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Aspettando il nuovo anno … “giudiziale”

La sintesi dei principali risultati legislativi degli ultimi dodici mesi rispetto al tema del danno alla persona. Con l’auspicio, per l’anno in arrivo, di una risoluzione sul nodo del danno da perdita del bene vita

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Che anno "giudiziale" è stato il 2014 e che anno sarà il 2015?
Nel corso di quest'anno, prossimo al termine, abbiamo assistito a provvedimenti importanti resi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nella materia della responsabilità civile e del risarcimento del danno; di molti di questi ne abbiamo dato atto su questa rubrica e, più ampiamente, su questo quotidiano.
Certamente il "palco reale" è occupato in posizione di vertice dalla sentenza resa, lo scorso 16 ottobre, dalla Corte Costituzionale (la n. 235 della quale si è parlato sul n. 594 di Insurance Daily), con la quale è stata fatta finalmente chiarezza in tema di liquidazione del danno alla persona di lieve entità causato nei sinistri stradali, risolvendo anni di conflitti dottrinali e giurisprudenziali.
Molte anche le sentenze che hanno affinato la disciplina della responsabilità civile da colpa sanitaria e molte le decisioni sulla complessa e variegata materia del risarcimento del giusto compenso per la sofferenza fisica indotta dalle azioni illecite.

La star del 2015
Quello che è mancato in questo 2014 - almeno fino al momento di scrivere questo contributo - è la decisione forse più attesa. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate, lo scorso 17 giugno, a risolvere la controversia giuridica, ma anche culturale, se debba avere autonomia risarcitoria e nuovo ingresso nel nostro ordinamento il danno da perdita del bene vita in quanto tale (c.d. danno "tanatologico").
La sentenza, che in caso affermativo sarebbe chiamata a stravolgere (un'altra volta) l'impianto sistematico del risarcimento del danno alla persona, è attesa dunque da più di sei mesi oramai e sarà, con ogni probabilità, la "star" più ricercata e "chiacchierata" del 2015.
Nel prossimo anno registreremo comunque, come sempre, contributi più o meno condivisi o coerenti con le regole giuridiche che reggono il nostro sistema della responsabilità civile, mentre non vorremmo vedere più sentenze come una delle ultime depositata dalla Corte di Cassazione nella sua produzione 2014 (n.25726 del 5 dicembre 2014) chiamata ancora una volta a negare la risarcibilità del preteso "danno esistenziale".
Si legge in una parte della motivazione con la quale si respinge il ricorso e l'impianto giuridico del ricorrente che "vale la pena ricordare che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 C.C., interpretato in modo conforme a Costituzione; con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria.
Ove, poi, nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 C.C. (S.U. 11.11.2008 n. 26972; Cass. Cass.12.2.2013 n. 3290)".

Attori del ruolo sociale del diritto
Dove sta la novità di rilievo della sentenza segnalata? In nulla!
La Corte è stata, per l'ennesima volta, chiamata a dire di no (con una motivazione che, ci pare, tradisca la "stanchezza" della ripetitività) ad una voce di danno che da più di sei anni (dalle note sentenze a SS.UU. di San Martino) è stata esclusa dal nostro ordinamento risarcitorio.
Ecco, l'auspicio per il 2015 è di leggere sentenze e contributi che arricchiscano la disciplina del danno e della tutela della persona, ma che siano sempre indotti a guardare avanti, dando per acquisiti gli insegnamenti e i principi che l'ordinamento ha in questi anni consolidato.
Il diritto vive e cresce con la sensibilità sociale. Ma lo stesso ha bisogno, oltre che di evolvere il suo sentire e la sua funzione adesiva alle tutele crescenti, di fondarsi su solide basi che sono il caposaldo e le fondamenta di un principio inalienabile: la certezza del diritto.
Tali paletti e principi di base non devono essere riproposti (magari con la speranza di ribaltoni o errori interpretativi) ma devono essere il solco ed il caposaldo del diritto vivente, al quale ogni operatore del diritto dovrebbe attingere come scienza giuridica consolidata e nostro patrimonio culturale.

Filippo Martini, Studio Mrv

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