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Una questione sulla clausola di regolazione del premio

Se cambiano le condizioni sulla base delle quali è stata definita la polizza, è dovere dell’assicurato darne comunicazione alla compagnia: l’inosservanza di tale obbligo potrebbe essere ritenuta però fattore non vincolante in caso di richiesta di risarcimento

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Non sempre le clausole contenute all’interno dei contratti assicurativi risultano di agevole comprensione da parte dell’assicurato, in quanto il contenuto dell’obbligazione principale non risulta di certa e immediata definizione.
Tra le clausole che destano alcuni dubbi circa la specificità del loro contenuto, e che hanno dato adito a molteplici pronunce giurisprudenziali, si annoverano le c.d. clausole di regolazione del premio.
Come ribadito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la ratio alla base delle suddette clausole è quella di “creare un meccanismo che consenta l’adeguamento del premio all’effettivo e/o mutato rischio, finalizzato a preservare il principio della corrispettività che caratterizza il contratto di assicurazione”. La corrispettività tra le prestazioni alle quali sono chiamati assicurato e assicuratore sarà, difatti, garantita solo laddove l’ammontare del premio rispecchi il rischio concretamente assunto dall’assicuratore, il quale potrà esattamente apprezzarne l’entità, purché venga posto nelle condizioni di conoscere tutti i fattori che, nel caso specifico, possono aumentare o diminuire il rischio medesimo (cfr. Cass. Sez. Un. del 28 febbraio 2007, n. 4631).

Quando serve integrare il premio
A tal riguardo, la prassi all’interno del mercato assicurativo ha visto distinguersi due tipologie di premio: un premio base e un premio di regolazione (o premio integrativo a conguaglio).
Attraverso tali pattuizioni, dunque, l’assicurato avrà l’obbligo di comunicare periodicamente all’assicuratore tutti gli elementi che comportano delle variazioni dei dati rilevanti ai fini della regolazione del premio; il conguaglio andrà pertanto corrisposto soltanto nel caso in cui i dati comunicati alla compagnia attestino un rischio che superi lo scaglione previsto dal premio base.
Uno dei settori in cui è impiegata siffatta tipologia di clausola è quello della copertura dei rischi derivanti dai sinistri in ambito aziendale, in cui il premio assicurativo è stabilito sulla base del numero dei dipendenti dell’azienda assicurata.
In tal caso, il premio base verrà calcolato su un determinato numero di dipendenti, mentre in virtù della richiamata clausola di regolazione del premio, nel caso in cui il numero di organico dovesse variare nell’arco del periodo assicurato, il premio sarà soggetto a variazioni annuali.

La mancata comunicazione non giustifica il rifiuto a risarcire
In ordine alla natura delle clausole di regolazione del premio si è recentemente espressa la giurisprudenza di merito, riportandosi ai principi affermati altresì dalla Suprema Corte secondo cui, se l’assicurato non comunica i dati e, di conseguenza, non corrisponde il conguaglio eventualmente dovuto, l’omessa comunicazione dei dati integra la violazione di un obbligo pattizio il cui inadempimento, però, non può automaticamente giustificare il rifiuto dell’assicuratore di corrispondere l’indennizzo: il rifiuto sarà giustificato “solo ove l’inadempimento dell’assicurato risulti di non scarsa importanza come espressamente previsto dall’art. 1456 c.c. alla stregua del principio di buona fede”.
In un caso recentemente trattato innanzi il Foro di Verona, il giudice ha accolto l’eccezione della compagnia, rilevando come l’assicurato non possa decidere in via del tutto discrezionale se, e quando, comunicare alla compagnia i dati rilevanti ai fini della valutazione del rischio (nel caso di specie era emersa una condotta omissiva da parte dell’assicurato nella comunicazione del numero di lavoratori impiegati nell’organico aziendale, tenuto conto che, a fronte dei 220 dipendenti, ne venivano comunicati solo 45).
Sul punto, ciò che rileva nell’interesse delle compagnie è prestare la massima attenzione nell’inserimento di detta tipologia di clausole nei contratti assicurativi e nella loro redazione. Si rileva, difatti, che l’orientamento di legittimità prevalente (cfr. da ultimo, Cass. Sez. III Civ., ordinanza del 14 settembre 2017, n. 23671) sembra propendere per il rispetto del principio del favor dell’assicurato: nel caso in cui il giudice, quindi, valuti come affetta da equivocità una clausola contrattuale, verrà fatta applicazione del criterio dell’interpretazione del testo contrattuale in senso favorevole all’assicurato.

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