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L’attribuzione della colpa nella Rca

L’articolo 2054 C.C. e l’obbligo assicurativo scaturente dall’articolo 122 del Codice delle assicurazioni si basano su precise definizioni di responsabilità. Ma anche l’accezione di termini come strada, circolazione e utilizzo è fondamentale nell’interpretazione della norma

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Ai sensi dell’art. 2054 C.C., comma 1, il conducente di un veicolo senza guida di rotaie risponde dei danni a cose o persone causati dalla circolazione del veicolo, “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. 
Il conducente può fornire tale prova dimostrando di avere tenuto una condotta assolutamente conforme alle regole del Codice della strada, ossia l’assenza di propria colpa (prova liberatoria diretta), oppure dimostrando che il comportamento della vittima o di un terzo sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, non evitabile dal conducente attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza, o che comunque si sia verificato un caso fortuito, da intendersi come elemento imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell’evento, ponendosi come l’unica causa efficiente di esso (prova liberatoria indiretta).

Presunzione di colpa e responsabilità oggettiva 
Qualora il sinistro abbia coinvolto due o più veicoli, il comma 2 dell’art. 2054 C.C. stabilisce doversi presumere “fino a prova contraria” che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli: non è un’ipotesi di responsabilità oggettiva ma di colpa presunta, superabile dalla prova contraria a carico del conducente. Quando non vi sia stato scontro, la circostanza impedisce l’applicazione della presunzione di egual concorso di cui al comma 2, ma non l’applicabilità della presunzione di responsabilità prevista al comma 1, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all’altro veicolo. 
Per superare la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, comma 2, C.C. occorre dimostrare che il sinistro sia conseguenza del comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e che l’altro si sia esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza. Pertanto, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, il quale è chiamato a fornire la prova liberatoria dimostrando di essersi uniformato alle norme della circolazione e a quelle della comune prudenza.
L’ultimo comma dell’art. 2054 C.C. stabilisce peraltro: “In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”. Tale disposto introduce invece una ipotesi di responsabilità oggettiva. Ciò significa che il conducente o il proprietario (e soggetti assimilati) dell’auto sono responsabili dei danni derivanti da vizi di manutenzione o di costruzione dell’autoveicolo, indipendentemente da un loro comportamento colpevole. Tuttavia, pur avendo questa responsabilità natura oggettiva, il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se interviene un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno, nel qual caso l’unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto. 

I concetti di circolazione, strada e utilizzo
Il legislatore, al fine di fornire una tutela rafforzata al terzo danneggiato a fronte di una attività altamente pericolosa, quale è quella della circolazione dei veicoli in cui è immanente il rischio di danno, con l’art. 122 del Codice delle assicurazioni private, ha introdotto la disciplina dell’obbligatorietà dell’assicurazione per i veicoli (e i natanti) posti in circolazione o navigazione nel territorio dello Stato. La norma in esame riferisce l’obbligo assicurativo a tutti i veicoli a motore senza guide di rotaie, cioè tutti quelli che siano idonei a produrre danni in conseguenza della circolazione. La circolazione comprende non solo il movimento vero e proprio dei veicoli, ma anche la sosta (arresto protratto nel tempo) e la fermata (sospensione momentanea della marcia). Sussiste quindi l’obbligo assicurativo per un veicolo che sosti in luogo pubblico ancorché immobilizzato per un guasto meccanico o perché privo di parti essenziali, fin tanto che perduri la possibilità di spostarsi. Tale principio viene consolidato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (n.8620/2015): il termine “circolazione” non si limita a esprimere un concetto dinamico, bensì rappresenta un concetto ampio che include, oltre al movimento, anche la sosta e la fermata.
Da ultimo si evidenzia come oggigiorno sia pacifico in giurisprudenza che il danno vada risarcito anche in caso di comportamento intenzionale del conducente, a condizione che l’uso del veicolo sia conforme alla destinazione del mezzo assicurato e che il sinistro avvenga su aree pubbliche o equiparate ove vige l’obbligo assicurativo imposto dalla legge. Sul punto, precisiamo che l’uso criminale del veicolo (ad es. uso terroristico) esula da quello proprio per il quale il veicolo è ideato e il rischio assicurativo assunto.
Rilevante è altresì la definizione di strada ai fini dell’applicazione del Codice della strada e dell’art. 2054 C.C. Essa ricomprende: aree adibite a posteggi, navi traghetto, aree di rifornimento, aree incluse in villaggi residenziali di proprietà privata ma con uso pubblico. Recenti orientamenti giurisprudenziali si sono rivolti verso la definizione di “uso pubblico equiparato” includendo quelle realtà ove l’accesso non sia rigidamente controllato e limitato, ma ammettendo l’estensione tutte le volte che proprio la funzione dell’area cintata richieda un accesso di personale non qualificabile a priori.

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