Incidenti auto all’estero: più semplicità per la richiesta di danni
Il mandatario in Itala della compagnia assicurativa estera non avrà più solo il ruolo di facilitatore dei rapporti tra vittima e compagnia, ma è il pieno rappresentante di quest’ultima anche nel caso di controversia in giudizio
18/06/2015
Una sentenza, appena resa pubblica dalla terza sezione della Corte di Cassazione in data 18 maggio 2015 (n. 10124, estensore Consigliere Dott. Marco Rossetti), ci porta ad analizzare la complessa disciplina della procedura di richiesta di danni. La richiesta è stata avanzata verso un’impresa di assicurazione estera, che garantisca il veicolo straniero responsabile di un sinistro stradale avvenuto al di fuori dei confini dello Stato italiano.
L’idea della facilitazione delle modalità per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione così detta “trasfrontaliera” è sempre stata, per la Comunità Economica Europea, legata alla propria funzione di agevolare lo scambio e la circolazione dei cittadini all’interno dello spazio CEE. Storicamente, le prime direttive comunitarie, volte al riavvicinamento delle legislazioni dei singoli Stati in materia, risalgono addirittura alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso.
Così, oggi e da molto tempo, il cittadino italiano che abbia subìto un danno in Italia causato da un veicolo immatricolato in un Paese CEE può più facilmente richiedere il risarcimento nel nostro Stato all’UCI (Ufficio Centrale Italiano, con sede a Milano) che per direttiva comunitaria e per legge nazionale (artt. 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni) deve garantire la responsabilità di tale veicolo estero immatricolato in un Paese CEE.
Per fare un esempio, il pedone investito in una città italiana da un veicolo spagnolo, potrà chiedere il risarcimento dei propri danni alla persona all’UCI, senza dover avanzare la propria domanda in Spagna, ove risiede il responsabile e dove ha sede la di lui compagnia di assicurazione.
Questo sistema è operativo in Italia fin dalla fine degli anni sessanta (art. 6 della Legge 990/69, oggi trasfuso nelle richiamate norme del Codice delle Assicurazioni).
Il ruolo del Mandatario ad oggi
La materia affrontata dalla decisione qui riferita riguarda invece una disciplina normativa diversa anche se sempre legata ai sinistri stradali da circolazione internazionale.
Che accade, infatti, se il “nostro” pedone dell’esempio viene investito, invece che su una strada italiana, in Spagna sempre da un distratto automobilista alla guida di un veicolo immatricolato in tale Paese membro?
Una volta tornato a casa in Italia non potrà chiedere il risarcimento del danno all’UCI, che garantisce i veicoli esteri ma solo per la loro circolazione in Italia.
Ad evitare che lo sventurato debba agire dall’Italia contro un soggetto residente in Spagna, ha provveduto la Comunità Europea introducendo la procedura contenuta nella c.d. “quarta Direttiva” del 16 maggio del 2000 (Dir. N. 2000/26/CE), che in Italia è stata introdotta sempre nel corpo normativo del Codice delle Assicurazioni (artt. 151 e ss.).
Tale disciplina ha, infatti, previsto un sistema che obbliga ogni impresa di assicurazione operante in un Paese CEE a nominare in ogni singolo altro Stato membro, ove non abbia una sede legale, un proprio rappresentante (definito “Mandatario”) che è tenuto a ricevere, in nome e per conto dell’impresa stessa, le richieste risarcitorie da parte delle vittime di sinistri stradali che risiedano in altro Paese membro.
Così, nel nostro esempio, il turista italiano che sia stato investito sulle strisce in Spagna, invece di rivolgersi alla compagnia garante del responsabile in tale Paese, potrà rivolgere le stesse richieste danni in Italia nei confronti del Mandatario, che l’assicurazione spagnola deve avere nel frattempo nominato in Italia.
La procedura di contatto e la trattativa risulteranno dunque certamente agevolate dalla comprensione della lingua e dalla possibilità di creare un colloquio diretto e fisico con il rappresentante dell’impresa estera.
Rappresentanza totale, anche in sede di giudizio
Ma che accade se la vittima dell’investimento e il Mandatario dell’impresa di assicurazione spagnola non trovano un accordo (perché è negata la responsabilità, oppure perché è offerta una somma inferiore alla pretesa)? Come potrà la vittima tutelarsi giudizialmente? Potrà citare in giudizio davanti al giudice italiano la compagnia spagnola, o potrà agire anche contro il Mandatario della stessa in Italia?
