Nuove regole per le polizze unit linked di diritto lussemburghese
Ridisegnata la classificazione in categorie in base alle caratteristiche del contraente, e non più del prodotto, con possibilità di upgrading o downgrading. Introdotto anche il fondo di assicurazione specializzato
21/04/2015
Il 24 marzo la Vigilanza assicurativa Lussemburghese è intervenuta nel settore delle polizze vita unit linked, attraverso l’emanazione di due nuove Circolari: la numero 15/3 (relativa alle regole d’investimento delle riserve tecniche di tali prodotti) e la successiva 15/4 (relativa al deposito degli attivi sottostanti).
Rispetto alla precedente impostazione non mutano le cinque categorie (A, B, C, D ed N), già previste dalla Circolare numero 08/1 (le cui disposizioni vengono integralmente sostituite da quelle in commento); le stesse vengono però ridisegnate in base alle caratteristiche del contraente (e non più del prodotto).
In particolare, la nuova classificazione avviene sulla base del patrimonio mobiliare netto del cliente (il valore totale degli strumenti finanziari posseduti, di ulteriori contratti di assicurazione vita e di capitalizzazione e dei depositi bancari, al netto di qualsiasi debito contratto) e dell’importo globale investito in polizze emesse dalla medesima compagnia.
Ad eccezione della categoria N (residuale) le altre prevedono dei requisiti di natura economica via via crescenti: per essere inclusi nella categoria A è necessario un investimento minimo di 125.000 euro nell’insieme dei contratti sottoscritti con l’assicuratore che procede alla classificazione e un patrimonio mobiliare netto pari o superiore a 250.000 euro; per la categoria B i requisiti sono, rispettivamente, di 250.000 e 500.000 euro, per la categoria C, di 250.000 e 1.250.000 euro e per quella D, di 1.000.000 e 2.500.000 euro.
Tale distinzione, venendo effettuata in fase precontrattuale, è necessariamente statica: eventuali fluttuazioni in corso di rapporto non avranno dunque pregio, tranne in caso di diversa volontà del contraente. Questi, infatti, potrà richiedere un upgrading piuttosto che un downgrading di categoria: nel primo caso dovrà sottoscrivere un documento predisposto dall’assicuratore, volto ad illustrare tanto le opportunità quanto i rischi d’investimento associati alla classe superiore. Ove la richiesta di upgrading non fosse supportata da un incremento delle sopraccitate condizioni economiche, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione contenente le ragioni di tale richiesta.
Non sono invece previste particolari formalità legate alla richiesta di downgrading.
La Circolare 15/3 contiene poi una serie di regole con riguardo alle varie tipologie di fondi a cui il contratto assicurativo è collegato. La principale novità riguarda l’introduzione del “fondo di assicurazione specializzato” la cui composizione, a differenza di quanto accade per il “fondo dedicato”, non è decisa da un gestore professionale bensì dal contraente stesso, al momento del versamento del premio o in corso di contratto.
Quanto ai derivati, il loro uso è sottoposto ad una serie di limitazioni (e.g. divieto di uso per beneficiare esclusivamente della leva), fatta eccezione per i fondi di assicurazione specializzati di tipo D, che godono della massima libertà e discrezionalità di investimento.
La Circolare 15/3, in vigore dal 1° maggio 2015, troverà applicazione ai nuovi contratti di assicurazione sottoscritti a partire da quella data, salva la possibilità di anticiparne l’applicazione, su richiesta del contraente.
Rispetto alla precedente impostazione non mutano le cinque categorie (A, B, C, D ed N), già previste dalla Circolare numero 08/1 (le cui disposizioni vengono integralmente sostituite da quelle in commento); le stesse vengono però ridisegnate in base alle caratteristiche del contraente (e non più del prodotto).
In particolare, la nuova classificazione avviene sulla base del patrimonio mobiliare netto del cliente (il valore totale degli strumenti finanziari posseduti, di ulteriori contratti di assicurazione vita e di capitalizzazione e dei depositi bancari, al netto di qualsiasi debito contratto) e dell’importo globale investito in polizze emesse dalla medesima compagnia.
Ad eccezione della categoria N (residuale) le altre prevedono dei requisiti di natura economica via via crescenti: per essere inclusi nella categoria A è necessario un investimento minimo di 125.000 euro nell’insieme dei contratti sottoscritti con l’assicuratore che procede alla classificazione e un patrimonio mobiliare netto pari o superiore a 250.000 euro; per la categoria B i requisiti sono, rispettivamente, di 250.000 e 500.000 euro, per la categoria C, di 250.000 e 1.250.000 euro e per quella D, di 1.000.000 e 2.500.000 euro.
Tale distinzione, venendo effettuata in fase precontrattuale, è necessariamente statica: eventuali fluttuazioni in corso di rapporto non avranno dunque pregio, tranne in caso di diversa volontà del contraente. Questi, infatti, potrà richiedere un upgrading piuttosto che un downgrading di categoria: nel primo caso dovrà sottoscrivere un documento predisposto dall’assicuratore, volto ad illustrare tanto le opportunità quanto i rischi d’investimento associati alla classe superiore. Ove la richiesta di upgrading non fosse supportata da un incremento delle sopraccitate condizioni economiche, il contraente dovrà sottoscrivere una dichiarazione contenente le ragioni di tale richiesta.
Non sono invece previste particolari formalità legate alla richiesta di downgrading.
La Circolare 15/3 contiene poi una serie di regole con riguardo alle varie tipologie di fondi a cui il contratto assicurativo è collegato. La principale novità riguarda l’introduzione del “fondo di assicurazione specializzato” la cui composizione, a differenza di quanto accade per il “fondo dedicato”, non è decisa da un gestore professionale bensì dal contraente stesso, al momento del versamento del premio o in corso di contratto.
Quanto ai derivati, il loro uso è sottoposto ad una serie di limitazioni (e.g. divieto di uso per beneficiare esclusivamente della leva), fatta eccezione per i fondi di assicurazione specializzati di tipo D, che godono della massima libertà e discrezionalità di investimento.
La Circolare 15/3, in vigore dal 1° maggio 2015, troverà applicazione ai nuovi contratti di assicurazione sottoscritti a partire da quella data, salva la possibilità di anticiparne l’applicazione, su richiesta del contraente.
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