La distribuzione delle polizze unit linked
Il Tribunale di Livorno cita la Corte di Giustizia UE per escludere la natura finanziaria di questi prodotti
13/04/2015
Con una recente sentenza del 12 febbraio 2015 il Tribunale di Livorno ha deciso una controversia proposta da un cliente che nel 2007 aveva sottoscritto due polizze index linked, imputando sia alla compagnia emittente che alla banca intermediaria la violazione del Tuf.
La sentenza si inserisce nel noto filone giurisprudenziale relativo alla riqualificazione delle polizze linked in termini di prodotti finanziari anche prima della Legge Risparmio del 2005 che, come noto, ha introdotto nel Tuf l’art. 25-bis estendendo alla sottoscrizione e al collocamento di tali prodotti la disciplina contenuta negli artt. 21 e 23 del Tuf “in quanto compatibili”. Il processo di assoggettamento di tali prodotti alla normativa finanziaria è stato poi completato con le modifiche al Regolamento Emittenti per il profilo dell’offerta al pubblico e con quelle al Regolamento Intermediari per la fase di distribuzione, queste ultime in vigore dal 1 luglio 2007.
In tale contesto l’elemento degno di nota è che il Giudice toscano, nel respingere la prospettazione attorea di riqualificazione delle polizze come prodotti finanziari, ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ed in particolare alla sentenza del 1 marzo 2012 pronunciata nella causa C-166/11, nella quale è stato affermato che “i contratti detti “unit linked”, oppure “collegati a fondi d’investimento” … sono normali in diritto delle assicurazioni. Difatti, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell’assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente dall’allegato I, punto III della direttiva “assicurazione vita”, letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, lettera a), della stessa direttiva” (il riferimento è alla Prima Direttiva Vita del 1979).
Proprio sulla base di tale principio il Tribunale di Livorno ha dichiarato che le polizze oggetto di causa “sono a tutti gli effetti contratti di assicurazione sulla vita”, con conseguente inapplicabilità della normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria sino a quando la stessa non è stata modificata al fine di estenderne espressamente l’ambito di applicazione anche alle polizze a contenuto finanziario, momento che il Giudice ha individuato nel 1 luglio 2007, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte al Regolamento Intermediari e relative appunto alla distribuzione delle polizze linked.
La sentenza si inserisce nel noto filone giurisprudenziale relativo alla riqualificazione delle polizze linked in termini di prodotti finanziari anche prima della Legge Risparmio del 2005 che, come noto, ha introdotto nel Tuf l’art. 25-bis estendendo alla sottoscrizione e al collocamento di tali prodotti la disciplina contenuta negli artt. 21 e 23 del Tuf “in quanto compatibili”. Il processo di assoggettamento di tali prodotti alla normativa finanziaria è stato poi completato con le modifiche al Regolamento Emittenti per il profilo dell’offerta al pubblico e con quelle al Regolamento Intermediari per la fase di distribuzione, queste ultime in vigore dal 1 luglio 2007.
In tale contesto l’elemento degno di nota è che il Giudice toscano, nel respingere la prospettazione attorea di riqualificazione delle polizze come prodotti finanziari, ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ed in particolare alla sentenza del 1 marzo 2012 pronunciata nella causa C-166/11, nella quale è stato affermato che “i contratti detti “unit linked”, oppure “collegati a fondi d’investimento” … sono normali in diritto delle assicurazioni. Difatti, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell’assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente dall’allegato I, punto III della direttiva “assicurazione vita”, letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 1, lettera a), della stessa direttiva” (il riferimento è alla Prima Direttiva Vita del 1979).
Proprio sulla base di tale principio il Tribunale di Livorno ha dichiarato che le polizze oggetto di causa “sono a tutti gli effetti contratti di assicurazione sulla vita”, con conseguente inapplicabilità della normativa di riferimento in materia di intermediazione finanziaria sino a quando la stessa non è stata modificata al fine di estenderne espressamente l’ambito di applicazione anche alle polizze a contenuto finanziario, momento che il Giudice ha individuato nel 1 luglio 2007, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte al Regolamento Intermediari e relative appunto alla distribuzione delle polizze linked.
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