Come la Legge Concorrenza cambia l’articolo 138
La norma, approvata in estate, disciplina il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (non più danno biologico), e apre la strada all’attesa tabella unica nazionale per i risarcimenti
12/10/2017
Una delle più importanti e attese novità normative è giunta sui nostri tavoli a vacanze estive già in corso.
Il 4 agosto scorso, infatti, è stata approvata in via definitiva la legge numero 124 denominata legge annuale per il mercato della concorrenza.
Nel corposo impianto disciplinare previsto dal testo destinato al mercato, emergono molte norme che modificano, anche in modo radicale, alcuni passaggi essenziali della complessa disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto e del risarcimento del danno alla persona conseguente a sinistro stradale, con riflessi generali anche su altri sistemi risarcitori.
Tra le molteplici novità introdotte nella legge che occuperà le nostre future meditazioni da giuristi e addetti ai lavori, va segnalata immediatamente la parte di testo che si trova a disciplinare, con rilevanti novità, l’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni private che, si rammenta, regola il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con le integrazioni e le importanti novità contenute nell’articolo 1 comma XVII della legge n. 124.
Come cambia l’art. 138
La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 189 del 14 agosto 2017 ed è entrata in vigore, salvo le deroghe specifiche previste nel corpo normativo, lo scorso 29 agosto 2017.
Va detto che la Legge Concorrenza è approdata, dopo un lungo iter parlamentare, a un testo definitivo e, per quello che è l’approfondimento demandato a questo contributo, le norme su cui ci soffermeremo sono contenute nei commi XVII e XVIII dell’art. 1 del testo legislativo.
L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni risulta così sensibilmente modificato e numerose sono le questioni che si pongono immediatamente all’evidenza pratica e interpretativa, portando alla sintesi di quello che possiamo definire il “nuovo danno alla persona”.
La struttura di questo importante testo (che vede la sua prima essenziale modifica nella stessa titolazione della norma: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità in luogo del vecchio nome Danno biologico per lesioni di non lieve entità) risulta essere, in sintesi, la seguente.
Quanto conta la razionalizzazione dei costi
Entrando in dettaglio nella disamina del testo, si noti che il nuovo comma I dell’art. 138 dispone dunque che “Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro della Salute, con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
La novità di maggior impatto del testo evidenziato risiede nella parte iniziale della norma che pone una franchigia normativa di assoluto rilievo programmatico e disciplinare: il diritto delle vittime al pieno ristoro del danno deve essere ottenuto in un contesto di equilibrio con l’esigenza di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e, per esso, sui consumatori.
Non appare dunque di poco conto tale impronta di contemperamento macroeconomico del sistema, che dovrà essere tuttavia amalgamato col successivo principio, introdotto come si dirà al comma II, del primato della giurisprudenza di legittimità nella determinazione del meccanismo di congruo ristoro del danno alla salute.
Un ruolo per la Tabella di Milano
Il secondo comma dell’art. 138 (novellato dal comma XVII dell’art. 1 della legge 124/2017) illustra il dettaglio, come già la precedente versione, dei principi e dei criteri di redazione della futura tabella unica nazionale per il risarcimento delle lesioni di non lieve entità da sinistro stradale. Rispetto al testo previgente, tuttavia, le modifiche integrative sostanziali sono due:
al primo capoverso del comma II è stato inserito, come già detto, un importante riferimento alla funzione creativa della giurisprudenza di legittimità, con l’inserimento dell’interlocuzione evidenziata di seguito: “La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri”; secondariamente, tra i criteri di elaborazione empirica della tabella unica nazionale, è stato introdotto (fermo il resto) il seguente rilevante passaggio: “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”.
Non può sfuggire, fin dal primo esame del corpo di norme che deriva da queste due integrazioni, come il legislatore si sia adoperato per elevare a criterio di calcolo due aspetti essenziali del sistema empirico che compone la così detta “tabella milanese”, la quale costituisce dunque l’evidente approdo sistemico al quale la norma intende condurre il futuro provvedimento attuativo (il Dpr che conterrà questa tabella lungamente attesa).
