Attenzione alle clausole di conciliazione paritetica
Questo strumento, ideato per la riduzione dei contenziosi nella Rc auto, va trattato con attenzione da parte delle compagnie: un linguaggio semplice e accortezze in fase di sottoscrizione possono favorire la necessaria comprensione da parte dell’assicurato
15/11/2017
È sempre più diffusa nel mercato assicurativo italiano la pratica attuata dalle compagnie assicurative volta a inserire all’interno delle polizze assicurative a protezione della Rc auto la cosiddetta. clausola di conciliazione paritetica.
La clausola in questione determina l’impegno dell’assicurato, in caso di sinistro Rc auto gestibile in regime di indennizzo diretto che abbia causato danni a cose e/o persone, a seguire la procedura di legge senza incaricare alcun patrocinatore e, in caso di disaccordo con l’assicuratore in tema di liquidazione del danno, ad attivare la procedura di conciliazione paritetica facendosi rappresentare da una associazione di consumatori. A fronte di tale previsione, l’assicuratore si impegna a corrispondere ai propri clienti uno sconto di premio quale incentivo economico per la sottoscrizione dei contratti de quibus, contenenti la clausola de qua, ferma restando una penale indicata in contratto nel caso di violazione dell’accordo da parte dell’assicurato. Difatti, l’intento principale che ha indotto molte delle maggiori compagnie del settore a introdurre tale tipologia di clausole è stato, in primis, quello di garantire una regolamentazione più che mai precisa e trasparente (oltre che economica) della composizione della lite e, in aggiunta, cercare di porre un limite al fenomeno fraudolento che da anni ormai sta dilaniando il mercato delle polizze Rc auto.
La clausola non vincola l’assicurato nel tempo
La tematica in oggetto risulta di forte attualità e coinvolge fenomeni economico-sociali di grande spessore, al punto che la stessa Antitrust, a seguito di numerosi reclami dei consumatori, ha inteso esprimersi nel merito. Secondo l’Antitrust, tale clausola, "in sé e/o nel contesto dell’intero modulo contrattuale, appare vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere f), e t), 34, comma 2, del Codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Discordante ed eterogeneo è, invece, l’orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità.
Certo è che, seppur apparentemente limitativo della libertà contrattuale del contraente, le preclusioni stabilite da questa tipologia di clausole devono intendersi temporalmente circoscritte al termine previsto per lo svolgimento della procedura di conciliazione paritetica. Pertanto, laddove la procedura non fornisse esito positivo, il cliente sarebbe libero di accettare la somma proposta dalla compagnia unicamente a titolo di anticipo e rivolgersi in seguito a procuratori o legali di fiducia per adire le competenti vie giudiziali.
Obiettivo: contenere i costi del sinistro
La clausola deve essere intesa, pertanto, in un’ottica di attuazione dei principi di best practice, finalizzata a concretizzare gli obiettivi invocati dalla stessa autorità Antitrust al fine di creare una soluzione innovativa in grado di interrompere il circolo vizioso tra aumento dei costi e aumento dei premi, specialmente nei territori in cui è sin troppo elevato il tasso di anomalie all’interno della procedura liquidativa a seguito di sinistro stradale. Inoltre, si deve tenere in considerazione la natura assolutamente facoltativa della clausola in questione, atteso che l’assicurato rimarrà pur sempre libero di sottoscrivere o meno moduli contrattuali di questo tipo, nel pieno rispetto della libertà contrattuale del contraente.
Attenzione al rischio di giudizio vessatorio
Alla luce delle considerazioni svolte, ciò che si intende rilevare è l’assoluto rigore sanzionatorio dimostrato dagli organi giudiziari negli ultimi anni all’esito di pronunce di vessatorietà. Onde evitare censure drastiche, risulterà quindi, in termini contrattualistici, di fondamentale importanza per le compagnie assicurative apprestare una particolare attenzione non solo nella fase di redazione e formulazione delle clausole come quelle in oggetto, ma anche all’atto di sottoscrizione delle polizze assicurative stesse. In termini contrattualistici, si rileva altresì che l’Ivass ha difatti espressamente invitato le compagnie di assicurazione a fornire un’informativa scritta e dettagliata, non solo in ordine alla possibilità di attivare la citata procedura, ma anche sulle relative modalità. In quest’ottica, risulterà fondamentale che clausole con una portata così specifica vengano redatte sempre utilizzando la massima attenzione e chiarezza e che siano, in ogni caso, sottoposte auna procedura di approvazione specifica per iscritto (cosiddetta doppia sottoscrizione), nel pieno rispetto della disciplina codicistica dettata per le clausole vessatorie.
Il dubbio favorisce il contraente
Ecco, quindi, che sembra opportuno rifarsi ai più comuni canoni di chiarezza e trasparenza, in particolar modo in fase di informativa e stipula contrattuale. In difetto di tali requisiti, difatti, la clausola verrà interpretata sempre a favore del contraente, secondo i canoni di ermeneutica tradizionali (Cass. Civ. sez. III, n.11819 del 9 giugno 2016). Solo attraverso un’informatica completa e chiara, con l’utilizzo di un wording semplice ma esaustivo e la costante informazione da parte dell’assicuratore delle condizioni contrattuali e delle modifiche apprestate, l’assicurato potrà essere reso edotto circa le disposizioni contrattuali specifiche. Così operando, sarà più agevole per la compagnia assicurativa eccepire in sede di giudizio l’operatività delle clausole in questione, evitando eventuali risvolti sanzionatori.
