Insurance Trade

Dalla Imd alla Idd: non è solo una translitterazione

Il 20 gennaio 2016, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno varato, dopo un'intensa attività durata qualche anno, il testo definitivo della direttiva n. 2016/97 di rifusione della precedente direttiva europea 2002/92 sull'intermediazione assicurativa

Watermark vert
La direttiva n. 2016/97, denominata direttiva sulla distribuzione assicurativa (e non più sull'intermediazione assicurativa) entrerà in vigore il 23 febbraio 2018, quando l'attuale direttiva 2002/92, ancora vigente, verrà definitivamente abrogata.

Gli Statimembri hanno circa due anni quindi per emanare le disposizioni legislative e regolamentari necessarie al recepimento della direttiva n. 2016/97 (di armonizzazione minima) e per familiarizzare con le novità, alcune delle quali forse non chiare, apportate da quest'ultima, a partire dal concetto di distribuzione che va a sostituire quello di mediazione.

Non si tratta, a bene vedere, di una modifica lessicale di poco conto. Sebbene infatti venga riaffermato il principio per cui l'attività di mera fornitura di informazioni, non accompagnata da ulteriore assistenza, nell'esercizio di un'altra attività professionale e quella di gestione dei sinistri non sono considerate attività distributive, tuttavia il novero delle attività di distribuzione è ampliato mediante l'inclusione della "fornitura di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compresi il confronto tra il prezzo e il prodotto o lo sconto sul premio", quando l'acquirente è in grado di concludere direttamente il contratto alla fine del processo. Definizione amplissima, che è stata ricondotta alla fattispecie dei così detti siti comparatori.

Distributori ma solo un po’

Più in generale, appare evidente che, con il meno specifico termine di distribuzione (al quale si accompagna l'altrettanto ordinario termine di prodotto assicurativo, anziché di contratto), il legislatore comunitario abbia inteso ampliare il numero degli operatori professionali a vario titolo definibili "distributori". Non è un caso che tra questi compaiano, per la prima volta, espressamente, le agenzie di viaggio e le società di autonoleggio (che pure avevano opposto qualche resistenza) e che anche le imprese di assicurazione siano ricomprese nella definizione di distributori quando impegnate nella vendita diretta.

A mitigare l'ampiezza della definizione - che sottende alla necessità di assicurare a tutti i contraenti lo stesso livello di tutela, indipendentemente dalle differenze esistenti tra i canali distributivi - il legislatore comunitario ha introdotto la definizione di intermediario assicurativo a titolo accessorio, inteso quale professionista la cui attività principale è diversa dalla distribuzione assicurativa, ma che tuttavia fornisce determinate coperture assicurative ad integrazione del bene e/o del servizio proposto.

Sebbene l'intermediario assicurativo a titolo accessorio sia esentato dalle disposizioni di natura autorizzatoria e organizzativa contenute nella direttiva, il legislatore comunitario - preoccupato dall'assicurare al contraente comunque un livello di tutela omogeneo, quando a essere venduto è il prodotto assicurativo - richiede alle imprese di assicurazioni o agli intermediari di garantire che l'intermediario a titolo accessorio si conformi, nei limiti della proporzionalità, alle regole di condotta poste a carico dei distributori, e che il contraente, prima della sottoscrizione della polizza, riceva, tra l'altro, adeguate informazioni sul prodotto.

Un ruolo di supervisione per le compagnie

Al di là dell'apparente contraddizione (gli intermediari a titolo accessorio sono esenti dall'applicazione di buona parte delle disposizioni della direttiva e tuttavia si richiede alle imprese e agli intermediari di verificarne l'operato), è senz'altro da segnalare come, sempre nell'ottica della tutela sopra ricordata, il legislatore comunitario abbia avvertito la necessità, all'interno di una direttiva dedicata alla distribuzione assicurativa, di dettare addirittura delle regole minime relative all'informativa di prodotto, peraltro applicabili solo alle polizze di assicurazioni danni.

E tuttavia, a guardar bene, non è chiaro in cosa si sostanzi il così detto documento informativo previsto dall'articolo 20, che dovrà essere consegnato da tutti i distributori delle polizze danni, dal momento che sarà redatto dalle imprese e dovrà altresì contenere la dichiarazione che le informazioni precontrattuali e contrattuali complete saranno fornite in altri documenti.

Sulle polizze di assicurazione vita, invece, il legislatore comunitario non si esprime, fatta eccezione unicamente per i prodotti di investimento assicurativo, intesi quali prodotti il cui valore a scadenza o di riscatto è esposto alle fluttuazioni del mercato (e.g. polizze di tipo Unit, Index e di capitalizzazione), rispetto ai quali il legislatore comunitario prevede, senza grande dettaglio, che le informazioni in materia soprattutto di costi e oneri siano presentate in una forma comprensibile e aggregata.

Commissioni e consulenza

Tra le ulteriori novità apportate dalla recente direttiva, oltre a una maggiore trasparenza sulle commissioni percepite dall'intermediario e sulle eventuali situazioni di conflitto di interesse, segnaliamo la particolare enfasi riservata dal legislatore alla consulenza - che può essere fornita dall'intermediario sotto forma di raccomandazione personalizzata prima della vendita del prodotto, al fine di esplicitare i motivi per i quali un prodotto sarebbe più indicato ai bisogni assicurativi del cliente - e alle vendite abbinate di prodotti assicurativi a prodotti o servizi accessori diversi, rispetto alle quali è garantita al cliente la possibilità di acquistare separatamente le diverse componenti.

Rispetto all'attuale quadro normativo e regolamentare vigente non si segnalano novità di rilievo che riguardino i requisiti organizzativi e professionali dei distributori, fatta salva la maggiore cooperazione prevista tra le autorità di vigilanza dei paesi di origine e di prestazione di servizi anche sulla verifica di tali requisiti, che si potrà attuare, tra l'altro, anche mediante un accordo sulla ripartizione di competenze (articolo 7). In particolare, qualora la principale sede di attività di un distributore sia uno stato comunitario diverso da quello di origine, l'autorità dello stato ove è esercitata l'attività potrà concordare con l'autorità dello stato membro di origine di agire come se fosse l'autorità dello stato di origine, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni sui requisiti organizzativi, gli obblighi di condotta e di informazione ai contraenti, la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e l'applicazione delle sanzioni.

Non c'è dubbio che la previsione assolutamente innovativa e presumibilmente concepita allo scopo di stroncare sul nascere fenomeni di abuso del diritto, farà molto discutere, soprattutto sotto il profilo della sua concreta applicazione. C'è solo da augurarsi che non apra la strada a un filone le cui implicazioni, allo stato attuale, sarebbero di difficile previsione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti