebbe per vulnerare quel principio di uniformità in precedenza fortemente affermato. Ma di questo tema, insidioso perché di grande impatto sulla gestione di liquidazione dei danni parentali, torneremo prossimamente.
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