La clausola in questione determina l’impegno dell’assicurato, in caso di sinistro Rc auto gestibile in regime di indennizzo diretto che abbia causato danni a cose e/o persone, a seguire la procedura di legge senza incaricare alcun patrocinatore e, in caso di disaccordo con l’assicuratore in tema di liquidazione del danno, ad attivare la procedura di conciliazione paritetica facendosi rappresentare da una associazione di consumatori. A fronte di tale previsione, l’assicuratore si impegna a corrispondere ai propri clienti uno sconto di premio quale incentivo economico per la sottoscrizione dei contratti de quibus, contenenti la clausola de qua, ferma restando una penale indicata in contratto nel caso di violazione dell’accordo da parte dell’assicurato. Difatti, l’intento principale che ha indotto molte delle maggiori compagnie del settore a introdurre tale tipologia di clausole è stato, in primis, quello di garantire una regolamentazione più che mai precisa e trasparente (oltre che economica) della composizione della lite e, in aggiunta, cercare di porre un limite al fenomeno fraudolento che da anni ormai sta dilaniando il mercato delle polizze Rc auto.
La clausola non vincola l’assicurato nel tempo
La tematica in oggetto risulta di forte attualità e coinvolge fenomeni economico-sociali di grande spessore, al punto che la stessa Antitrust, a seguito di numerosi reclami dei consumatori, ha inteso esprimersi nel merito. Secondo l’Antitrust, tale clausola, "in sé e/o nel contesto dell’intero modulo contrattuale, appare vessatoria ai sensi dell’articolo 33, comma 1 e comma 2, lettere f), e t), 34, comma 2, del Codice del Consumo in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Discordante ed eterogeneo è, invece, l’orientamento della giurisprudenza di merito e legittimità.
Certo è che, seppur apparentemente limitativo della libertà contrattuale del contraente, le preclusioni stabilite da questa tipologia di clausole devono intendersi temporalmente circoscritte al termine previsto per lo svolgimento della procedura di conciliazione paritetica. Pertanto, laddove la procedura non fornisse esito positivo, il cliente sarebbe libero di accettare la somma proposta dalla compagnia unicamente a titolo di anticipo e rivolgersi in seguito a procuratori o legali di fiducia per adire le competenti vie giudiziali.
Obiettivo: contenere i costi del sinistro
La clausola deve essere intesa, pertanto, in un’ottica di attuazione dei principi di best practice, finalizzata a concretizzare gli obiettivi invocati dalla stessa autorità Antitrust al fine di creare una soluzione innovativa in grado di interrompere il circolo vizioso tra aumento dei costi e aumento dei premi, specialmente nei territori in cui è sin troppo elevato il tasso di anomalie all’interno della procedura liquidativa a seguito di sinistro stradale. Inoltre, si deve tenere in considerazione la natura assolutamente facoltativa della clausola in questione, atteso che l’assicurato rimarrà pur sempre libero di sottoscrivere o meno moduli contrattuali di questo tipo, nel pieno rispetto della libertà contrattuale del contraente.
Attenzione al rischio di giudizio vessatorio
Alla luce delle considerazioni svolte, ciò che si intende rilevare è l’assoluto rigore sanzionatorio dimostrato dagli organi giudiziari negli ultimi anni all’esito di pronunce di vessatorietà. Onde evitare censure drastiche, risulterà quindi, in termini contrattualistici, di fondamentale importanza per le compagnie assicurative apprestare una particolare attenzione non solo nella fase di redazione e formulazione delle clausole come quelle in oggetto, ma anche all’atto di sottoscrizione delle polizze assicurative stesse. In termini contrattualistici, si rileva altresì che l’Ivass ha difatti espressamente invitato le compagnie di assicurazione a fornire un’informativa scritta e dettagliata, non solo in ordine alla possibilità di attivare la citata procedura, ma anche sulle relative modalità. In quest’ottica, risulterà fondamentale che clausole con una portata così specifica vengano redatte sempre utilizzando la massima attenzione e chiarezza e che siano, in ogni caso, sottoposte auna procedura di approvazione specifica per iscritto (cosiddetta doppia sottoscrizione), nel pieno rispetto della disciplina codicistica dettata per le clausole vessatorie.
Il dubbio favorisce il contraente
Ecco, quindi, che sembra opportuno rifarsi ai più comuni canoni di chiarezza e trasparenza, in particolar modo in fase di informativa e stipula contrattuale. In difetto di tali requisiti, difatti, la clausola verrà interpretata sempre a favore del contraente, secondo i canoni di ermeneutica tradizionali (Cass. Civ. sez. III, n.11819 del 9 giugno 2016). Solo attraverso un’informatica completa e chiara, con l’utilizzo di un wording semplice ma esaustivo e la costante informazione da parte dell’assicuratore delle condizioni contrattuali e delle modifiche apprestate, l’assicurato potrà essere reso edotto circa le disposizioni contrattuali specifiche. Così operando, sarà più agevole per la compagnia assicurativa eccepire in sede di giudizio l’operatività delle clausole in questione, evitando eventuali risvolti sanzionatori.
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