La durata dei contratti di assicurazione non vita
20/03/2012
Il testo originario dell'art. 1899 del codice civile del 1942 stabiliva che, laddove l'assicurazione danni superasse i dieci anni di durata, le parti avessero facoltà, trascorso il decennio, di recedere dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi. La sottoscrizione di polizze decennali ha dunque rappresentato per molti anni una pratica largamente diffusa, di fatto riducendo, come a suo tempo lamentato da molte associazioni di categoria rappresentative degli interessi degli assicurati, la libertà dell'assicurato di modificare le scelte inizialmente fatte al sopravvenire di nuove esigenze assicurative o, semplicemente, di cogliere nuove opportunità più interessanti o competitive.
Sulla scorta di tali posizioni, nel corso dell'emanazione delle nuove misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi, la legge n. 40 introdusse nel 2007 una modifica all'art. 1899, stabilendo la possibilità per l'assicurato, in caso di durata poliennale dell'assicurazione danni, di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Successivamente, nel 2009, con la legge n. 99, la norma ha di nuovo subito correttivi e modifiche, reintroducendo la possibilità per le imprese di proporre ai propri clienti, in alternativa ad una polizza danni annuale, una copertura poliennale, a fronte però di una riduzione del premio.
L'attuale versione dell'articolo prevede inoltre che l'assicurato, in caso di contratto con durata superiore a cinque anni, abbia facoltà di recedere dallo stesso trascorso il quinquennio, con un preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.
Questa nuova formulazione dell'articolo ha subito pesanti critiche, espresse in particolare dall'Associazione Italiana Broker di Assicurazione e Riassicurazione (AIBA), la quale ha evidenziato come la reintroduzione della possibilità di proporre polizze di durata poliennale, rappresenti un forte passo indietro rispetto al traguardo precedente raggiunto nel 2007. L'Aiba ha inoltre lamentato una penalizzazione dei diritti dei consumatori, in seguito all'eliminazione della possibilità di recesso senza oneri che, di fatto, si traduce nella possibilità per le imprese di assicurazione di richiedere ad esempio, in caso di recesso da una polizza poliennale, la restituzione degli sconti di durata applicati al contratto o di applicare delle penali che finirebbero per disincentivare il recesso medesimo.
L'Aiba, in una lettera inviata al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà, in occasione della recente discussione sulle misure di attuazione del cosiddetto decreto liberalizzazioni, ha fatto presente che sul mercato si sarebbe diffusa, dal 2009 ad oggi, la prassi di proporre alla clientela unicamente contratti di lunga durata senza, di fatto,lasciare libertà di opzione tra una copertura di durata annuale ed una di durata poliennal"», chiedendo la reintroduzione della formulazione originaria dell'art. 1899 c.c. introdotta con la legge n. 40/2007, insistendo in particolare sulla facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri.
La proposta dell'Aiba al momento non risulta essere stata presa in considerazione nel testo della legge di conversione del d.l. n. 1/2012, approvato il 1° marzo dal Senato della Repubblica. Sarà interessante vedere se qualche novità sul punto risulterà invece dal testo definitivo attualmente in attesa di approvazione presso la Camera dei Deputati.
Sulla scorta di tali posizioni, nel corso dell'emanazione delle nuove misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi, la legge n. 40 introdusse nel 2007 una modifica all'art. 1899, stabilendo la possibilità per l'assicurato, in caso di durata poliennale dell'assicurazione danni, di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Successivamente, nel 2009, con la legge n. 99, la norma ha di nuovo subito correttivi e modifiche, reintroducendo la possibilità per le imprese di proporre ai propri clienti, in alternativa ad una polizza danni annuale, una copertura poliennale, a fronte però di una riduzione del premio.
L'attuale versione dell'articolo prevede inoltre che l'assicurato, in caso di contratto con durata superiore a cinque anni, abbia facoltà di recedere dallo stesso trascorso il quinquennio, con un preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.
Questa nuova formulazione dell'articolo ha subito pesanti critiche, espresse in particolare dall'Associazione Italiana Broker di Assicurazione e Riassicurazione (AIBA), la quale ha evidenziato come la reintroduzione della possibilità di proporre polizze di durata poliennale, rappresenti un forte passo indietro rispetto al traguardo precedente raggiunto nel 2007. L'Aiba ha inoltre lamentato una penalizzazione dei diritti dei consumatori, in seguito all'eliminazione della possibilità di recesso senza oneri che, di fatto, si traduce nella possibilità per le imprese di assicurazione di richiedere ad esempio, in caso di recesso da una polizza poliennale, la restituzione degli sconti di durata applicati al contratto o di applicare delle penali che finirebbero per disincentivare il recesso medesimo.
L'Aiba, in una lettera inviata al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà, in occasione della recente discussione sulle misure di attuazione del cosiddetto decreto liberalizzazioni, ha fatto presente che sul mercato si sarebbe diffusa, dal 2009 ad oggi, la prassi di proporre alla clientela unicamente contratti di lunga durata senza, di fatto,lasciare libertà di opzione tra una copertura di durata annuale ed una di durata poliennal"», chiedendo la reintroduzione della formulazione originaria dell'art. 1899 c.c. introdotta con la legge n. 40/2007, insistendo in particolare sulla facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri.
La proposta dell'Aiba al momento non risulta essere stata presa in considerazione nel testo della legge di conversione del d.l. n. 1/2012, approvato il 1° marzo dal Senato della Repubblica. Sarà interessante vedere se qualche novità sul punto risulterà invece dal testo definitivo attualmente in attesa di approvazione presso la Camera dei Deputati.
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