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Concorrenza: disposizioni dubbie sui danni nell’Auto

Il tempo di presentazione dei testimoni e la scatola nera sono al centro di disposizioni che modificano i relativi articoli del Codice delle Assicurazioni. Ma che nella forma lasciano dubbi sulla loro reale coerenza come elementi di prova

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Nel Disegno di Legge licenziato dal Consiglio dei Ministri denominato “concorrenza” che si prepara ora ad affrontare l’iter di conversione in Parlamento, vi sono due norme, nella ampia sezione dedicata alla disciplina della Rc auto, che si propongono di incidere sulla struttura del processo civile destinato alla soluzione delle controversie sorte in seguito ad un incidente stradale.
Le stesse hanno sia lo scopo di indirizzare l’attività istruttoria che dovrà determinare la responsabilità nell’accadimento, sia di contenere e combattere (questa almeno l’ispirazione) il fenomeno dei sinistri fraudolenti.
Tuttavia, in sede di conversione, è auspicabile che vengano affinati alcuni aspetti piuttosto controversi e possibili fonte di incongruenze sul piano applicativo e pratico.

Testimoni a tempo opportuno

Così l’art. 6 presenta importanti modifiche all’art. 135 del Cod. Ass. laddove prevede che, nei soli sinistri con danni a cose, la parte danneggiata possa indicare i testimoni al fatto solo nei limiti temporali di cui alla richiesta danni, che deve essere inoltrata all’assicuratore del responsabile civile ai sensi degli artt. 148  e 149 Cod. Ass. Tale vincolo allegatorio delimiterà persino i poteri dispositivi del magistrato nel governo della prova, nel senso che la deposizione testimoniale presentata tardivamente non potrà essere ammessa dal giudice in causa, salvo che gli stessi emergano successivamente da un rapporto di incidente, ovvero venga provata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
Scontata l’adesione alla ratio ispiratrice della disposizione (che si propone di combattere soprattutto il fenomeno dei testimoni “di comodo” reperiti chissà come e molto tempo dopo i fatti), resta da vedere quale potrà essere l’impatto pratico della norma. Ci sembra, innanzitutto, fonte di possibile incongruenza la previsione di una sorta di discriminazione tra giudizio con solo danni a cose e quello con anche lesioni alla persona, ove invece la prova tardivamente emersa potrà essere ammessa ed il teste sentito.
Si potrebbe arrivare al paradosso che un giudizio, privo di testimoni tempestivamente indicati, si risolva nella negazione del risarcimento materiale ed un altro giunga ad affermare, esattamente all’opposto, la colpa sulla base di testimonianze non ammesse nel primo procedimento.
Invero, il miglior filtro alle speculazioni fraudolente basate su testimonianze di comodo resta sempre, a nostro giudizio, rimesso al ruolo del singolo magistrato ed alla funzione di governo della prova che, meglio di chiunque altro, può valutare l’attendibilità di un testimone, non tanto sulla base di una sua ricorrenza come teste “professionale”, quanto sulla non congruenza delle dichiarazioni con l’accertamento dei fatti acquisiti al processo.

La prova della “scatola nera”

L’altra norma che si propone di incidere sull’attività istruttoria del processo da sinistro stradale è l’articolo 8,  intitolato “Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici”, il quale, a proposito dei dati rilevabili con l’installazione delle così dette “scatole nere” sui veicoli, dispone che “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
Anche questa norma si propone di assolvere ad una funzione di lotta al fenomeno dei falsi sinistri con l’utilizzo degli elementi che la moderna tecnologia oggi consente, ad ai quali rilevamenti attribuisce ora la forza di “piena prova” dei fatti riscontrati meccanicamente. A titolo esemplificativo, il fenomeno della generazione di sinistri inesistenti potrà essere efficacemente contrastato con l’acquisizione di elementi in base ai quali sia possibile accertare che il mezzo presunto responsabile non fosse all’ora denunciata, sul luogo del sinistro.
Ovviamente l’efficacia di questo strumento di “politica processuale” sarà tanto più sostanziale quanto più diffusa sarà l’installazione dello strumento meglio noto come “scatola nera” che è rimessa alla libera scelta (negoziata) del singolo assicurato.
Una difficoltà interpretativa sarà data dalla identificazione dei “fatti” ai quali la legge attribuisce efficacia di piena prova tra i molti dati rilevati dallo strumento di registrazione remoto. Nulla da dire, ad esempio, circa il rilevamento della presenza in loco (o nell’aerea immediatamente limitrofa) del veicolo indicato come responsabile dell’incidente. Più difficile attribuire alla rilevazione meccanica una valenza assoluta quando i dati acquisiti riguardino velocità, direzione, forza cinetica o posizione esatta sulla sede stradale.
Sono questi elementi che nella cinetica di un sinistro stradale portano comunque degli evidenti limiti acquisitivi del fatto ricostruito ex post con la scatola nera, dati che quindi potranno al più concorrere con altri offrendo, ad esempio, un giudizio di attendibilità a testimonianze e rilevamenti delle autorità intervenute sul luogo del sinistro.
In tutti questi casi, pertanto, resta (come è giusto che sia) imprescindibile la funzione di governo della prova rimessa al giudice istruttore che potrà, al più, disporre di strumenti probatori con efficacia preordinata da gestire nel contesto del procedimento di formazione del convincimento finale, sempre rimesso alla sua sensibilità ed alla sua attenzione agli elementi offerti dalle parti in contenzioso.



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