L’azione diretta per il trasportato
Una sentenza della Cassazione ha delineato gli ambiti per i quali è tutelata la vittima terza a bordo di un veicolo e il nesso con l’accertamento della responsabilità
13/06/2019
Ai sensi del disposto di cui all’art. 141 del Codice delle assicurazioni, il danno subito dal passeggero in conseguenza di un sinistro stradale è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, a prescindere dall’accertamento della responsabilità in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti. L’azione diretta accordata al terzo trasportato prevede infatti che lo stesso venga risarcito del danno subito in occasione di un sinistro a prescindere dall’accertamento in punto responsabilità, salva tuttavia l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, vale a dire da accadimento estraneo imprevedibile e inevitabile. In questa ipotesi, il danneggiato non potrà infatti avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore, perché la legge non ha voluto prevedere un’assicurazione senza colpa, escludendo il risarcimento in tutti i casi in cui non esista un responsabile del fatto.
Tornando invece ai casi in cui non sussista ipotesi di caso fortuito, la compagnia del vettore sarà tenuta a risarcire il danno entro il massimale minimo di legge, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno da parte dell’impresa di assicurazione del responsabile, qualora il veicolo di quest’ultimo sia coperto per un massimale superiore a quello minimo.
In ogni caso, sussiste in capo all’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 150 del Codice delle assicurazioni, ovvero secondo gli ordinari strumenti della surroga o rivalsa (artt. 1916 e 2055 cc).
L’intervento della Corte di Cassazione
Proprio in tema di limite alla applicazione dell’articolo 141 in ipotesi di caso fortuito si è espressa di recente la suprema Corte di Cassazione (sent. n. 4147 del 13 febbraio 2019) su un caso in cui, in conseguenza di un sinistro stradale, decedeva uno dei trasportati a bordo di uno dei veicoli coinvolti, e subivano lesioni gli altri trasportati a bordo del medesimo veicolo.
I trasportati sul veicolo sopravvissuti e gli eredi del trasportato deceduto (ovvero la moglie, la figlia e gli ulteriori congiunti) agivano in giudizio ex art. 141 nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo vettore e del proprietario del medesimo. Con sentenza n. 1454/2016 il tribunale di Torino dichiarava la responsabilità nella causazione del sinistro del conducente del veicolo vettore per il 20% e del conducente dell’altro veicolo coinvolto per l’80%. La sentenza di secondo grado, tuttavia, in riforma della sentenza resa dal tribunale in primo grado, accertava la totale assenza di responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiavano i trasportati e condannava comunque la compagnia del vettore a risarcire i trasportati sopravvissuti e i congiunti del trasportato deceduto, ai sensi dell’art. 141. L’impresa di assicurazione del vettore ricorreva in Cassazione e tutte le altre parti si difendevano con controricorso presentando ricorsi incidentali: le questioni poste al vaglio della Corte, per quanto qui rileva, attengono sostanzialmente ai limiti di applicabilità dell’art. 141 in ipotesi di assenza di responsabilità del conducente del veicolo vettore rispetto alla determinazione dei danni subiti dal terzo trasportato.
La censura oggetto del ricorso esaminato risulta infine fondata: afferma infatti la Corte di Cassazione che ha errato il giudice d’appello nel condannare la compagnia assicurativa a risarcire i trasportati sopravvissuti e i congiunti/eredi del trasportato deceduto allorquando ha riformato la sentenza di primo grado escludendo anche il 20% di corresponsabilità del vettore e accertandone quindi l’assoluta assenza di responsabilità nella causazione del sinistro.
Il principio di diritto: il riferimento al caso fortuito
La Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019, ha infatti avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: il riferimento al caso fortuito, “nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane”, quale limite all’obbligo risarcitorio dell’impresa di assicurazione del vettore nei confronti del terzo trasportato danneggiato in occasione del sinistro, include l’ipotesi di totale assenza di responsabilità del vettore. Dunque, costituisce caso fortuito ai sensi dell’art. 141 non solo l’evento naturale del tutto imprevedibile e/o inevitabile (si pensi ai casi di scuola del fulmine, dell’improvviso attraversamento della strada da parte di un grosso animale e ogni altra ipotesi di agente improvviso ed esterno), ma anche la altrui condotta umana. Ne consegue che presupposto della condanna risarcitoria dell’assicuratore del proprio vettore è che il vettore stesso sia quantomeno corresponsabile del sinistro. In definitiva, ciò che non viene richiesto ai fini dell’applicabilità della norma de qua è l’accertamento in ordine alla misura della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, mentre sarà in ogni caso imprescindibile l’accertamento in ordine alla sussistenza di una responsabilità, quantomeno concorsuale, del vettore. Qualora sussista detto presupposto, l’assicuratore del vettore sarà tenuto a risarcire l’intero danno subito dal trasportato (nel rispetto dei limiti su richiamati), salvo eventualmente agire in via di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione di eventuali altri corresponsabili nella causazione del sinistro.
L’onere di dimostrare che il caso fortuito sia stato l’unico antecedente causale del sinistro, con conseguente inapplicabilità della procedura in oggetto, è posto in capo all’assicuratore convenuto in giudizio ex art. 141: la prova in ordine alla totale assenza di responsabilità del vettore (e dunque in ordine alla esclusiva responsabilità del conducente alla guida del veicolo antagonista ovvero del medesimo danneggiato) dovrà quindi essere fornita dall’impresa di assicurazione del vettore. Ed infatti, “se l’assicuratore del vettore non adempie all’onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell’evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità” (Cass. Civ., III, sent. 13 febbraio 2019 n. 4147).
La vittima ha comunque massima tutela
Nonostante la pronuncia appena citata, non si deve pensare che la stessa abbia in una qualche misura ridotto la tutela nei confronti del danneggiato che si trovi coinvolto in un incidente stradale in qualità di trasportato e quindi, per definizione, senza colpa alcuna nel determinismo del fatto. Invero, al trasportato su un veicolo coinvolto in un incidente si può affermare che oggi sia riservata una tutela massima, sia sul piano risarcitorio che, ovviamente, sotto l’aspetto della tutela processuale. Infatti, oggi il trasportato (e i suoi aventi causa) può agire in diversi scenari processuali per ottenere il ristoro del danno, tutti efficaci e cumulativi fra loro. Innanzitutto, il danneggiato ha azione contro il conducente del veicolo vettore, in solido o meno con quello del veicolo antagonista, potendo avvalersi della presunzione di responsabilità in ogni caso prevista dalla legge a suo favore (art. 2054 I e II comma cc). Secondariamente lo stesso ha azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile ai sensi dell’art. 144.
Infine, ai sensi del richiamato art. 141 del Codice delle assicurazioni, ha azione contro il conducente del veicolo sul quale era a bordo e contro il suo assicuratore, anche in forza dell’obbligo di quest’ultimo di garantire l’integrale risarcimento, salva l’ipotesi, come ricordato, del caso fortuito da intendersi come evento naturale estraneo alla condotta umana, ovvero come ipotesi di colpa esclusiva del conducente del veicolo antagonista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
👥