Sviluppo Bis: le nuove regole assicurative nell'era della comunicazione digitale
Potenzialmente in grado di incidere in modo straordinario sugli assetti globali del mercato assicurativo, le nuove disposizioni intervengono su temi nodali quali le frodi, la disciplina dell'intermediazione e, più in generale, della distribuzione dei prodotti di assicurazione. Si tratta di un momento di consacrazione dell'era della comunicazione digitale, che introduce impatti operativi rilevanti per imprese e intermediari
14/01/2013
Sin qui forse passate un poco sottotraccia, le novità introdotte dagli artt. 21 e 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Sviluppo bis, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) proseguono - secondo le medesime linee guida - l'opera di riforma avviata dalle più recenti esperienze legislative (decreti legge 201/2011 e 1/2012, quest'ultimo meglio noto come decreto liberalizzazioni).
Anche in questa nuova tornata" normativa, rimane protagonista la r.c. auto, che occupa - in tema di frodi - l'intero art. 21 e che esaurisce anche buona parte (i primi sei commi) del successivo art. 22. Ma anche al di fuori di quel settore, le nuove disposizioni appaiono potenzialmente in grado di incidere in modo straordinario sugli assetti globali del mercato assicurativo, intervenendo su temi nodali, quali la disciplina dell'intermediazione e, più in generale, della distribuzione dei prodotti di assicurazione.
Senza pretesa di completezza riteniamo opportuno tracciare un quadro sintetico delle principali novità, fornendo un primo commento di alcune tra le disposizioni previste dall'art. 22, e cioè dalla norma dagli impatti operativi potenzialmente più rilevanti.
Prima, però, di entrare nel vivo delle singole disposizioni analizzate, ci sia consentito evidenziare come il decreto "sviluppo bis", in coerenza con le indicazioni già contenute nelle precedenti riforme normative, segni, anche in materia assicurativa, un momento di autentica consacrazione dell'era della comunicazione digitale.
Un'evoluzione di prospettiva
Tutte le norme paiono dichiaratamente rivolte al miglior sfruttamento delle potenzialità concorrenziali connesse allo sviluppo delle tecnologie telematiche, nel rispetto dei principi cardinali della correttezza dell'informazione resa all'utenza e, più in generale, della tutela dei consumatori.
Ci troviamo, è ora di affermarlo senza pudori, innanzi ad un cambio copernicano di prospettiva, tanto più evidente in quanto destinato a compiersi in un mercato - quello assicurativo locale - mostratosi da sempre piuttosto riluttante ad uscire dai propri tradizionali ancoraggi. E la progressiva preferenza della comunicazione telematica rispetto all'ingombro dei mezzi cartacei pare ancor più significativa, se solo la si confronta con la difficoltà con cui lo stesso Istituto di Vigilanza, soltanto qualche anno fa (circolare 393 D/2000) ammetteva la possibilità di surrogare la carta con altri supporti digitali.
L'era della comunicazione digitale, a nostro parere, porta con sé conseguenze straordinarie: da un lato la facilità di comparazione immediata dei prodotti (comparazione più libera perché non inquinata dalla pressione promozionale normalmente indotta dalla presenza fisica di un "venditore"); dall'altro la (necessaria) semplificazione dei prodotti medesimi, proprio in funzione della loro miglior comprensione per l'utenza e, dunque, del loro più facile collocamento telematico. Ma non solo: l'ambiente virtuale globale consente - oltre ad una facilitazione e velocizzazione delle comunicazioni tra imprese, intermediari e clientela - uno scambio simultaneo di informazioni e dati indispensabile alla migliore e più corretta gestione di fasi piuttosto delicate, quali la liquidazione dei sinistri e l'assunzione dei rischi.
Intermediari e distribuzione telematica
In questo scenario le ricadute più evidenti riguardano il settore della distribuzione, evocandosi (da più parti) il rischio di una progressiva disintermediazione, con conseguente estinzione di intere categorie di professionisti da sempre impegnati nel collocamento personale dei prodotti assicurativi.
Rischio che non ci sentiamo di interamente condividere, al contrario: l'intermediario del nuovo millennio, pur nell'imbarazzo di dover affrontare un cambiamento epocale di prospettiva, si trova innanzi alla possibilità di fare un salto di qualità, diventando, a prescindere dall'etichetta che riveste, un consulente professionale di assicurazione, capace di intervenire là dove se ne sente il bisogno e cioè in quelle - amplissime - aree di rischio e di bisogno a tutt'oggi poco esplorate e sottoassicurate. Gli intermediari sono dunque chiamati ad evolversi aprendosi, da un lato, ai vantaggi della distribuzione telematica ed, abbandonando, dall'altro, le vecchie logiche della promozione commerciale a favore di un approccio consulenziale più evoluto e moderno.
