Da danno biologico a danno non patrimoniale
La legge Concorrenza del 2017 ha modificato l’articolo 138 del codice delle assicurazioni: si ripercorrono i punti di maggior rilievo, in particolare quelli che dovrebbero essere sottesi all’attesa Tabella unica nazionale
29/08/2019
La legge 124 del 4 agosto 2017 (legge Concorrenza) ha modificato l’art. 138 del dlgs 209 del 9 settembre 2005 (Codice delle assicurazioni private). In primo luogo evidenziamo come sia stata modificata la rubrica di tale articolo, che è ora Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, mentre in precedenza l’art. 138 era rubricato Danno biologico per lesioni di non lieve entità. La novità non è di poco conto e risulta strettamente connessa a quanto previsto dal nuovo terzo comma dell’art. 139. In breve, il legislatore altro non ha fatto se non recepire le indicazioni contenute nelle decisioni della Corte Costituzionale che hanno salvato l’art. 139 da una serie di censure di legittimità costituzionale (C. Cost. 235/2014).
I primi due commi dell’art. 138 prevedono quattro modifiche di cui la prima di natura programmatica mentre le ulteriori di natura sostanziale.
È ora previsto l’obiettivo di garantire il diritto delle vittime di sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito unitamente a quello di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori; a tale scopo viene prevista la predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica, che sia di riferimento sia per le menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti, sia per il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
I princìpi della tabella unica nazionale
In secondo luogo, la tabella unica nazionale deve essere redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:
- per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
- la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;
- il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
- il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’Istat, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;
- al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
- il danno biologico temporaneo inferiore al 100% è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Danno morale e personalizzazione
In terzo luogo, tra i criteri di composizione della Tabella viene introdotta la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica: “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumenti di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”.
Da ultimo, il terzo e il quarto comma regolamentano il contenuto e il limite alla cosiddetta personalizzazione specificando che, nel caso in cui la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale dovranno poi essere aggiornati annualmente, con decreto del ministro dello Sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat.
Il comma 18 dell’art.1 della legge 124/2017 dispone anche in relazione all’efficacia temporale della predetta tabella indicando che la stessa si applichi solamente ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che la predispone.
A oggi, tuttavia, seppur sia ormai scaduto il termine posto dalla legge, tale tabella non è ancora stata emanata. Pertanto, fino a quando ciò non avverrà si dovrà fare riferimento al sistema tabellare giurisprudenziale, in particolar modo a quello del tribunale di Milano, concordemente con quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cass. 1248/2011).
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