Insurance Trade

Cosa cambia tra Inail, Inps e responsabile civile

Prima parte - La legge Finanziaria modifica all’improvviso e sensibilmente le regole sulla rivalsa che parevano assodate dal 2000. Si indebolisce il ruolo della vittima, ed emerge un rischio di incostituzionalità

Watermark vert
La recentissima legge Finanziaria (legge 30/12/2018, n. 145 con decorrenza dal 01/01/2019) all’articolo 1, comma 1126, lettera f, ha modificato il testo e la portata normativa del secondo comma dell’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni come segue (inserimenti in neretto): “Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma a valere sul complessivo risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo”.
 Parallelamente, la stessa legge ha modificato sensibilmente anche gli articoli 10 e 11 del testo unico n. 1124 del 31/06/1965, regolatore della disciplina Inail, unitamente al Dlgs n. 38 del 2000.
La legge di Bilancio provvede a ribadire che il danno differenziale, a cui eventualmente il datore di lavoro è tenuto, deve essere calcolato per differenza fra l’ammontare complessivo del danno per i diversi titoli e l’importo complessivo dell’indennizzo erogato da Inail al lavoratore a qualsiasi titolo ed indistintamente.
Questi i nuovi commi sesto, settimo e ottavo dell’articolo 10: “Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell’indennità che a qualsiasi titolo e indistintamente per effetto del presente decreto è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo, l’indennità d’infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39 nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo”.

Come valutare il regresso
Per quanto concerne il diritto di regresso dell’Inail nei confronti del responsabile civile, la legge di bilancio 2019 precisa che nel determinare le somme oggetto del regresso si tiene conto nel complesso delle prestazioni erogate da Inail, come si tiene conto del “complessivo danno risarcibile” da parte del responsabile civile.
Questo il nuovo primo comma dell’articolo 11: “L’istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresì versare all’Istituto Assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39 nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo”.
Nell’articolo 11, tra l’altro, è stata introdotta una vera e propria novità nei criteri di determinazione del danno che il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire: “Nella liquidazione dell’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile”.
La norma ricorda l’articolo 7, terzo comma, della legge Gelli n. 24/2017 in tema di Medmal che prescrive che nella determinazione del risarcimento del danno il giudice tenga conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria.
 
C'è un rischio di incostituzionalità 
Vediamo ora quale potrebbe essere l’impatto della novella sulle azioni di surroga intentate dall’Inail (anche per sinistri pregressi). 
Va detto subito che si tratta di una norma che incide in modo piuttosto grossolano su una dinamica sino a oggi equilibrata (per il contributo della giurisprudenza) nel riparto interno tra assicuratore del responsabile / ente assistenziale (non solo Inail ma anche Inps) e parte danneggiata. 
L’esito dell’applicazione del principio si sposa con una visione più compensativa per l’Inail che con lo stesso provvedimento finanziario di fine anno si è visto decurtare la sommatoria dei contributi aziendali per il prossimo triennio (la revisione delle tariffe Inail con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, e verifica al termine del triennio comporta una previsione di minori entrate per l’Inail pari a 410 milioni di euro per l’anno 2019, a euro 525 milioni per l’anno 2020 e a euro 600 milioni per l’anno 2021).
La norma parrebbe andare a nocumento della parte danneggiata (lasciando, a nostro giudizio, sostanzialmente inalterato il saldo passivo a carico dell’assicuratore del responsabile), presentando profili di incostituzionalità proprio per tale aspetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti