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Sconti obbligatori Rca, ecco le regole dell’Ivass

L’Autorità ha pubblicato il Regolamento n.37, facendo seguito a quanto previsto dalla legge sulla Concorrenza

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Sul controverso fronte degli sconti obbligatori Rca, introdotto con la recente legge Concorrenza (legge 4 agosto 2017 n.124), sono finalmente arrivati i paletti dell’Ivass. L’autorità ha infatti emanato il Regolamento n.37 con cui si stabiliscono i criteri e le modalità per la determinazione della scontistica da parte delle compagnie. Il testo si compone di 14 articoli, suddivisi in 4 capi, e di un allegato.
La legge n.124/2017 aveva attribuito all’Ivass il potere di adottare un regolamento attuativo “entro 90 giorni dall’entrata in vigore”, identificando la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e premio medio più elevato. Il Regolamento n. 37 pone anche le premesse per lo svolgimento delle future attività di monitoraggio “sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione degli sconti, prevedendo, a tale fine, specifici adempimenti a carico dell’impresa, avuto riguardo, in particolare, alla funzione attuariale e alla funzione di verifica della conformità”.

Due tipologie di sconto

La legge Concorrenza aveva previsto, in particolare, due tipologie di sconto obbligatorio. Il primo deve essere disposto, su proposta dell’impresa e previa accettazione degli assicurati, nel caso in cui ricorra almeno una delle tre seguenti condizioni: ispezione preventiva del veicolo, a spese dell’assicuratore; installazione o presenza sul veicolo (se portabili) di meccanismi elettronici che ne registrano l’attività, quali la scatola nera o equivalenti; installazione o presenza sul veicolo di meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti di legge per la conduzione di veicoli a motore (il cosiddetto alcolock). Il secondo tipo di sconto, definito come “aggiuntivo”, deve essere applicabile ai soggetti che negli ultimi quattro anni non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria, purché accettino di installare “meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, quali la scatola nera o equivalenti”, e risiedano nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, individuate dall’Ivass.

Criteri e parametri

Per individuare i parametri necessari all’applicazione degli sconti, l’Autorità ha utilizzato i dati in suo possesso relativi al portafoglio diretto Rca italiano, unitamente a quelli forniti “da un campione di imprese ampiamente rappresentativo del mercato Rc auto in riscontro a una specifica richiesta dell’Istituto”. Nel concreto, i criteri e le modalità per determinare gli sconti partono da una preliminare attività di verifica che l’impresa deve effettuare, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto Rca, in merito alla sussistenza di almeno una delle condizioni prima elencate (ispezione preventiva del veicolo, presenza della scatola nera e di dispositivi alcolock). Le modalità di applicazione e di calcolo si basano sull’applicazione di un criterio comune alle tre condizioni e a ciascun settore tariffario. In particolare, la percentuale di sconto dovrà risultare “in linea con la diminuzione del premio puro riferito agli ultimi tre anni, verificata dall’impresa sull’insieme dei contratti che prevedono l’installazione dei suddetti meccanismi elettronici o l’ispezione preventiva del veicolo”. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche, l’impresa dovrà utilizzare dati e statistiche di mercato. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto “in linea con la diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni”, l’Istituto ritiene che l’impresa debba applicare sconti “strettamente coerenti con i dati aziendali (o di mercato)”.

Gli sconti aggiuntivi

Per quanto riguarda gli “sconti aggiuntivi”, la percentuale di riduzione ulteriore del premio dovrà risultare in linea con la differenza percentuale media rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato in una delle province identificate dall’Ivass nell’allegato 1 rispetto a quello calcolato con riferimento al complesso delle province non incluse nel predetto allegato. L’impresa dovrà applicare tale percentuale di sconto in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificate solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, “avuto riguardo ad assicurati collocati nella medesima classe di merito e aventi le stesse caratteristiche soggettive”, precisa l’Autorità. Anche in questo caso, l’Istituto ritiene che la percentuale di sconto, debba essere in linea con i dati aziendali (o di mercato), tenuto anche conto di quanto previsto dalla norma primaria in relazione alla significatività degli sconti.

Gli adempimenti dell’impresa

Il Regolamento, come già accennato, disciplina alcuni obblighi a carico dell’impresa, volti da un lato a garantire forme di trasparenza a favore degli assicurati, e dall’altro a favorire la futura attività di monitoraggio che l’Ivass dovrà svolgere sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione individuati. In particolare, le compagnie dovranno raccogliere in via sistematica informazioni analitiche (da conservare in luoghi espressamente specificati e da trasmettere alla funzione attuariale). Questa attività riguarderà i contratti sui quali sono state applicate le due tipologie di sconti obbligatori e gli sconti praticati rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Il testo dell’Ivass introduce anche specifici adempimenti a carico della funzione attuariale e della funzione di verifica della conformità. In particolare, la funzione attuariale è tenuta a verificare l’impatto sulla politica di sottoscrizione dell’impresa, ma anche a valutare l’adeguatezza dell’entità degli sconti obbligatori. L’attuariato, inoltre, dovrà redigere a ogni variazione della tariffa (o delle percentuali di sconto) una relazione sulle attività svolte per adempiere agli obblighi, e le motivazioni sottostanti alle scelte dell’impresa. La funzione di verifica della conformità, invece, avrà l’obbligo di verificare la corrispondenza del processo di determinazione dell’impresa per la definizione degli sconti, di valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative adottate per garantire la correttezza del processo, e infine di conservare “opportuna evidenza delle predette attività”.
Infine, andando incontro alla necessità di garantire trasparenza verso la clientela, il Regolamento prevede che nelle polizze Rca sia data separata indicazione degli sconti obbligatori.

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