Il rapporto tra compagnia Rca e assicuratore sociale
Con la pronuncia della Cassazione civile n. 1498 dell’11 maggio scorso vengono chiariti gli oneri che incombono sull’assicuratore prima di risarcire il danno alla vittima di un incidente stradale
15/07/2022
L’assicuratore della Rca, prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte di un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest’ultimo, che dovrà a propria volta manifestare la volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all’assicuratore della Rca risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio. Questo il principio fissato dalla Suprema Corte, sez. III, con sentenza n. 1498 dell’11 maggio 2022.
Nel caso in cui la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell’assicurazione sociale vanno d’altronde tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici, che fanno capo a tre soggetti diversi: a) il rapporto giuridico avente a oggetto il pagamento dell’obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della Rca, tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall’altro); b) il rapporto giuridico avente a oggetto il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l’assicuratore sociale; c) il rapporto giuridico avente a oggetto l’azione recuperatoria spettante all’assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della Rca. Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo: l’assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell’importo pagato (art. 1916 C.C.), sicché, per effetto del pagamento all’assistito dell’indennizzo previsto dalla legge, il credito risarcitorio viene perduto dal danneggiato e acquistato dall’assicuratore sociale, per effetto della surrogazione. L’assicuratore della Rca, prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte d’un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest’ultimo. L’assicuratore sociale, ricevuta tale comunicazione, ha l’onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all’assicuratore della Rca risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio (art. 142 Cap).
LA PROCEDURA DI VERIFICA PREDEFINITA TUTELA TUTTE LE PARTI
Invero, la circostanza che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile all’assicuratore della Rca che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato l’intero risarcimento, se non risulti che l’assicuratore della Rca fosse, al momento del pagamento, a conoscenza dell’avvenuta surrogazione.
L’art. 142 Cap costituisce del resto una applicazione particolare del generale principio di cui all’art. 1189 C.C. e deve essere interpretato nel senso che l’assicuratore della Rca non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti dell’assicuratore sociale quando risarcisca il danneggiato pur sapendo che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi, a nulla rilevando in tal caso il silenzio serbato dall’assicuratore sociale nei 45 giorni stabiliti dall’art. 142 Cap. Depongono in tal senso la genesi e la ratio dell’art. 142: a) alla vittima si è attribuito il diritto di ottenere un risarcimento integrale, subordinato all’onere di dichiarare onestamente se abbia diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, e ciò al fine di prevenire le frodi; b) all’assicuratore della Rca si è attribuito il diritto di procedere alla liquidazione del danno senza attendere sine die le determinazioni dell’assicuratore sociale, subordinato al duplice onere di richiedere al danneggiato se abbia diritto a prestazioni indennitarie da parte di assicuratori sociali, e di richiedere all’assicuratore sociale se abbia intenzione di surrogarsi; c) all’assicuratore sociale si è attribuito il diritto di esercitare la surrogazione direttamente nei confronti dell’assicuratore della Rca, subordinato all’onere di manifestare la propria volontà entro 45 giorni dalla richiesta inviatagli dall’assicuratore della Rca. Questo meccanismo, secondo l’intenzione del legislatore risultante dai lavori parlamentari, mirava a contemperare tre finalità: salvaguardare gli interessi della vittima, fissando tempi certi per la procedura di liquidazione del danno; salvaguardare il diritto di surrogazione dell’assicuratore sociale, imponendo all’assicuratore della Rca l’accantonamento delle somme a lui dovute; evitare che lo zelo dell’assicuratore della Rca, deciso a risarcire prontamente la vittima, potesse ritorcersi contro di lui, esponendolo al rischio di un duplice pagamento (tanto si desume, ex aliis, dal resoconto stenografico della discussione del ddl 345-ter, nella XII Commissione della Camera dei Deputati, V legislatura, seduta del 15 ottobre 1969, pp. 135 e ss., ma specialmente 140 e ss.).
LA MANCATA PRONUNCIA È INTESA COME RISPOSTA NEGATIVA
Quando l’assicuratore della Rca abbia diligentemente richiesto all’assicuratore sociale se intenda surrogarsi, senza riceverne risposta entro 45 giorni, la legge equipara tale silenzio a una risposta negativa. Spirato quel termine, pertanto, l’assicuratore della Rca è legittimato a presumere ope legis che l’assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima; se si presume che l’assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima, dovrà altresì presumersi che quest’ultima sia rimasta titolare dell’intero credito risarcitorio. Ricorrendo tali circostanze, pertanto, l’assicuratore della Rca nel risarcire la vittima adempie la propria obbligazione nelle mani di un soggetto che appare creditore dell’intero risarcimento, in virtù d’una presunzione legale, e tale pagamento esonera l’assicuratore della Rca dal suo debito nei confronti dell’assicuratore sociale che volesse tardivamente surrogarsi. Prova ne sia, che nel caso di mendacio da parte del danneggiato circa il suo diritto a prestazioni da parte dell’assicuratore sociale, l’azione di ripetizione nei confronti del danneggiato in mala fede è concessa non all’assicuratore della Rca, ma all’assicuratore sociale. Se, dunque, l’art. 142 Cap ha, tra gli altri suoi scopi sopra riassunti, quello di tutelare l’affidamento dell’assicuratore della Rca, ingenerato dal silenzio dell’assicuratore sociale, ne discende che l’applicabilità di tale norma sta e cade con la sua ratio, e cioè l’esistenza d’un affidamento da tutelare. Affidamento che non può esservi quando l’assicuratore della Rca, al momento in cui paga il risarcimento dovuto alla vittima, sappia che l’assicuratore sociale ha manifestato l’intenzione di surrogarsi. Varrà, in quest’ipotesi, il principio cessante ratione legis, cessat et ipsa lex: infatti, non essendovi un affidamento incolpevole da tutelare in capo all’assicuratore della Rca, questi non potrà più sottrarsi alla domanda di surrogazione, nemmeno invocando il silenzio serbato dall’assicuratore sociale nel termine di 45 giorni stabilito dall’art. 142 Cap.
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