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Verso un contratto assicurativo più equilibrato

Positiva la valutazione dell’Ania sulle disposizioni, in materia di Rc auto, contenute nel Ddl Concorrenza. Sì all’approccio sulla valutazione del danno alla persona e al ricorso agli sconti, ma serve più coraggio per evitare che il sistema bonus malus si trasformi in una “polizza famiglia"

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Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il testo del disegno di legge “Concorrenza” ha iniziato il suo iter parlamentare che dovrebbe portare al varo di nuove misure per lo sviluppo della concorrenza e quindi ad ulteriori benefici economici a favore del cittadino nell’acquisto di beni e servizi.
Il disegno di legge comprende anche una serie di disposizioni in materia di assicurazioni prevalentemente dedicate alla Rc auto. Sono poi previste disposizioni in materia di portabilità dei fondi pensione, di ultrattività delle polizze Rc professionali e di credit protection insurance.

Uniformità per la liquidazione del danno alla persona

Senza dimenticare che il disegno di legge approvato dal Governo potrebbe subire rilevanti modifiche durante il suo iter parlamentare, il testo che abbiamo avuto tutti modo di leggere in questi giorni contempla delle norme che, se confermate, potrebbero avere effetti positivi sui prezzi dei premi assicurativi creando i presupposti per un loro ulteriore ribasso.
Un contributo rilevante in questa direzione potrebbe arrivare dalle proposte di modifica delle norme del Codice delle assicurazioni sul danno biologico (articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni), che finalmente arrivano ad uniformare a livello nazionale la liquidazione dei danni alla persona e a risolvere una volta per tutte l’annoso problema dell’auspicata unificazione delle sottocategorie del danno alla persona (biologico + morale). Quindi un sistema senza più disparità di trattamento tra cittadini delle diverse aree geografiche e senza più il rischio duplicazioni del danno non patrimoniale per effetto di nuove categorie di danno create a livello giurisprudenziale.

Una tabellazione nazionale del danno non patrimoniale consentirebbe inoltre alle imprese assicuratrici di riservare gli importi di questa tipologia di danno senza il rischio di dover rettificare tali accantonamenti ogniqualvolta un Tribunale decida di aggiornare le proprie tabelle.
L'impatto economico di queste nuove norme sui premi assicurativi dipenderà comunque dalle tabelle economiche di quantificazione del danno biologico la cui stesura viene rimessa ad un decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge sulla concorrenza.

Positivi gli interventi sugli sconti

Anche la previsione di una scontistica predeterminata in presenza di determinate clausole contrattuali rende il contratto Rc auto più equilibrato, dando la possibilità alle imprese assicuratrici di offrire prodotti diversificati rispetto alla garanzia standard e agli assicurati la libertà di valutare la convenienza di queste offerte in funzione della “significatività” dello sconto proposto dal loro assicuratore.
Contrariamente a quanto si sente ripetere in questi giorni da alcuni rappresentanti degli autoriparatori, nessun automobilista sarà obbligato a far riparare il veicolo presso la carrozzeria convenzionata con l’impresa assicuratrice se non ritiene conveniente lo sconto proposto dal proprio assicuratore e, soprattutto, soddisfacente il servizio offerto dalla propria compagnia di assicurazione: garanzia sugli interventi riparativi effettuati, nessuna anticipazione del costo delle riparazioni, autovettura sostitutiva, ecc.

Interventi a favore dell’attività antifrode

Sono inoltre da apprezzare anche gli sforzi compiuti dal Governo per prevedere maggiori elementi di contrasto alle frodi, come ad esempio l’identificazione dei testimoni già al momento dell’apertura del sinistro oppure il valore probatorio delle scatole nere i cui dati serviranno non solo a ricostruire la dinamica dell'incidente, ma soprattutto a capire se il sinistro si sia effettivamente verificato. Grazie alle informazioni acquisibili da queste nuove tecnologie la liquidazione dei sinistri potrà contare su elementi probatori idonei a contrastare i sinistri falsi e le dichiarazioni infedeli rese in sede di denuncia del sinistro.

Il nodo della portabilità delle scatole nere

Purtroppo la norma sulle scatole nere lascia ancora irrisoluto il tema della portabilità di questi dispositivi quando l'assicurato decide di cambiare compagnia di assicurazioni. Il rinvio della soluzione ad un regolamento attuativo rischia di rallentare la diffusione di questi dispositivi, che nei prossimi anni potranno essere presenti su un numero sempre maggiore di veicoli.

La questione del bonus malus familiare

Se complessivamente il disegno di legge "concorrenza" sembra andare nella giusta direzione, non mancano tuttavia aspetti che potrebbero essere migliorati o affrontati con maggiore coraggio.
Uno di questi è rappresentato dalla norma sul bonus malus, che a partire dalla legge "Bersani" in poi rispecchia sempre meno l'effettivo stile di guida dell'assicurato.
Il bonus malus "familiare" parametrato sulla classe di merito più bassa del familiare più virtuoso trasforma questa formula tariffaria in una sorta di "polizza famiglia", ma non certo in un sistema in grado di fotografare il virtuosismo di un automobilista nel corso del tempo.

I problemi irrisolti

Rimane inoltre ancora irrisolto il tema della valutazione del danno da morte e dell’individuazione dei beneficiari del risarcimento. Non va infatti dimenticato che la valutazione economica di questi danni, unitamente alle lesioni con postumi invalidanti superiori al 9%, incidono sul costo complessivo dei sinistri nella misura del 40%.
Infine, non si trova più traccia del termine di prescrizione anticipato del diritto al risarcimento del danno, quando ad esempio il danneggiato omette di denunciare il sinistro entro 3 mesi dalla data di accadimento. Questo tipo di previsione normativa, presente nell’art. 8 del decreto “destinazione Italia”, poi soppresso in sede di conversione del decreto, consentirebbe di prevenire tutte quelle speculazioni poste in essere dai danneggiati che attraverso le denunce “tardive” rendono difficoltosa, se non impossibile, l’attività di accertamento dei danni da parte dell’impresa assicuratrice.




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