Entrambi questi rilevanti passaggi normativi, infatti, portano a considerazioni interpretative di non poco conto, e si inseriscono in un filone dottrinale e giurisprudenziale controverso, con l’evidente intento di fornire una soluzione univoca e chiara. Saranno prima i provvedimenti attuativi e poi le valutazioni della giurisprudenza di legittimità e di merito a dare conto di quanto l’intendimento potrà essere realizzato.
La tabella milanese, tuttavia, con buona prevedibilità, costituirà la base portante della futura tabella di legge.
Non si prevede retroattività di applicazione
Il comma XVIII dell’articolo 1 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 recita infine la regola che disciplina l’efficacia intertemporale della novella e, soprattutto, la regola di applicabilità della futura tabella unica nazionale in ragione dei fatti ai quali dovrà obbligatoriamente essere applicata.
Il testo della norma prevede che “La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente Articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La futura tabella di legge dunque potrà, senza ombra di dubbio, trovare applicazione cogente solo ed esclusivamente ai sinistri stradali intervenuti successivamente alla sua approvazione ed entrata in vigore.
Il sistema del risarcimento del danno da lesione di non lieve entità attende da troppi anni una regolamentazione definitiva, mancando ancora la tabella unica nazionale che dovrebbe disciplinare i parametri risarcitori.
L’auspicio è che a un testo normativo da valutare positivamente sotto il profilo dell’efficacia e della chiarezza testuale, faccia seguito a breve la tanto attesa tabella di legge.
Il 4 agosto scorso, infatti, è stata approvata in via definitiva la legge numero 124 denominata legge annuale per il mercato della concorrenza.
Nel corposo impianto disciplinare previsto dal testo destinato al mercato, emergono molte norme che modificano, anche in modo radicale, alcuni passaggi essenziali della complessa disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto e del risarcimento del danno alla persona conseguente a sinistro stradale, con riflessi generali anche su altri sistemi risarcitori.
Tra le molteplici novità introdotte nella legge che occuperà le nostre future meditazioni da giuristi e addetti ai lavori, va segnalata immediatamente la parte di testo che si trova a disciplinare, con rilevanti novità, l’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni private che, si rammenta, regola il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con le integrazioni e le importanti novità contenute nell’articolo 1 comma XVII della legge n. 124.
Come cambia l’art. 138
La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 189 del 14 agosto 2017 ed è entrata in vigore, salvo le deroghe specifiche previste nel corpo normativo, lo scorso 29 agosto 2017.
Va detto che la Legge Concorrenza è approdata, dopo un lungo iter parlamentare, a un testo definitivo e, per quello che è l’approfondimento demandato a questo contributo, le norme su cui ci soffermeremo sono contenute nei commi XVII e XVIII dell’art. 1 del testo legislativo.
L’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni risulta così sensibilmente modificato e numerose sono le questioni che si pongono immediatamente all’evidenza pratica e interpretativa, portando alla sintesi di quello che possiamo definire il “nuovo danno alla persona”.
La struttura di questo importante testo (che vede la sua prima essenziale modifica nella stessa titolazione della norma: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità in luogo del vecchio nome Danno biologico per lesioni di non lieve entità) risulta essere, in sintesi, la seguente.
- Art. 138 comma I: ridefinisce la funzione e la natura della tabella unica nazionale per lesioni di non lieve entità.
- Art. 138 comma II: detta i canoni valutativi che dovranno essere obbligatoriamente le variabili di calcolo per l’elaborazione della tabella stessa.
- Art. 138 comma III: definisce i canoni e le condizioni di personalizzazione massima della tabella nazionale, demandando al giudice la valutazione per accrescimento sino al 30% del valore iniziale.
- Art. 138 comma IV: introduce l’innovativo principio di esaustività del valore tabellare nazionale rispetto alle componenti obiettive e soggettive del danno non patrimoniale risarcibile alle vittime di sinistri stradali.
