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I punti incerti delle polizze cat-nat per le imprese

Con il decreto Milleproroghe è stata confermata la cogenza dell’obbligo per le imprese di assicurarsi per i rischi catastrofali entro quest’anno. Rimangono tuttavia delle questioni complesse che vanno chiarite per dare alle aziende un reale valore di protezione

I punti incerti delle polizze cat-nat per le imprese hp_vert_img
Con la conversione in legge del cosiddetto decreto Milleproroghe (DL 215/2023 conv. L. 18/2024), il legislatore conferma l’assenza di deroghe temporali in relazione al termine ultimo entro cui le imprese sono tenute ad assicurarsi per i rischi catastrofali.
Così, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, le imprese iscritte nel relativo registro, fatta eccezione per quelle agricole per le quali opera il fondo mutualistico Agricat, sono tenute a stipulare una copertura assicurativa per i danni diretti subiti ai propri beni (nello specifico le immobilizzazioni materiali) cagionati da eventi catastrofali (art. 1, comma 101, L. 213/2023). Specularmente le compagnie di assicurazione sono chiamate a offrire soluzioni assicurative adeguate, per consentire l’assolvimento dell’obbligo a contrarre e non incorrere così in sanzioni. Va infatti ricordato che è prevista una sanzione da un minimo di 100mila euro a un massimo di 500mila euro per il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre (art. 1, comma 107, L. 213/2023).
Ciò che dunque è richiesto agli operatori del settore è di adeguarsi in tempi stretti. Il che non è certo esente da impatti, anche in termini economici, sia per i destinatari dell’obbligo sia per gli stessi assicuratori.
Ora, senza soffermarci sull’analisi delle singole disposizioni inerenti all’assicurazione dei rischi catastrofali (ci riferiamo, ad esempio, alla scelta del legislatore di tipizzare nominativamente gli eventi con esclusione della grandine, nonostante tale fenomeno abbia causato nel corso del 2023 gravissimi danni), in questa sede riteniamo utile esaminare, senza alcuna pretesa di esaustività, le principali conseguenze derivanti dall’obbligo di stipulare una copertura assicurativa che garantisca dal rischio catastrofale. 

SCHEMI DI POLIZZA E COPERTURE GIÀ IN COMMERCIO
In primo luogo, tale obbligo sembra doversi ritenersi cogente, a prescindere dall’emanazione in tempi utili degli schemi di polizza da parte dei ministeri competenti (comma 105, art. 1, L. 213/2023). E infatti il legislatore, scegliendo di rimettere alla discrezionalità del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) e del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) la possibilità di definire schemi di polizza da offrire ai destinatari dell’obbligo di assicurarsi, parrebbe aver introdotto una disposizione di natura cogente e immediatamente applicabile, anche a prescindere dall’emanazione di un decreto ad hoc. Ciò diversamente, ad esempio, da quanto era stato previsto dall’art. 10 della legge 24/2017 che, ribadendo l’obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria, demandava a un separato decreto del ministro dello Sviluppo economico, la determinazione dei requisiti minimi delle polizze.
Così, qualora la decretazione attuativa non dovesse arrivare in tempo utile, è ragionevole pensare che, in assenza di uno schema tipo, potranno ritenersi valide le polizze oggi commercializzate per garantire la protezione dal rischio catastrofale. Ciò, ovviamente, a condizione che gli eventi coperti siano quelli previsti dalla legge (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) e che lo scoperto o la franchigia non siano superiore al 15 per cento del danno. È ragionevole ipotizzare che, qualora le polizze in essere dovessero comprendere l’indennizzo di altri e diversi eventi, tali soluzioni assicurative dovranno ritenersi comunque idonee a soddisfare l’obbligo di assicurarsi. In altre parole, l’obbligo dovrebbe ritenersi assolto, in assenza di decretazione, anche per polizze già in essere (ad esempio stipulate il 31 ottobre 2024), purché in linea con i minimi requisiti previsti appunto dalla legge. 
Ragionare diversamente significherebbe imporre alle compagnie l’ideazione, la costruzione e la commercializzazione di un prodotto ad hoc, pur in assenza di specifiche indicazioni normative (fatta eccezione, come detto, per quanto riguarda gli eventi garantiti e i limiti di scoperto/franchigia). 
Nell’ipotesi in cui, al contrario, Mef e Mimit riuscissero a definire gli schemi di polizza, v’è da chiedersi se tali schemi prevedranno un cap al limite di indennizzo garantito. Ciò in considerazione del fatto che i danni diretti subiti per il verificarsi di eventi catastrofali potrebbero essere ingenti. Si pensi a un’alluvione che metta fuori uso e distrugga completamente un macchinario particolare per la lavorazione di un certo materiale. Il costo del valore a nuovo di tale macchinario potrebbe non essere indifferente. Il che avrà giocoforza dei riflessi sui premi assicurativi e sull’esposizione delle compagnie.

LA RICERCA DELLA MUTUALITÀ
Di ciò sembrerebbe, almeno sulla carta, aver tenuto conto il legislatore, dal momento che la legge di Bilancio prevede che i premi devono essere proporzionali al rischio e che gli schemi di polizza dovranno tenere conto anche delle modalità “[…] di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’Ivass, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104”.
Pertanto, da un lato vi è il dovere di salvaguardare la solidità del sistema assicurativo e dunque la sostenibilità tariffaria delle garanzie offerte, limitando anche, se necessario, l’assunzione del rischio. Ciò al fine di tutelare la mutualità assicurata (ricordiamo che siamo in una situazione di obbligo a contrarre, simile a quello introdotto per la Rc auto), dall’altro ci si auspica che i premi siano comunque ragionevoli e proporzionali al rischio assunto.  
Gli schemi di polizza potranno anche disciplinare le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo. Ciò in maniera analoga, ad esempio, a quanto previsto per le polizze agricole agevolate, per tali intendendosi quelle coperture a tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteoclimatici per cui è previsto un sostegno sul premio da parte dello Stato. E infatti i contenuti di tali garanzie sono stabiliti con apposto decreto del ministro dell’Agricoltura (Pgra – Piano di gestione dei rischi in agricoltura) e prevedono diverse combinazioni possibili, a seconda del tipo e della frequenza degli eventi coperti e con un minimo di perdita di produzione subite come condizione per poter stipulare la polizza. 

IL RAPPORTO TRA INDENNIZZO ED EVENTUALI CONTRIBUTI
Ci si interroga poi sulla eventuale previsione negli schemi di polizza di limiti alla corresponsione dell’indennizzo in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario, al fine di impedire la violazione del principio indennitario e l’ingiustificato arricchimento del danneggiato che potrebbe ottenere una somma di denaro (indennizzo + contributo) superiore al danno subito. Il citato Pgra prevede, ad esempio, il divieto di sovra compensazione, stabilendo che “il valore cumulato del risarcimento e della compensazione del fondo Agricat non ecceda il valore massimo della mancata produzione accertata in sede peritale dalla compagnia di assicurazione” (art. 24, comma 2).
Un ultimo aspetto su cui riflettere è quello del collocamento vero e proprio. Trattandosi di polizze per legge obbligatorie, ma di una certa complessità, ci si chiede come dovrà avvenire la valutazione della coerenza del prodotto rispetto alle esigenze e richieste dell’assicurato.
In attesa della decretazione attuativa, l’occasione potrebbe essere utile per le compagnie per rivedere gli attuali testi di polizza alla luce delle più generali indicazioni del regolatore in merito alla formulazione semplice e chiara delle clausole con riferimento alle esclusioni/limitazioni anche in relazione alle criticità emerse in fase di gestione liquidazione dei sinistri.

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