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Industria alimentare italiana e responsabilità dei prodotti

Prima parte - L’affermarsi della cosiddetta “dimensione etica dell’alimentazione” che, nel rispetto della tutela della salute dei consumatori, conduce a una maggiore attenzione sulle modalità di produzione e di consumo del cibo, ha posto la questione della sicurezza alimentare al centro di una continua evoluzione normativa

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Se nelle società più arretrate persistono ancora il problema della quantità alimentare e il dramma della fame, in quelle più avanzate si afferma invece la questione relativa alla qualità degli alimenti.
Il cibo presenta infatti numerosi rischi per la salute, spesso per cause che risalgono alla globalizzazione dei mercati e al progresso tecnologico, per la tendenza a ottenere a un costo minore alimenti non convenzionali, sostitutivi di quelli più tradizionali.
La sempre maggiore presenza sul territorio di aree a elevato impatto ambientale, con grandi quantità di contaminanti, può determinare ulteriori rischi per i consumatori e gli effetti nocivi provocati dall’uso delle moderne tecnologie possono manifestarsi anche a distanza di tempo, per l’esposizione continua a sostanze che, se ingerite per un lungo periodo, sono in grado di rappresentare un pericolo per la salute anche in dosi minime.
Nuove conoscenze e innovazione tecnologica hanno permesso di diversificare e migliorare la resa dei prodotti alimentari, ma hanno nel contempo aumentato il rischio derivante dal loro consumo. Si assiste, inoltre, a uno sfruttamento delle risorse naturali tanto intensivo da rendere sempre più difficile prevedere, verificare o quantificare l’impatto causato dall’utilizzo di tali tecnologie sulla produzione alimentare.

I riferimenti normativi

I principali problemi che riguardano oggi la normativa sulla sicurezza alimentare si inquadrano nella diversa applicazione della legislazione tra uno Stato e l’altro. Occorre tener presente, infatti, che le prescrizioni legislative relative alle merci difettose sono complesse e spesso soggette a incongruenze e all’utilizzo di terminologie differenti, per descrivere concetti pur comuni alla legislazione dei vari Paesi.
In tale contesto, le Direttive Ue sulla sicurezza dei prodotti stabiliscono i requisiti generali per tutte le merci immesse nel mercato e destinate al consumo o suscettibili di essere utilizzate dai consumatori. In conformità al disposto di tali normative, gli Stati membri hanno a loro volta istituito le strutture locali responsabili dell’adozione di tutte le misure necessarie al controllo della sicurezza dei prodotti stessi, incluso il compito di organizzare il ritiro di quelli già venduti e giudicati pericolosi per acquirenti e fruitori.
Per quanto attiene all’industria alimentare, l’attività di sorveglianza abbraccia tutte le fasi della produzione, dalla materia prima al prodotto finito.
Verifiche vengono effettuate attraverso ispezioni delle fasi lavorative, prelievi di campioni, analisi di laboratorio, controlli igienici, esami della documentazione e del sistema di gestione della qualità previsto dall’imprenditore etc.

Chi si occupa del controllo

In Italia la loro realizzazione viene solitamente demandata dal Servizio Sanitario a Enti e istituzioni operanti sia sul territorio nazionale che a livello locale.
Mentre le attività di programmazione e di coordinamento dell’attività di controllo sono espletate dal governo centrale e dalle sue rappresentanze periferiche, quelle di intervento specifico sono di competenza principalmente delle autorità comunali, che le esercitano attraverso le Aziende sanitarie. L’esecuzione delle analisi sugli alimenti è svolta invece dai laboratori pubblici, quali i presidi multizonali di prevenzione, le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e gli Istituti zooprofilattici sperimentali. La Direzione generale Sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione è il riferimento principale per l’attività pubblica di controllo degli alimenti, e coordina i programmi nazionali ed internazionali di sorveglianza sulla sicurezza alimentare.
Nella sezione Avvisi di sicurezza, all’interno del sito internet del ministero della Salute, è possibile consultare giornalmente le informazioni relative agli avvisi e ai richiami di prodotti alimentari, nonché gli allarmi e le notifiche pubblicati dalle associazioni dei consumatori.

Il Codice del Consumo
Com’è noto, il pilastro su cui fonda la più recente normativa in materia di responsabilità da prodotti difettosi è la Direttiva 85/374/Cee, recepita nel nostro ordinamento dal Dpr 24 maggio 1988 n. 244.
Essa è stata parzialmente sostituita dalla 1999/34/Ce (recepita con Dlgs 2 febbraio 2001, n.25) e successivamente dalla 2001/95/Cee sulla sicurezza generale dei prodotti (a sua volta recepita con il nostro Dlgs 21 maggio 2004, n.172).
Tutte queste norme hanno visto il loro compimento con l’emanazione del Dlgs 6 settembre 2005, n. 206, noto come il nuovo Codice del Consumo.
L’articolo 115 del Codice del Consumo stabilisce che, nell’ambito della responsabilità civile prodotti, si definisca prodotto "ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile”. Costituiscono un “prodotto”, pertanto, anche la materia prima e il confezionamento, ovvero qualsiasi componente che, a qualunque titolo, sia incorporato in un prodotto finito.
Sempre ai sensi dell’articolo 115 del Codice del Consumo, sono invece qualificabili come produttori tutti i seguenti soggetti:

  • il fabbricante del prodotto finito;
  • il fabbricante di una componente del prodotto finito;
  • il fabbricante della materia prima;

per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca o della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore e il cacciatore.
Qualora il produttore non fosse individuato o individuabile, verrebbe assoggettato alla medesima responsabilità il fornitore che avesse distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, omettendo di comunicare al danneggiato, entro tre mesi dall’eventuale sua richiesta, l’identità o il domicilio del produttore o della persona che gli avesse fornito il prodotto stesso.

Chi chiede il risarcimento
In caso di danno provocato dai prodotti distribuiti o venduti, i soggetti legittimati dalla legge ad agire nei confronti del produttore sono l’acquirente o l’utilizzatore dei medesimi, sempreché abbiano subito un danno corporale, ovvero ai loro beni, in seguito all’utilizzo dei prodotti in questione.
Si noti come non abbia alcuna rilevanza il fatto che il danneggiato sia il proprietario del prodotto stesso, ovvero un semplice utilizzatore.
Altri soggetti legittimati ad agire nei confronti del produttore sono i cosiddetti innocent bystanders, vale a dire quei soggetti che, pur non facendo uso diretto del prodotto difettoso, si trovano esposti alla sua pericolosità e ne ricevono un danno.
Un esempio di questo tipo, al di fuori dell’ambito alimentare, potrebbe essere costituito dal proprietario di una casa danneggiata dall’esplosione di una caldaia difettosa ubicata all’interno di un fabbricato limitrofo.

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