Di qui il possibile inserimento, a pieno titolo, dell'intermediario assicurativo nella categoria dei "gestori professionali del rischio", quali figure centrali nell'educazione del cittadino alla conoscenza dei propri bisogni di cautela, tutela e sostegno; ciò a maggior ragione negli attuali contesti socio economici di riferimento, tenuto conto delle conclamate e dichiarate inefficienze dello stato sociale.
A medesime finalità, del resto, sembra ispirato il comma 9 dell'art. 22, volto ad introdurre nuove regole di formazione professionale allineate agli standard europei, previa individuazione di quei requisiti minimi di qualità (nei soggetti formatori e nelle offerte formative) che risultano oggi troppe volte, in concreto, pretermessi.
Semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici
In ogni caso, è opportuno rilevare come buona parte delle nuove norme risentano, in modo fortissimo, della necessità di disciplinare il nuovo mercato dell'assicurazione in funzione dei vantaggi, anche competitivi, offerti dalla comunicazione digitale: in questo senso devono intendersi, tra l'altro, le nuove regole dettate in tema di strutturazione del contratto base della r.c. auto, anche in relazione alla sua offerta on line da parte dell'impresa; e così pure l'imposizione alle imprese dell'obbligo di istituire all'interno dei propri siti internet aree riservate e protette da sistemi di accesso controllato, nelle quali il cliente potrà consultare "le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte lo stato dei pagamenti e le relative scadenze e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate".
Il comma 15 bis è addirittura esplicito nell'indicare la prevalente linea di tendenza, prevedendo la futura definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica nei rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line.
La stessa rimozione del divieto di collaborazione tra intermediari principali è indice di una deregulation tesa a liberare i mercati dalle antiche stagnazioni; di converso il rispetto delle (medesime) regole del gioco da parte di tutti gli operatori sembra obiettivo prioritario indicato dal progetto di riforma della Direttiva Europea sugli intermediari (*), nella misura in cui impone anche alle imprese attive nella vendita diretta (e telematica) dei prodotti il rispetto delle norme di condotta poste a tutela dei consumatori e della migliore informativa precontrattuale.
Lo stesso set di disposizioni previste in materia di "antifrode" art. 21 si fonda su di una cooperazione, tra imprese ed istituti pubblici nelle attività di contrasto e prevenzione alle frodi; cooperazione da attuarsi facendo leva sul miglior utilizzo di banche dati telematiche e, soprattutto, sulla creazione di un archivio informatico integrato.
Il divieto al tacito rinnovo
Così evidenziate, in termini generali, la finalità innovative e le intenzioni prospettiche presidiate dalla riforma, passiamo ad analizzarne taluni contenuti, qui selezionati in quanto, a nostro avviso, di particolare impatto operativo. Il primo comma dell'art. 22, dedicato alla sola r.c. auto, introduce nel codice delle assicurazioni il nuovo art. 170 bis stabilendo una durata del contratto di assicurazione limitata ad una sola annualità (o ad "un anno più frazione" su richiesta del cliente), non rinnovabile automaticamente alla scadenza.
Tale disposizione, già oggi vigente, impone alle imprese di adeguare i processi di stipula al divieto di rinnovo tacito sancito dalla disposizione in commento, il cui scopo, all'evidenza, è proprio quello di neutralizzare la fisiologica stagnazione determinata dai tradizionali meccanismi di proroga automatica, con conseguente stimolo di un gioco concorrenziale volto a favorire la migrazione della clientela.
La norma, invero, solleva alcune problematiche di carattere giuridico tra le quali la necessità di comprendere le sorti, sotto il profilo civilistico, di eventuali clausole stipulate in violazione del divieto. Rimossa, in sede di conversione del decreto, la singolare sanzione della nullità "soltanto a vantaggio dell'assicurato", e ferma restando l'inefficacia delle clausole inserite nei contratti stipulati prima del decreto e non ancora scaduti, sembra potersi affermare che eventuali nuove pattuizioni in tal senso siano nulle ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c. per violazione di norma imperativa. Il che comporterebbe, conseguentemente, la nullità del contratto "rinnovato" e potrebbe tradursi in un concreto svantaggio per l'assicurato nel caso di sinistri verificatisi durante il periodo di apparente rinnovo della polizza (salvo ipotizzare il suo diritto a chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1338 c.c.).
