Sogno per la pausa di mezza estate
Se si considera l’anno giuridico il periodo da settembre a luglio, è lecito auspicare che le vacanze portino consiglio e si possa ripartire sui temi più dibattuti senza conflitti e disfattismi
04/09/2017
Come ogni anno, alla fine di una lunga stagione giurisprudenziale, ci viene naturale fare il classico bilancio di fine esercizio.
Ci piace da sempre considerare la stagione giuridica con l’inizio e la fine legati al periodo di sospensione feriale estiva dell’attività processuale ordinaria e quindi pensare che il prossimo 31 luglio terminerà il lungo anno processuale fatto di contrapposte dottrine e di spesso controverse decisioni, alle quali si associa la stagione delle produzioni legislative (anch’esse destinate alla sospensione estiva della chiusura del Parlamento).
Se così è, se questo è il momento dei bilanci, ci risulta facile pensare che questa lunga stagione è stata dominata, per parte rilevante, dalla promulgazione della legge Gelli-Bianco sulla riforma della responsabilità sanitaria civile e penale. Si è scritto già tanto su questa novella importante e altro si scriverà non appena vedranno la luce sia i tanto attesi decreti attuativi, sia le altrettanto attese decisioni che la giurisprudenza vorrà adottare su alcuni passaggi critici o criptici della legge.
Le attese sul danno alla persona
Ma i bilanci servono anche a creare delle proiezioni su quello che verrà e, certamente, la nostra attenzione è ora riversata sulla possibile approvazione imminente del ddl Concorrenza che contiene importanti norme in tema di assicurazione Rc auto e di risarcimento dei danni da sinistro stradale (la riscrittura integrale degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private).
Sembra probabile (il condizionale è legato alla lunga attesa, più che decennale) che questa volta veda la luce persino la tabella di liquidazione dei danni di non lieve entità (prevista dall’articolo 138) che doveva essere elaborata più di dodici anni fa, appunto con l’entrata in vigore del testo unico del 2005 sulle assicurazioni.
Certamente tanto il ddl Concorrenza in approvazione, quanto la futura tabella di legge sono chiamati a comprimere la tendenza di una parte della magistratura di ritenersi affrancata dai principi e dai vincoli normativi, tradendo spesso una gelosia da primato assoluto in tema di liquidazione del danno alla persona, nei confronti delle regole dettate dal legislatore a tutela dell’uniformità delle liquidazioni e dell’uguaglianza di trattamento.
Troppo inclini al protagonismo?
Non sempre, insomma, il dettato normativo vede un’applicazione lineare nei provvedimenti che ci capita di leggere della magistratura.
Si veda, a mero titolo di esempio, la recente decisione del tribunale di Torre Annunziata (1877 del 26 giugno 2017) che, in presenza di un caso ove era richiesta la liquidazione del danno non patrimoniale per lesione di lieve entità (articolo 139), pur richiamando la norma di legge e la tabella emanata in attuazione della stessa, se ne discosta in sede di liquidazione complessiva del danno, ritenendo giusto liquidare a titolo di personalizzazione una somma pari al 30% del danno biologico, superando così la soglia massima di legge che è prevista nel caso al 20%. Si legge in questa motivazione che “spetta dunque al giudice procedere a un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, personalizzazione che, si ribadisce, non deve essere confusa con quella prevista dal Codice delle assicurazioni, al fine di liquidare, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma complessiva che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima, che altrimenti non troverebbe tutela in violazione del disposto dell’articolo 32 della Costituzione”. Equivale a dire: spetta al giudice liquidare il danno alla persona anche in presenza di un precetto normativo che renda chiaro tanto l’ammontare del compenso risarcitorio quanto il margine (20%) di personalizzazione massima consentita dalla norma. Ecco, se il giorno che verrà (la nuova stagione che partirà il prossimo primo settembre) deve essere giudicato dai colori della sera della stagione che finisce, non pare si possa dedicarci al riposo estivo muniti di particolare ottimismo.
Ogni norma sembra, per suo stesso paradosso, possa trovar sempre un contrappasso nella valutazione autoreferenziale del giudice che la deve applicare, in un turbine continuo ove il limite tra norma e ragione si affievolisce.
Il nostro ordinamento si basa su principi di collimazione tra legge e diritto vivente che devono riconoscersi i rispettivi limiti e campi di applicazione. La legge che verrà sarà tanto più efficace quanto più la magistratura ne saprà leggere i margini interpretativi, e al tempo stesso i canoni delimitativi del principio. L’alternativa sarà una nuova stagione (davvero non auspicabile) di conflitti interpretativi e, dottrinali che sempre portano con sé incertezza e incremento del contenzioso.
Ma forse verremo smentiti, e il ddl Concorrenza proporrà al fine un sistema condiviso, equilibrato e quindi solutorio di un canone di compensazione del danno da lesione grave.
Questo è almeno l’auspicio.
Buona estate a tutti.
Ci piace da sempre considerare la stagione giuridica con l’inizio e la fine legati al periodo di sospensione feriale estiva dell’attività processuale ordinaria e quindi pensare che il prossimo 31 luglio terminerà il lungo anno processuale fatto di contrapposte dottrine e di spesso controverse decisioni, alle quali si associa la stagione delle produzioni legislative (anch’esse destinate alla sospensione estiva della chiusura del Parlamento).
Se così è, se questo è il momento dei bilanci, ci risulta facile pensare che questa lunga stagione è stata dominata, per parte rilevante, dalla promulgazione della legge Gelli-Bianco sulla riforma della responsabilità sanitaria civile e penale. Si è scritto già tanto su questa novella importante e altro si scriverà non appena vedranno la luce sia i tanto attesi decreti attuativi, sia le altrettanto attese decisioni che la giurisprudenza vorrà adottare su alcuni passaggi critici o criptici della legge.
Le attese sul danno alla persona
Ma i bilanci servono anche a creare delle proiezioni su quello che verrà e, certamente, la nostra attenzione è ora riversata sulla possibile approvazione imminente del ddl Concorrenza che contiene importanti norme in tema di assicurazione Rc auto e di risarcimento dei danni da sinistro stradale (la riscrittura integrale degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private).
Sembra probabile (il condizionale è legato alla lunga attesa, più che decennale) che questa volta veda la luce persino la tabella di liquidazione dei danni di non lieve entità (prevista dall’articolo 138) che doveva essere elaborata più di dodici anni fa, appunto con l’entrata in vigore del testo unico del 2005 sulle assicurazioni.
Certamente tanto il ddl Concorrenza in approvazione, quanto la futura tabella di legge sono chiamati a comprimere la tendenza di una parte della magistratura di ritenersi affrancata dai principi e dai vincoli normativi, tradendo spesso una gelosia da primato assoluto in tema di liquidazione del danno alla persona, nei confronti delle regole dettate dal legislatore a tutela dell’uniformità delle liquidazioni e dell’uguaglianza di trattamento.
Troppo inclini al protagonismo?
Non sempre, insomma, il dettato normativo vede un’applicazione lineare nei provvedimenti che ci capita di leggere della magistratura.
Si veda, a mero titolo di esempio, la recente decisione del tribunale di Torre Annunziata (1877 del 26 giugno 2017) che, in presenza di un caso ove era richiesta la liquidazione del danno non patrimoniale per lesione di lieve entità (articolo 139), pur richiamando la norma di legge e la tabella emanata in attuazione della stessa, se ne discosta in sede di liquidazione complessiva del danno, ritenendo giusto liquidare a titolo di personalizzazione una somma pari al 30% del danno biologico, superando così la soglia massima di legge che è prevista nel caso al 20%. Si legge in questa motivazione che “spetta dunque al giudice procedere a un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, personalizzazione che, si ribadisce, non deve essere confusa con quella prevista dal Codice delle assicurazioni, al fine di liquidare, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma complessiva che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima, che altrimenti non troverebbe tutela in violazione del disposto dell’articolo 32 della Costituzione”. Equivale a dire: spetta al giudice liquidare il danno alla persona anche in presenza di un precetto normativo che renda chiaro tanto l’ammontare del compenso risarcitorio quanto il margine (20%) di personalizzazione massima consentita dalla norma. Ecco, se il giorno che verrà (la nuova stagione che partirà il prossimo primo settembre) deve essere giudicato dai colori della sera della stagione che finisce, non pare si possa dedicarci al riposo estivo muniti di particolare ottimismo.
Ogni norma sembra, per suo stesso paradosso, possa trovar sempre un contrappasso nella valutazione autoreferenziale del giudice che la deve applicare, in un turbine continuo ove il limite tra norma e ragione si affievolisce.
Il nostro ordinamento si basa su principi di collimazione tra legge e diritto vivente che devono riconoscersi i rispettivi limiti e campi di applicazione. La legge che verrà sarà tanto più efficace quanto più la magistratura ne saprà leggere i margini interpretativi, e al tempo stesso i canoni delimitativi del principio. L’alternativa sarà una nuova stagione (davvero non auspicabile) di conflitti interpretativi e, dottrinali che sempre portano con sé incertezza e incremento del contenzioso.
Ma forse verremo smentiti, e il ddl Concorrenza proporrà al fine un sistema condiviso, equilibrato e quindi solutorio di un canone di compensazione del danno da lesione grave.
Questo è almeno l’auspicio.
Buona estate a tutti.
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