- Art. 138 comma V: ribadisce l’obbligo di aggiornamento annuale dei futuri valori tabellari, secondo le variazioni di valore della moneta rispetto all’indice nazionale dei prezzi al consumo (Istat).
- Art. 1 comma 18 legge n. 124 del 4 agosto 2017 infine disciplina l’entrata in vigore della norma con riferimento all’adottabilità della futura tabella unica nazionale.
Quanto conta la razionalizzazione dei costi
Entrando in dettaglio nella disamina del testo, si noti che il nuovo comma I dell’art. 138 dispone dunque che “Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro della Salute, con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
- delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
- del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso”.
La novità di maggior impatto del testo evidenziato risiede nella parte iniziale della norma che pone una franchigia normativa di assoluto rilievo programmatico e disciplinare: il diritto delle vittime al pieno ristoro del danno deve essere ottenuto in un contesto di equilibrio con l’esigenza di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e, per esso, sui consumatori.
Non appare dunque di poco conto tale impronta di contemperamento macroeconomico del sistema, che dovrà essere tuttavia amalgamato col successivo principio, introdotto come si dirà al comma II, del primato della giurisprudenza di legittimità nella determinazione del meccanismo di congruo ristoro del danno alla salute.
Un ruolo per la Tabella di Milano
Il secondo comma dell’art. 138 (novellato dal comma XVII dell’art. 1 della legge 124/2017) illustra il dettaglio, come già la precedente versione, dei principi e dei criteri di redazione della futura tabella unica nazionale per il risarcimento delle lesioni di non lieve entità da sinistro stradale. Rispetto al testo previgente, tuttavia, le modifiche integrative sostanziali sono due:
al primo capoverso del comma II è stato inserito, come già detto, un importante riferimento alla funzione creativa della giurisprudenza di legittimità, con l’inserimento dell’interlocuzione evidenziata di seguito: “La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri”; secondariamente, tra i criteri di elaborazione empirica della tabella unica nazionale, è stato introdotto (fermo il resto) il seguente rilevante passaggio: “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”.
Non può sfuggire, fin dal primo esame del corpo di norme che deriva da queste due integrazioni, come il legislatore si sia adoperato per elevare a criterio di calcolo due aspetti essenziali del sistema empirico che compone la così detta “tabella milanese”, la quale costituisce dunque l’evidente approdo sistemico al quale la norma intende condurre il futuro provvedimento attuativo (il Dpr che conterrà questa tabella lungamente attesa).
Entrambi questi rilevanti passaggi normativi, infatti, portano a considerazioni interpretative di non poco conto, e si inseriscono in un filone dottrinale e giurisprudenziale controverso, con l’evidente intento di fornire una soluzione univoca e chiara. Saranno prima i provvedimenti attuativi e poi le valutazioni della giurisprudenza di legittimità e di merito a dare conto di quanto l’intendimento potrà essere realizzato.
La tabella milanese, tuttavia, con buona prevedibilità, costituirà la base portante della futura tabella di legge.
Non si prevede retroattività di applicazione
Il comma XVIII dell’articolo 1 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 recita infine la regola che disciplina l’efficacia intertemporale della novella e, soprattutto, la regola di applicabilità della futura tabella unica nazionale in ragione dei fatti ai quali dovrà obbligatoriamente essere applicata.
Il testo della norma prevede che “La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente Articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La futura tabella di legge dunque potrà, senza ombra di dubbio, trovare applicazione cogente solo ed esclusivamente ai sinistri stradali intervenuti successivamente alla sua approvazione ed entrata in vigore.
Il sistema del risarcimento del danno da lesione di non lieve entità attende da troppi anni una regolamentazione definitiva, mancando ancora la tabella unica nazionale che dovrebbe disciplinare i parametri risarcitori.
L’auspicio è che a un testo normativo da valutare positivamente sotto il profilo dell’efficacia e della chiarezza testuale, faccia seguito a breve la tanto attesa tabella di legge.
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