Non è peraltro chiaro se nel divieto ricadano solo le clausole che espressamente prevedano il tacito rinnovo o se debbano esservi ricompresi anche i casi di rinnovo per fatti concludenti, come ad esempio il caso del pagamento del premio successivo all'invio del nuovo preventivo: propenderemmo per una lettura della norma ristretta alla sola prima ipotesi, stante anche il richiamo che la norma stessa fa, in senso derogatorio, al secondo comma dell'art. 1899 c.c.
Durata del contratto: annualità e periodi di tolleranza
Dirompente, sul piano degli effetti pratici, risulta poi la possibilità accordata al cliente (e prevista dallo stesso art. 22 comma 1) di modulare la durata del contratto per un periodo superiore all'anno ("un anno più frazione"). Il che equivale a dire che le imprese, in regime di obbligo a contrarre, saranno costrette ad accettare proposte di copertura per periodi anche eccedenti la "fisiologica" annualità, con conseguente messa in crisi degli attuali criteri assuntivi, attuariali e tariffari. Conseguenze significative dovrebbero derivare anche per ciò che concerne la disciplina dell'attestato di rischio ed il c.d. "periodo di osservazione".
La norma in commento prosegue, poi, prevedendo l'obbligo delle imprese di "mantenere operante...la garanzia" prestata "non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto", salvo nel frattempo l'assicurato abbia stipulato un nuovo contratto assicurativo. La nuova polizza a cui si riferisce la norma non pare, di necessità, quella stipulata con l'assicuratore precedente; se tale interpretazione fosse corretta ci troveremmo innanzi ad un periodo di tolleranza svincolato dalle condizioni previste dall'art. 1901 c.c. (che presuppone invece la prosecuzione del rapporto assicurativo con l'impresa che già presta la copertura e che mantiene salvo il proprio diritto a percepire i premi successivi).
Si tratterebbe, dunque, di una estensione di fatto della durata del contratto valida anche nei rapporti interni tra assicurato ed impresa e quindi non soltanto diretta a favorire le pretese risarcitorie dei terzi danneggiati (come era stato invece in precedenza affermato dalla Giurisprudenza in consimili casi; cfr., ex multis, Cass., 14 aprile 2001, n. 6026).
I contenuti del contratto base
Fondamentali appaiono, prospetticamente, le previsioni di cui ai commi da 4 a 7, che prevedono il "contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato" la cui elaborazione è demandata al Ministero dello sviluppo economico.
Lo scopo dichiarato di tale norma è quello di "favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore", mentre l'effetto sostanziale più forte va individuato nella definizione dei contenuti minimi della garanzia obbligatoria (in assenza dei quali l'obbligo a contrarre non potrà ritenersi assolto). Vi è da chiedersi se la declinazione di tale paradigma minimo sarà tale da consentire, in concreto, alle imprese di prevedere altre diverse modulazioni della copertura, di contenuto evidentemente superiore e non assoggettate all'obbligo. In questo senso sembra deporre la previsione normativa secondo la quale le imprese rimarranno libere "di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo". Anche in questo caso, peraltro, si registra un'incertezza interpretativa non essendo chiaro se la locuzione "garanzie aggiuntive" sia riferibile a diverse modulazioni della copertura r.c. auto piuttosto che a garanzie ancillari o accessorie quali quelle del tipo CVT (e se così fosse, la precisazione sarebbe inutile, poiché già in passato era possibile decidere liberamente se, e a chi, offrire garanzie accessorie). E neppure risulta del tutto chiaro quali siano le differenze tra tali garanzie aggiuntive e le "ulteriori garanzie e clausole" assoggettate all'obbligo a contrarre (scatola nera, ad esempio?) ed integranti il contratto base (art. 22 comma 5). Rimane in ogni caso ferma - diremmo, ovviamente - la libertà per le imprese di determinare il "prezzo" dei propri prodotti, qualche che ne sia la modulazione.
