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Nuovo modello di plurimandato orizzontale: commento all'art 22 del dl 179/2012

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Credo si possa affermare che la norma in commento concorra in modo significativo al progressivo processo di liberalizzazione del mercato dell'intermediazione assicurativa (per una analisi storica di tale evoluzione cfr De Angelis P. http://www.finanzaediritto.it/articoli/l%E2%80%99art-22-dl- 179-12-un-nuovo-modello-di-plurimandato-orizzontale-escursus-storico-11644.html).
Ma tale processo può dirsi oggi completamente stabilizzato? La prudenza sembra dover essere ancora d'obbligo, quantomeno per gli agenti di assicurazione, e questo per diversi motivi.
In primo luogo: forse è il caso di ricordare che il decreto legge - nella parte in cui non è convertito nei canonici 60 giorni - decade retroattivamente. In tale malagurata ipotesi gli intermediari, che avessero nelle more della conversione iniziato fra loro le collaborazioni, si troverebbero addirittura esposti al pericolo di sanzioni specie se il Parlamento - dove probabilmente non mancheranno tendenze restauratrici -non intervenisse a sanare i rapporti nati in forza del decreto non convertito.

Necessità di armonizzazione
Un secondo motivo che ispira allo stato una certa prudenza, attiene alla necessità che la norma sia integrata non solo da regolamenti attuativi, ma anche da normative che l'armonizzino con l'attuale sistema al fine di evitare alcune lacune o contraddizioni che potrebbero limitarne l'applicazione.
Infatti, allo stato, non sembra possibile escludersi con sicurezza che, prima d'iniziare la collaborazione nei rami danni, gli intermediari debbano richiedere la contestuale iscrizione in sez E del Rui, in analogia a quanto dispone oggi l'art 4 comma 4 del Reg 5/06 Isvap per le collaborazioni nel settore RCA. Un problema simile è già emerso nel caso del broker che, agendo su incarico del cliente, si rivolga non alla direzione generale dell'impresa di assicurazione ma ad una sua agenzia, dislocata sul territorio; è noto che grazie a questi rapporti si raccoglie il 22,6% del totale premi dell'intermediazione assicurativa -
Il problema non si pone fino a quando l'agente rimane il soggetto che colloca i prodotti per i quali ha ricevuto mandato dalla compagnia ed il broker quello che agisce su incarico del cliente a condizione però che l'agente percepisca integralmente le provvigioni dalla compagnia ed il broker ottenga remunerazione solo dal cliente-
Ma la prassi del mercato conosce forme di collaborazione che prevedono che sia l'agente a retrocedere parte delle provvigioni al broker in cambio della sua collaborazione specie laddove questi non intervenga su polizze già in carico alla agenzia.
E' noto che quando un intermediario svolge a favore di un altro un'attività di collaborazione, consistente nel procacciamento di affari dietro compenso fuori dai locali dell'impresa, la normativa ne prevede l'obbligo di iscrizione nella sezione E come collaboratore; nel caso di cui sopra, fino ad oggi, taluni hanno opinato che esista l'obbligo del broker di cancellazione dalla sezione B) del Rui e l'obbligo da parte dell'agente di iscriverlo in sez E) visto il divieto di iscriversi contemporaneamente in diverse sezioni del RUI previsto dall'art 109 C d ass. salvo ad oggi il settore RCA-
Ora mi chiedo: cosa accadrà nel caso di collaborazione fra due soggetti iscritti in sez A)?
Ricordo inoltre che la norma prevede che gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti (dal cliente dice la norma ma non si può escludere anche dalle compagnie) a cagione dello svolgimento di tale attività, e che molte compagnie che assicurano per Rc gli intermediari, richiedono per la validità della copertura la regolarità dell'iscrizione in sez E dei collaboratori che operano fuori dai locali agenziali.

Obblighi di informativa e adeguamento nella formazione
Un terzo motivo attiene alla necessità che anche la modulistica attualmente utilizzata - in particolar modo il mod 7/b - debba essere aggiornata, in quanto è previsto che al cliente debba essere fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e dai regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa che lo renda edotto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, ne fornisca l'esatta identità, specifichi la sezione di appartenenza ed il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione fra loro adottata.
Sarebbe bene poi chiarire che, in questi casi, tutti gli obblighi di informativa, di redazione, sottoscrizione e consegna della modulistica prevista dalla normativa e le relative responsabilità disciplinari ed amministrative sono a carico esclusivo dell'intermediario che entra in diretto contatto con il cliente e non anche dell'altro, ferma restando la responsabilità solidale di entrambi per i danni eventualmente provocati
Un quarto motivo di prudenza è dato dall'attuale disciplina , in particolare dall'art 38 reg 5/06 Isvap, che impone l'aggiornamento professionale ogni volta in cui l'intermediario sia interessato dall' immissione di nuovi prodotti da distribuire o variazioni nella normativa di riferimento.
Sembrerebbe necessario quindi che laddove l'intermediario intenda applicare l'art 22 del DL 179/12 debba aver avuto preventivamente una formazione in qualche modo equipollente a quella che viene somministrata ai propri intermediari dalla compagnia di appartenenza del prodotto stesso.

La relazione con le compagnie
Un ultimo motivo di prudenza ,è dato dalla prevedibile reazione delle compagnie che, presumibilmente, tenteranno di mantenere lo status quo magari facendo leva sui più importanti aspetti retributivi e/o assuntivi del mandato agenziale.
Ricordo che, dal punto di vista di molte compagnie, la rete è un asset produttivo" di loro esclusiva pertinenza e che invece potrebbe oggi essere messo alla portata di chiunque intenda affacciarsi sul mercato della distribuzione assicurativa senza sostenere i relativi costi in termini di organizzazione, controllo, formazione ed aggiornamento professionale della rete .
Non è improbabile aspettarsi dalle compagnie qualche revisione dei rapporti in essere diretta a incentivare coloro che opteranno per mantenere a tutti i costi l'esclusiva di marchio ai danni di coloro che invece si saranno immediatamente aperti al corso delle liberalizzazioni.?Vedremo presto se il Parlamento collaborerà con l'attuale Governo, o se vi sarà opposizione alla attuale tendenza che vuole liberarsi da quelle "aree protette" tradizionalmente garantite da intermediari vincolati al singolo marchio.

Avv. Paolo De Angelis, studio legale De Angelis - Firenze

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