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Anac: il valore risolutivo del contratto-tipo

Nelle linee guida emesse dall’Autorità Anticorruzione le indicazioni per la predisposizione dei documenti nelle gare di affidamento di servizi assicurativi

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L’otto giugno scorso l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha emanato la determinazione n. 618, inerente Linee guida operative e clausole contrattuali tipo per l’affidamento di servizi assicurativi (da ora anche le Linee guida).

Come può evincersi dalle premesse, il provvedimento emanato dall’Autorità è stato preceduto dall’avvio di un tavolo tecnico che, lato imprese di assicurazione, ha visto la partecipazione dell’Ania e, lato intermediari di assicurazione, di Aiba ed Acb.

Scopo del tavolo tecnico in questione era quello di dare concreta attuazione ad alcune indicazioni contenute nell’ambito di un’altra importante determinazione dell’Anac, ovvero la n. 2 del 13 marzo 2013, inerente Questioni interpretative concernenti l’affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa.
Ricordiamo che in tale occasione l’Autorità, nel richiamare le ragioni del proprio intervento, aveva, tra l’altro, evidenziato che le principali disfunzioni rilevate nell’ambito dei servizi assicurativi concernevano l’elevato numero di procedure deserte o aggiudicate sulla base di un’unica offerta pervenuta, nonché i frequenti casi di recesso unilaterale dal contratto da parte dell’affidatario.

Tornando alle Linee guida, occorre segnalare che a una prima fase di pubblica consultazione, particolarmente ricca di spunti e osservazioni formulate dal mercato, ne è seguita una seconda e che nelle more della loro approvazione (preceduta dall’acquisizione dei pareri di Agcm e Ivass) è stata promulgata un’altra importante norma destinata a incidere sugli appalti pubblici, ovvero il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

A tal proposito, giusto il disposto dell’art. 213 comma 2 del Codice, l’Anac ha individuato nel contratto-tipo la forma più idonea per adottare la determinazione n. 618, quale, si cita testualmente, “atto a carattere generale contenente le clausole-tipo che devono disciplinare il rapporto intercorrente tra le stazioni appaltanti e le imprese di assicurazione aggiudicatarie di contratti pubblici di servizi assicurativi”, ritenendo opportuno fornire contestualmente “alcune indicazioni operative alle stazioni appaltanti per la corretta predisposizione dei documenti di gara”.

Ma quali sono, nello specifico, le questioni che vengono trattate dall’Autorità nazionale anticorruzione? Esse riguardano le tematiche connesse all’autoassicurazione di parte del rischio (tema particolarmente sentito in campo sanitario), le modalità di centralizzazione e/o aggregazione della domanda e suddivisione della gara in lotti, le informazioni da raccogliere e mettere a disposizione degli operatori economici nelle singole gare bandite, con particolare riferimento ai due settori dell’Rc auto e della Rct/Rco in ambito sanitario, gli elementi da utilizzare nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la clausola di recesso e, da ultimo, le delimitazioni dei concetti di fatto noto e aggravamento del rischio.





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