Rc auto tramite sito Internet
Va in ogni caso ricordato l'obbligo imposto alle compagnie di formulare l'offerta del contratto base "anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo". E nel consentire alle imprese di effettuare la propria offerta on line anche attraverso un link ad altre società del gruppo, si apre la possibilità di creare imprese specializzate nella distribuzione diretta dei prodotti r.c. auto, anche se confezionati da altre imprese infra gruppo (con potenziale scardinamento delle reti intermediative "proprietarie", ove dedicate alla promozione dei prodotti rc auto).
Dubbi applicativi sulla collaborazione tra intermediari
Ma l'impatto più forte sugli attuali assetti distributivi è da correlarsi, all'evidenza, a quanto previsto dai commi da 10 a 12, che espressamente autorizzano gli intermediari iscritti nelle sezioni a), b) e d) del r.u.i. ed elenco annesso, ad "adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati" e ciò sia che si tratti di "intermediari iscritti nella medesima sezione" sia "tra di loro reciprocamente". Il tutto a condizione che di tali collaborazioni sia data al cliente una "corretta e completa informativa".
Il fatto che tali collaborazioni vengano definite (comma 10) come funzionali allo sviluppo di un mercato concorrenziale attesta che ci troviamo addirittura di fronte ad un ribaltamento di prospettiva rispetto all'impostazione in precedenza seguita dall'Isvap, il quale, sulla base di una lettura non sempre lineare delle norme di riferimento, aveva escluso quelle forme di cooperazione oggi addirittura propugnate dal legislatore. Non è questa la sede per indagare le infinite potenzialità prospettiche sottese ad una norma che potrebbe, almeno nella sua attuale e generica formulazione, dar corso ad aggregazioni e collaborazioni occasionali o stabili, orizzontali o verticali, a vocazione specialistica o generalista od ancora mirate a sviluppare la produzione secondo criteri qualitativi o quantitativi. Meritano, invece, di esser sin da subito evocati i numerosi dubbi applicativi connessi alla necessità di rendere compatibili tali nuove intese con l'attuale impianto normativo e regolamentare di riferimento (si pensi, ad esempio, agli obblighi in tema separazione patrimoniale e di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, alle regole di informativa verso l'utenza, alla posizione dei contraenti di polizze collettive di cui all'art. 3.3. del regolamento 5, alla regola della limitazione della distribuzione bancaria a prodotti standardizzati).
Il comma 11 chiarisce, a maggior tutela degli assicurati, la sussistenza di una responsabilità solidale degli intermediari che abbiano operato in collaborazione tra loro, salva la possibilità di preventivamente regolare il regime degli eventuali regressi nell'ambito dei singoli accordi di cooperazione.
Il comma 12 completa il quadro prevedendo, a partire dal 1 gennaio 2013, la nullità "per violazione di norma imperativa" delle clausole "fra mandatario e impresa assicuratrice" che siano incompatibili con quanto disposto dal comma 10. La portata di tale disposizione meriterà futuri approfondimenti, non essendo chiaro quale sia il limite al di là del quale una data previsione contrattuale possa ritenersi non compatibile con la vigente disciplina. Si pensi, ad esempio, a tutte quelle clausole che, pur non ponendo vincoli di esclusiva, finiscono per stimolarla in fatto, cercando di conservare le c.d. reti proprietarie attraverso il riconoscimento di benefici (provvigionali e non) riservati soltanto agli agenti che non operano, direttamente od indirettamente, a vantaggio di altre imprese concorrenti.
Non è ben chiaro, allo stato, il ruolo che sarà in concreto assegnato da quell'interfaccia telematica comune che è stata prevista dal comma 13 (così come modificato dall'art. 1 comma 510 della legge 228/2012) per i soli contratti del ramo danni e che dovrebbe favorire, nelle intenzioni del legislatore, lo sviluppo delle citate collaborazioni tra intermediari.
Prescrizione assicurativa: problemi pratici per il comparto vita
Esaurito il tema dell'intermediazione, l'art. 22 prosegue, in modo del tutto disomogeneo ed estemporaneo, trattando (comma 14), il regime civilistico della prescrizione assicurativa, oggi estesa, per il solo comparto vita da due a dieci anni. Gli impatti della disposizione paiono comunque rilevanti, incidendo sia i criteri di assunzione dei relativi rischi (sotto il profilo statistico, attuariale e tariffario) sia i processi di appostamento delle riserve. Dev'essere, peraltro, segnalata la possibilità che sorgano problemi pratici in tutti quei rapporti assicurativi misti e, soprattutto, nel settore dell'assicurazione infortuni, la cui causa (indennitaria o previdenziale) e disciplina (danni o vita) risultano ancor oggi singolarmente condizionati dalla tipologia dell'infortunio (mortale o no) dedotto in polizza.
(*) Ci riferiamo alla "Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa" del 3.7.2012 - 2012/0175 (COD), c.d. "IMD2", volta a modificare la precedente direttiva 2002/92/CE (c.d. "IMD1")
Anche in questa nuova tornata" normativa, rimane protagonista la r.c. auto, che occupa - in tema di frodi - l'intero art. 21 e che esaurisce anche buona parte (i primi sei commi) del successivo art. 22. Ma anche al di fuori di quel settore, le nuove disposizioni appaiono potenzialmente in grado di incidere in modo straordinario sugli assetti globali del mercato assicurativo, intervenendo su temi nodali, quali la disciplina dell'intermediazione e, più in generale, della distribuzione dei prodotti di assicurazione.
Senza pretesa di completezza riteniamo opportuno tracciare un quadro sintetico delle principali novità, fornendo un primo commento di alcune tra le disposizioni previste dall'art. 22, e cioè dalla norma dagli impatti operativi potenzialmente più rilevanti.
Prima, però, di entrare nel vivo delle singole disposizioni analizzate, ci sia consentito evidenziare come il decreto "sviluppo bis", in coerenza con le indicazioni già contenute nelle precedenti riforme normative, segni, anche in materia assicurativa, un momento di autentica consacrazione dell'era della comunicazione digitale.
Un'evoluzione di prospettiva
Tutte le norme paiono dichiaratamente rivolte al miglior sfruttamento delle potenzialità concorrenziali connesse allo sviluppo delle tecnologie telematiche, nel rispetto dei principi cardinali della correttezza dell'informazione resa all'utenza e, più in generale, della tutela dei consumatori.
Ci troviamo, è ora di affermarlo senza pudori, innanzi ad un cambio copernicano di prospettiva, tanto più evidente in quanto destinato a compiersi in un mercato - quello assicurativo locale - mostratosi da sempre piuttosto riluttante ad uscire dai propri tradizionali ancoraggi. E la progressiva preferenza della comunicazione telematica rispetto all'ingombro dei mezzi cartacei pare ancor più significativa, se solo la si confronta con la difficoltà con cui lo stesso Istituto di Vigilanza, soltanto qualche anno fa (circolare 393 D/2000) ammetteva la possibilità di surrogare la carta con altri supporti digitali.
L'era della comunicazione digitale, a nostro parere, porta con sé conseguenze straordinarie: da un lato la facilità di comparazione immediata dei prodotti (comparazione più libera perché non inquinata dalla pressione promozionale normalmente indotta dalla presenza fisica di un "venditore"); dall'altro la (necessaria) semplificazione dei prodotti medesimi, proprio in funzione della loro miglior comprensione per l'utenza e, dunque, del loro più facile collocamento telematico. Ma non solo: l'ambiente virtuale globale consente - oltre ad una facilitazione e velocizzazione delle comunicazioni tra imprese, intermediari e clientela - uno scambio simultaneo di informazioni e dati indispensabile alla migliore e più corretta gestione di fasi piuttosto delicate, quali la liquidazione dei sinistri e l'assunzione dei rischi.
Intermediari e distribuzione telematica
In questo scenario le ricadute più evidenti riguardano il settore della distribuzione, evocandosi (da più parti) il rischio di una progressiva disintermediazione, con conseguente estinzione di intere categorie di professionisti da sempre impegnati nel collocamento personale dei prodotti assicurativi.
Rischio che non ci sentiamo di interamente condividere, al contrario: l'intermediario del nuovo millennio, pur nell'imbarazzo di dover affrontare un cambiamento epocale di prospettiva, si trova innanzi alla possibilità di fare un salto di qualità, diventando, a prescindere dall'etichetta che riveste, un consulente professionale di assicurazione, capace di intervenire là dove se ne sente il bisogno e cioè in quelle - amplissime - aree di rischio e di bisogno a tutt'oggi poco esplorate e sottoassicurate. Gli intermediari sono dunque chiamati ad evolversi aprendosi, da un lato, ai vantaggi della distribuzione telematica ed, abbandonando, dall'altro, le vecchie logiche della promozione commerciale a favore di un approccio consulenziale più evoluto e moderno.
Di qui il possibile inserimento, a pieno titolo, dell'intermediario assicurativo nella categoria dei "gestori professionali del rischio", quali figure centrali nell'educazione del cittadino alla conoscenza dei propri bisogni di cautela, tutela e sostegno; ciò a maggior ragione negli attuali contesti socio economici di riferimento, tenuto conto delle conclamate e dichiarate inefficienze dello stato sociale.
A medesime finalità, del resto, sembra ispirato il comma 9 dell'art. 22, volto ad introdurre nuove regole di formazione professionale allineate agli standard europei, previa individuazione di quei requisiti minimi di qualità (nei soggetti formatori e nelle offerte formative) che risultano oggi troppe volte, in concreto, pretermessi.
Semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici
In ogni caso, è opportuno rilevare come buona parte delle nuove norme risentano, in modo fortissimo, della necessità di disciplinare il nuovo mercato dell'assicurazione in funzione dei vantaggi, anche competitivi, offerti dalla comunicazione digitale: in questo senso devono intendersi, tra l'altro, le nuove regole dettate in tema di strutturazione del contratto base della r.c. auto, anche in relazione alla sua offerta on line da parte dell'impresa; e così pure l'imposizione alle imprese dell'obbligo di istituire all'interno dei propri siti internet aree riservate e protette da sistemi di accesso controllato, nelle quali il cliente potrà consultare "le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte lo stato dei pagamenti e le relative scadenze e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate".
Il comma 15 bis è addirittura esplicito nell'indicare la prevalente linea di tendenza, prevedendo la futura definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica nei rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line.
La stessa rimozione del divieto di collaborazione tra intermediari principali è indice di una deregulation tesa a liberare i mercati dalle antiche stagnazioni; di converso il rispetto delle (medesime) regole del gioco da parte di tutti gli operatori sembra obiettivo prioritario indicato dal progetto di riforma della Direttiva Europea sugli intermediari (*), nella misura in cui impone anche alle imprese attive nella vendita diretta (e telematica) dei prodotti il rispetto delle norme di condotta poste a tutela dei consumatori e della migliore informativa precontrattuale.
Lo stesso set di disposizioni previste in materia di "antifrode" art. 21 si fonda su di una cooperazione, tra imprese ed istituti pubblici nelle attività di contrasto e prevenzione alle frodi; cooperazione da attuarsi facendo leva sul miglior utilizzo di banche dati telematiche e, soprattutto, sulla creazione di un archivio informatico integrato.
Il divieto al tacito rinnovo
Così evidenziate, in termini generali, la finalità innovative e le intenzioni prospettiche presidiate dalla riforma, passiamo ad analizzarne taluni contenuti, qui selezionati in quanto, a nostro avviso, di particolare impatto operativo. Il primo comma dell'art. 22, dedicato alla sola r.c. auto, introduce nel codice delle assicurazioni il nuovo art. 170 bis stabilendo una durata del contratto di assicurazione limitata ad una sola annualità (o ad "un anno più frazione" su richiesta del cliente), non rinnovabile automaticamente alla scadenza.
Tale disposizione, già oggi vigente, impone alle imprese di adeguare i processi di stipula al divieto di rinnovo tacito sancito dalla disposizione in commento, il cui scopo, all'evidenza, è proprio quello di neutralizzare la fisiologica stagnazione determinata dai tradizionali meccanismi di proroga automatica, con conseguente stimolo di un gioco concorrenziale volto a favorire la migrazione della clientela.
La norma, invero, solleva alcune problematiche di carattere giuridico tra le quali la necessità di comprendere le sorti, sotto il profilo civilistico, di eventuali clausole stipulate in violazione del divieto. Rimossa, in sede di conversione del decreto, la singolare sanzione della nullità "soltanto a vantaggio dell'assicurato", e ferma restando l'inefficacia delle clausole inserite nei contratti stipulati prima del decreto e non ancora scaduti, sembra potersi affermare che eventuali nuove pattuizioni in tal senso siano nulle ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c. per violazione di norma imperativa. Il che comporterebbe, conseguentemente, la nullità del contratto "rinnovato" e potrebbe tradursi in un concreto svantaggio per l'assicurato nel caso di sinistri verificatisi durante il periodo di apparente rinnovo della polizza (salvo ipotizzare il suo diritto a chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1338 c.c.).
