Infortuni sul lavoro: distinzione tra datore di lavoro e soggetto delegato
02/04/2012
Recentemente la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. IV, 19.03.2012 n 10702) si è pronunciata in merito ad una fattispecie inerente l'attribuzione di responsabilità a seguito del verificarsi di un infortunio mortale sul lavoro.
La vicenda riguarda il decesso di un operaio che, intento a potare delle piante a bordo di una particolare macchina operatrice, rimaneva folgorato a seguito del contatto con i cavi della media tensione.
La pronuncia è particolarmente interessante, poiché procede ad una distinzione tra le responsabilità del datore di lavoro e quelle del soggetto da costui delegato in materia di sicurezza sul lavoro, andando a definire la diversa natura degli obblighi di vigilanza che gravano sulle suddette figure.
I giudici della legge, infatti, pur confermando la posizione di garanzia del datore di lavoro che non può trasferire le attività consistenti nella valutazione dei rischi, nell'elaborazione del documento sulla sicurezza e nella designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, affermano come l'obbligo di vigilanza del delegante sia distinto da quello del delegato.
Esso riguarda, infatti, principalmente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni.
Diversamente, proseguono i giudici della legge, l'istituto della delega verrebbe svuotato di qualunque significato, posto che la medesima ha senso se il delegante trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri", fermo restando, peraltro, che la delega non esclude l'obbligo del datore di vigilare in merito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
In applicazione del principio sopra espresso, la Cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte di Appello, per non avere il soggetto qualificato come datore di lavoro commesso il fatto.
La vicenda riguarda il decesso di un operaio che, intento a potare delle piante a bordo di una particolare macchina operatrice, rimaneva folgorato a seguito del contatto con i cavi della media tensione.
La pronuncia è particolarmente interessante, poiché procede ad una distinzione tra le responsabilità del datore di lavoro e quelle del soggetto da costui delegato in materia di sicurezza sul lavoro, andando a definire la diversa natura degli obblighi di vigilanza che gravano sulle suddette figure.
I giudici della legge, infatti, pur confermando la posizione di garanzia del datore di lavoro che non può trasferire le attività consistenti nella valutazione dei rischi, nell'elaborazione del documento sulla sicurezza e nella designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, affermano come l'obbligo di vigilanza del delegante sia distinto da quello del delegato.
Esso riguarda, infatti, principalmente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni.
Diversamente, proseguono i giudici della legge, l'istituto della delega verrebbe svuotato di qualunque significato, posto che la medesima ha senso se il delegante trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri", fermo restando, peraltro, che la delega non esclude l'obbligo del datore di vigilare in merito al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
In applicazione del principio sopra espresso, la Cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte di Appello, per non avere il soggetto qualificato come datore di lavoro commesso il fatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
infortuni,
👥