Sino alla decisione oggi segnalata, l’interpretazione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, optava per la facoltà di citare in giudizio in Italia la sola impresa di assicurazione straniera, non riconoscendo al Mandatario una funzione di rappresentanza processuale e sostanziale tale da poter essere considerato oggetto passivo della mandante straniera.
La decisione a firma del Giudice Rossetti prende marcatamente una posizione opposta, affermando la seguente massima: “Il mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui all’art. 152 Cod. Ass. è un mandatario con rappresentanza ex lege dell’assicuratore del responsabile. Egli, di conseguenza, può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante”.
Per effetto di tale decisione (che appare primaria nel panorama giurisprudenziale per la linea marcatamente innovativa adottata, rispetto alle precedenti posizioni della giurisprudenza), nella disciplina dell’azione risarcitoria da sinistro stradale transfrontaliero (artt. 151 e ss. Cod. Ass. e Dir. 2000/24/CE, oggi Dir. 2009/103/CE) si potranno verificare le seguenti importanti conseguenze pratiche:
La sostanza è che – sul piano strettamente pratico – il Mandatario dell’impresa spagnola del nostro esempio, potrà essere citato personalmente in giudizio e potrà inoltre ricevere validamente l’atto di citazione analogo notificato alla compagnia mandante; che lo stesso sarà tenuto a svolgere le difese in nome e per conto dell’impresa mandante (verso la quale risponderà dunque anche sul piano professionale, per la qualità della difesa adottata) e che la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti andrà, però, eseguita solo nel Paese di stabilimento della compagnia di assicurazione del responsabile civile, come titolo giudiziale valido ed efficace in detto Stato.
L’efficacia pratica della sentenza qui segnalata, dunque, è quella di agevolare e proteggere ancor di più, in un’ottica interpretativa ampia della volontà del legislatore comunitario difficilmente criticabile, la posizione processuale delle vittime di sinistri stradali legati alla circolazione internazionale dei veicoli e dei natanti.
L’idea della facilitazione delle modalità per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione così detta “trasfrontaliera” è sempre stata, per la Comunità Economica Europea, legata alla propria funzione di agevolare lo scambio e la circolazione dei cittadini all’interno dello spazio CEE. Storicamente, le prime direttive comunitarie, volte al riavvicinamento delle legislazioni dei singoli Stati in materia, risalgono addirittura alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso.
Così, oggi e da molto tempo, il cittadino italiano che abbia subìto un danno in Italia causato da un veicolo immatricolato in un Paese CEE può più facilmente richiedere il risarcimento nel nostro Stato all’UCI (Ufficio Centrale Italiano, con sede a Milano) che per direttiva comunitaria e per legge nazionale (artt. 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni) deve garantire la responsabilità di tale veicolo estero immatricolato in un Paese CEE.
Per fare un esempio, il pedone investito in una città italiana da un veicolo spagnolo, potrà chiedere il risarcimento dei propri danni alla persona all’UCI, senza dover avanzare la propria domanda in Spagna, ove risiede il responsabile e dove ha sede la di lui compagnia di assicurazione.
Questo sistema è operativo in Italia fin dalla fine degli anni sessanta (art. 6 della Legge 990/69, oggi trasfuso nelle richiamate norme del Codice delle Assicurazioni).
Il ruolo del Mandatario ad oggi
La materia affrontata dalla decisione qui riferita riguarda invece una disciplina normativa diversa anche se sempre legata ai sinistri stradali da circolazione internazionale.
Che accade, infatti, se il “nostro” pedone dell’esempio viene investito, invece che su una strada italiana, in Spagna sempre da un distratto automobilista alla guida di un veicolo immatricolato in tale Paese membro?
Una volta tornato a casa in Italia non potrà chiedere il risarcimento del danno all’UCI, che garantisce i veicoli esteri ma solo per la loro circolazione in Italia.
Ad evitare che lo sventurato debba agire dall’Italia contro un soggetto residente in Spagna, ha provveduto la Comunità Europea introducendo la procedura contenuta nella c.d. “quarta Direttiva” del 16 maggio del 2000 (Dir. N. 2000/26/CE), che in Italia è stata introdotta sempre nel corpo normativo del Codice delle Assicurazioni (artt. 151 e ss.).
Tale disciplina ha, infatti, previsto un sistema che obbliga ogni impresa di assicurazione operante in un Paese CEE a nominare in ogni singolo altro Stato membro, ove non abbia una sede legale, un proprio rappresentante (definito “Mandatario”) che è tenuto a ricevere, in nome e per conto dell’impresa stessa, le richieste risarcitorie da parte delle vittime di sinistri stradali che risiedano in altro Paese membro.