Non è peraltro chiaro se nel divieto ricadano solo le clausole che espressamente prevedano il tacito rinnovo o se debbano esservi ricompresi anche i casi di rinnovo per fatti concludenti, come ad esempio il caso del pagamento del premio successivo all'invio del nuovo preventivo: propenderemmo per una lettura della norma ristretta alla sola prima ipotesi, stante anche il richiamo che la norma stessa fa, in senso derogatorio, al secondo comma dell'art. 1899 c.c.
Durata del contratto: annualità e periodi di tolleranza
Dirompente, sul piano degli effetti pratici, risulta poi la possibilità accordata al cliente (e prevista dallo stesso art. 22 comma 1) di modulare la durata del contratto per un periodo superiore all'anno ("un anno più frazione"). Il che equivale a dire che le imprese, in regime di obbligo a contrarre, saranno costrette ad accettare proposte di copertura per periodi anche eccedenti la "fisiologica" annualità, con conseguente messa in crisi degli attuali criteri assuntivi, attuariali e tariffari. Conseguenze significative dovrebbero derivare anche per ciò che concerne la disciplina dell'attestato di rischio ed il c.d. "periodo di osservazione".
La norma in commento prosegue, poi, prevedendo l'obbligo delle imprese di "mantenere operante...la garanzia" prestata "non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto", salvo nel frattempo l'assicurato abbia stipulato un nuovo contratto assicurativo. La nuova polizza a cui si riferisce la norma non pare, di necessità, quella stipulata con l'assicuratore precedente; se tale interpretazione fosse corretta ci troveremmo innanzi ad un periodo di tolleranza svincolato dalle condizioni previste dall'art. 1901 c.c. (che presuppone invece la prosecuzione del rapporto assicurativo con l'impresa che già presta la copertura e che mantiene salvo il proprio diritto a percepire i premi successivi).
Si tratterebbe, dunque, di una estensione di fatto della durata del contratto valida anche nei rapporti interni tra assicurato ed impresa e quindi non soltanto diretta a favorire le pretese risarcitorie dei terzi danneggiati (come era stato invece in precedenza affermato dalla Giurisprudenza in consimili casi; cfr., ex multis, Cass., 14 aprile 2001, n. 6026).
I contenuti del contratto base
Fondamentali appaiono, prospetticamente, le previsioni di cui ai commi da 4 a 7, che prevedono il "contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato" la cui elaborazione è demandata al Ministero dello sviluppo economico.
Lo scopo dichiarato di tale norma è quello di "favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore", mentre l'effetto sostanziale più forte va individuato nella definizione dei contenuti minimi della garanzia obbligatoria (in assenza dei quali l'obbligo a contrarre non potrà ritenersi assolto). Vi è da chiedersi se la declinazione di tale paradigma minimo sarà tale da consentire, in concreto, alle imprese di prevedere altre diverse modulazioni della copertura, di contenuto evidentemente superiore e non assoggettate all'obbligo. In questo senso sembra deporre la previsione normativa secondo la quale le imprese rimarranno libere "di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo". Anche in questo caso, peraltro, si registra un'incertezza interpretativa non essendo chiaro se la locuzione "garanzie aggiuntive" sia riferibile a diverse modulazioni della copertura r.c. auto piuttosto che a garanzie ancillari o accessorie quali quelle del tipo CVT (e se così fosse, la precisazione sarebbe inutile, poiché già in passato era possibile decidere liberamente se, e a chi, offrire garanzie accessorie). E neppure risulta del tutto chiaro quali siano le differenze tra tali garanzie aggiuntive e le "ulteriori garanzie e clausole" assoggettate all'obbligo a contrarre (scatola nera, ad esempio?) ed integranti il contratto base (art. 22 comma 5). Rimane in ogni caso ferma - diremmo, ovviamente - la libertà per le imprese di determinare il "prezzo" dei propri prodotti, qualche che ne sia la modulazione.
Rc auto tramite sito Internet
Va in ogni caso ricordato l'obbligo imposto alle compagnie di formulare l'offerta del contratto base "anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo". E nel consentire alle imprese di effettuare la propria offerta on line anche attraverso un link ad altre società del gruppo, si apre la possibilità di creare imprese specializzate nella distribuzione diretta dei prodotti r.c. auto, anche se confezionati da altre imprese infra gruppo (con potenziale scardinamento delle reti intermediative "proprietarie", ove dedicate alla promozione dei prodotti rc auto).