Così, nel nostro esempio, il turista italiano che sia stato investito sulle strisce in Spagna, invece di rivolgersi alla compagnia garante del responsabile in tale Paese, potrà rivolgere le stesse richieste danni in Italia nei confronti del Mandatario, che l’assicurazione spagnola deve avere nel frattempo nominato in Italia.
La procedura di contatto e la trattativa risulteranno dunque certamente agevolate dalla comprensione della lingua e dalla possibilità di creare un colloquio diretto e fisico con il rappresentante dell’impresa estera.
Rappresentanza totale, anche in sede di giudizio
Ma che accade se la vittima dell’investimento e il Mandatario dell’impresa di assicurazione spagnola non trovano un accordo (perché è negata la responsabilità, oppure perché è offerta una somma inferiore alla pretesa)? Come potrà la vittima tutelarsi giudizialmente? Potrà citare in giudizio davanti al giudice italiano la compagnia spagnola, o potrà agire anche contro il Mandatario della stessa in Italia?
Sino alla decisione oggi segnalata, l’interpretazione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, optava per la facoltà di citare in giudizio in Italia la sola impresa di assicurazione straniera, non riconoscendo al Mandatario una funzione di rappresentanza processuale e sostanziale tale da poter essere considerato oggetto passivo della mandante straniera.
La decisione a firma del Giudice Rossetti prende marcatamente una posizione opposta, affermando la seguente massima: “Il mandatario per la liquidazione dei sinistri di cui all’art. 152 Cod. Ass. è un mandatario con rappresentanza ex lege dell’assicuratore del responsabile. Egli, di conseguenza, può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante”.
Per effetto di tale decisione (che appare primaria nel panorama giurisprudenziale per la linea marcatamente innovativa adottata, rispetto alle precedenti posizioni della giurisprudenza), nella disciplina dell’azione risarcitoria da sinistro stradale transfrontaliero (artt. 151 e ss. Cod. Ass. e Dir. 2000/24/CE, oggi Dir. 2009/103/CE) si potranno verificare le seguenti importanti conseguenze pratiche:
- il mandatario in Italia dell’assicuratore estero del responsabile del sinistro avvenuto al di fuori dei confini del nostro Paese ha rappresentanza sostanziale e quindi processuale dell’assicuratore mandante;
- la vittima potrà quindi convenire in giudizio davanti al giudice italiano il Mandatario, in nome e per conto dell’impresa mandante;
- anche il mandante può essere convenuto in giudizio in Italia, ma tale opzione costituisce una mera facoltà del danneggiato che non condiziona l’esperibilità dell’azione diretta con il Mandatario;
- l’atto di citazione nei confronti della compagnia mandante può essere validamente notificato presso il Mandatario;
- è chiarito che la legge applicabile alla controversia esercitata in Italia deve essere determinata sulla base all’art. 4 del Regolamento c.d. “Roma II” (Reg. CE n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007);
- l’eventuale sentenza di accoglimento della domanda della vittima non potrà però che essere eseguita nei confronti dell’impresa mandante, avendo il Mandatario la mera qualità di rappresentante;
- è fatta salva in ogni caso la facoltà ed il diritto del danneggiato di agire contro il Mandatario in proprio per responsabilità nella gestione del sinistro nella sua veste delegata dalla legge (“ad esempio per mala gestio ovvero per dolosa induzione a stipulare una transazione rovinosa”).
La sostanza è che – sul piano strettamente pratico – il Mandatario dell’impresa spagnola del nostro esempio, potrà essere citato personalmente in giudizio e potrà inoltre ricevere validamente l’atto di citazione analogo notificato alla compagnia mandante; che lo stesso sarà tenuto a svolgere le difese in nome e per conto dell’impresa mandante (verso la quale risponderà dunque anche sul piano professionale, per la qualità della difesa adottata) e che la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti andrà, però, eseguita solo nel Paese di stabilimento della compagnia di assicurazione del responsabile civile, come titolo giudiziale valido ed efficace in detto Stato.
L’efficacia pratica della sentenza qui segnalata, dunque, è quella di agevolare e proteggere ancor di più, in un’ottica interpretativa ampia della volontà del legislatore comunitario difficilmente criticabile, la posizione processuale delle vittime di sinistri stradali legati alla circolazione internazionale dei veicoli e dei natanti.
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