Dubbi applicativi sulla collaborazione tra intermediari
Ma l'impatto più forte sugli attuali assetti distributivi è da correlarsi, all'evidenza, a quanto previsto dai commi da 10 a 12, che espressamente autorizzano gli intermediari iscritti nelle sezioni a), b) e d) del r.u.i. ed elenco annesso, ad "adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati" e ciò sia che si tratti di "intermediari iscritti nella medesima sezione" sia "tra di loro reciprocamente". Il tutto a condizione che di tali collaborazioni sia data al cliente una "corretta e completa informativa".
Il fatto che tali collaborazioni vengano definite (comma 10) come funzionali allo sviluppo di un mercato concorrenziale attesta che ci troviamo addirittura di fronte ad un ribaltamento di prospettiva rispetto all'impostazione in precedenza seguita dall'Isvap, il quale, sulla base di una lettura non sempre lineare delle norme di riferimento, aveva escluso quelle forme di cooperazione oggi addirittura propugnate dal legislatore. Non è questa la sede per indagare le infinite potenzialità prospettiche sottese ad una norma che potrebbe, almeno nella sua attuale e generica formulazione, dar corso ad aggregazioni e collaborazioni occasionali o stabili, orizzontali o verticali, a vocazione specialistica o generalista od ancora mirate a sviluppare la produzione secondo criteri qualitativi o quantitativi. Meritano, invece, di esser sin da subito evocati i numerosi dubbi applicativi connessi alla necessità di rendere compatibili tali nuove intese con l'attuale impianto normativo e regolamentare di riferimento (si pensi, ad esempio, agli obblighi in tema separazione patrimoniale e di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, alle regole di informativa verso l'utenza, alla posizione dei contraenti di polizze collettive di cui all'art. 3.3. del regolamento 5, alla regola della limitazione della distribuzione bancaria a prodotti standardizzati).
Il comma 11 chiarisce, a maggior tutela degli assicurati, la sussistenza di una responsabilità solidale degli intermediari che abbiano operato in collaborazione tra loro, salva la possibilità di preventivamente regolare il regime degli eventuali regressi nell'ambito dei singoli accordi di cooperazione.
Il comma 12 completa il quadro prevedendo, a partire dal 1 gennaio 2013, la nullità "per violazione di norma imperativa" delle clausole "fra mandatario e impresa assicuratrice" che siano incompatibili con quanto disposto dal comma 10. La portata di tale disposizione meriterà futuri approfondimenti, non essendo chiaro quale sia il limite al di là del quale una data previsione contrattuale possa ritenersi non compatibile con la vigente disciplina. Si pensi, ad esempio, a tutte quelle clausole che, pur non ponendo vincoli di esclusiva, finiscono per stimolarla in fatto, cercando di conservare le c.d. reti proprietarie attraverso il riconoscimento di benefici (provvigionali e non) riservati soltanto agli agenti che non operano, direttamente od indirettamente, a vantaggio di altre imprese concorrenti.
Non è ben chiaro, allo stato, il ruolo che sarà in concreto assegnato da quell'interfaccia telematica comune che è stata prevista dal comma 13 (così come modificato dall'art. 1 comma 510 della legge 228/2012) per i soli contratti del ramo danni e che dovrebbe favorire, nelle intenzioni del legislatore, lo sviluppo delle citate collaborazioni tra intermediari.
Prescrizione assicurativa: problemi pratici per il comparto vita
Esaurito il tema dell'intermediazione, l'art. 22 prosegue, in modo del tutto disomogeneo ed estemporaneo, trattando (comma 14), il regime civilistico della prescrizione assicurativa, oggi estesa, per il solo comparto vita da due a dieci anni. Gli impatti della disposizione paiono comunque rilevanti, incidendo sia i criteri di assunzione dei relativi rischi (sotto il profilo statistico, attuariale e tariffario) sia i processi di appostamento delle riserve. Dev'essere, peraltro, segnalata la possibilità che sorgano problemi pratici in tutti quei rapporti assicurativi misti e, soprattutto, nel settore dell'assicurazione infortuni, la cui causa (indennitaria o previdenziale) e disciplina (danni o vita) risultano ancor oggi singolarmente condizionati dalla tipologia dell'infortunio (mortale o no) dedotto in polizza.
(*) Ci riferiamo alla "Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa" del 3.7.2012 - 2012/0175 (COD), c.d. "IMD2", volta a modificare la precedente direttiva 2002/92/CE (c.d. "IMD1")
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