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Tabella unica nazionale

Il Dpr 12, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2025, ha introdotto la Tabella unica nazionale (Tun), che fornisce il valore pecuniario attribuibile a ogni punto di invalidità per le cosiddette macro-lesioni (dai dieci ai cento punti di invalidità permanente)

Tabella unica nazionale hp_vert_img
Nel 2005 il Codice delle assicurazioni private (Cap) ha indicato all’articolo 138 quale criterio di valutazione da adoperare per le lesioni gravi (oltre i dieci punti di invalidità permanente), la tabella elaborata dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano. Tuttavia, perché tale disposizione fosse attuata e divenisse legge, si è dovuto attendere fino al 18 febbraio 2025, data nella quale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Il provvedimento è entrato in vigore il 5 marzo 2025 e si applicherà ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente a tale data.

DANNO PATRIMONIALE E DANNO NON PATRIMONIALE 
All’interno del nostro sistema giuridico, nel quale tutti i danni che coinvolgano l’integrità fisica e psichica dell’individuo assumono una rilevanza particolare, il concetto di danno alla persona è alquanto complesso. Nella voce di questo Glossario che riguarda le varie tipologie di danno alla persona, abbiamo accennato a quanto esso rilevi in generale, e c’è da dire che esistono diverse tipologie per questo genere di danno: la letteratura giuridica che lo riguarda è infatti assai ampia. Ricorderemo che, all’interno della macro-categoria del danno alla persona, distinguiamo due principali sotto-categorie: il danno patrimoniale e quello non patrimoniale.
Il primo comprende il danno emergente (ossia la perdita economica inflitta al danneggiato) e il lucro cessante (il mancato guadagno subito dallo stesso); il secondo, invece, comprende il danno alla salute e ai diritti inviolabili dell’uomo: esso è infatti definito anche danno al bene vita. 
In poche parole, il danno patrimoniale serve a valutare la perdita del patrimonio del danneggiato in seguito a un determinato evento, che potrebbe essere un infortunio o una malattia, un incidente o un errore medico. Misura dunque il pregiudizio di natura economica che possiamo rilevare comparando il patrimonio del danneggiato prima e dopo il verificarsi del fatto dannoso. Il danno non patrimoniale, invece, è il danno conseguente alla lesione di quegli interessi dell’individuo che non sono connotati da rilevanza economica: riguarda la vita affettiva, la salute, l’onore e il prestigio della persona, insomma tutti i pregiudizi subiti dall’integrità dell’individuo negli aspetti definiti come dinamico-relazionali, quelli che denotano il suo modo di essere all’interno dell’ambiente in cui vive e lavora. 
Oltre a comprendere il danno fisico alla salute, il danno non patrimoniale include i danni dovuti al peggioramento della qualità della vita, alla lesione del diritto alla serenità e tranquillità familiare, e anche alla reputazione, all’immagine, al nome e alla riservatezza. Tutti diritti inviolabili garantiti al cittadino dalla Costituzione. Per tale motivo questa tipologia di danno risulta tanto rilevante sul piano giuridico: perché difende diritti primari e inviolabili. 

UNA VALUTAZIONE COMPLESSA
È dunque facilmente intuibile come il risarcimento di questa fattispecie di danno sia assai complesso da conteggiare. Negli anni, si è resa infatti necessaria una valutazione di tipo equitativo da parte della magistratura. La stessa deve sforzarsi di trovare una compensazione adeguata al pregiudizio sofferto: un calcolo che comporti un ristoro che sia effettivamente giusto.
Dunque, mentre il danno patrimoniale è relativamente facile da determinare, perché è sufficiente fare i conti per calcolare la perdita patrimoniale subita dalla vittima in occasione dell’evento dannoso, il danno non patrimoniale come lo conteggiamo? Finora la legge (Cap, articolo 139) ha fornito criteri certi di liquidazione, solo per le cosiddette micropermanenti: quelle lesioni che non superano i nove punti d’invalidità; per quelle che invece superavano tale soglia, definite macropermanenti, valevano esclusivamente i criteri equitativi stabiliti dal giudice. 
Ma la difficoltà a definire gli elementi che possono contraddistinguere questo tipo di danno ha determinato un forte disallineamento delle somme da liquidare, di tribunale in tribunale, attraverso l’intera penisola. Questo problema si rifletteva anche nell’opera dei liquidatori delle compagnie assicurative. La mancanza di certezze sulle cifre da apporre a riserva causava loro gravi difficoltà, rendendo il lavoro di porre a riserva un sinistro grave alle persone un autentico esercizio funambolico. Bisognava infatti tener conto del luogo in cui il sinistro si era verificato e della tendenza dei giudici locali a dare importanza a questa o quella voce del danno non patrimoniale. E rilevava anche fortemente il modo in cui i legali dell’una o dell’altra parte si comportavano nella richiesta di risarcimento e nel conteggio di quanto dovuto. Insomma, la liquidazione dei danni gravi alla persona rappresentava un problema assai difficile da gestire e anche da spiegare alle compagnie straniere che operavano nel nostro mercato. Non dimentichiamo, infatti, che l’apposizione di riserve credibili è fondamentale per mantenere quel margine di solvibilità che garantisce la sopravvivenza di ogni compagnia assicurativa. 
Teniamo infine conto del fatto che questi criteri di liquidazione si applicano a rami della responsabilità civile di grande importanza, come la responsabilità per la circolazione dei veicoli e quella medica, insomma: ovunque vi sia la possibilità che si verifichi un danno alla persona di una certa gravità.

IL NODO DELLE TABELLE LIQUIDATIVE 
Per cercare di sbrogliare la questione si è messo al lavoro il cosiddetto Osservatorio Giuridico di Milano (più precisamente, l’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano). Si tratta di un gruppo di magistrati, giuristi ed esperti nella liquidazione che, con un lungo e certosino lavoro di comparazione di migliaia di sentenze, ha provato a sviluppare tabelle liquidative (o barèmes) che consentissero agli addetti ai lavori di valutare le varie categorie del danno non patrimoniale, in modo che il risultato fosse equilibrato lungo tutta la penisola. 
In pratica, perché non si verificassero più discrasie per il fatto che il medesimo tipo di pregiudizio fosse valutato diversamente da un tribunale all’altro. Il lavoro svolto dall’Osservatorio milanese ha però incontrato diverse critiche e, mentre alcuni Tribunali si sono presto allineati alle sue proposte, altri hanno sviluppato proprie e diverse tabelle, oppure hanno semplicemente rifiutato il concetto stesso di tabella liquidativa, perché ritenuto limitativo della libertà di giudizio del giudice.
Nel frattempo, però, alcune disposizioni di legge (come la cosiddetta legge Gelli) hanno fatto riferimento specifico alle tabelle di Milano per la liquidazione dei relativi danni. Ciò senza considerare il fatto che il Codice delle Assicurazioni, come si accennava, ha specificamente sdoganato questi criteri di valutazione. Ciò che mancava era l’approvazione da parte del legislatore della tabella per le macrolesioni che ha visto la luce solo ora. 
Tuttavia, al di là delle critiche che ancora riceverà, la Tun rappresenta per molti osservatori un vero e proprio atto di civiltà giuridica. In ogni parte del Paese, infatti, il giudice sarà tenuto ad applicare la tabella di legge, garantendo uniformità e certezza nella liquidazione dei danni e favorendo una più semplice e rapida definizione delle richieste risarcitorie.
Sul piano assicurativo ciò comporterà, per forza di cose, una maggiore sostenibilità dei costi e un approccio più comprensibile in quei settori della responsabilità civile che risultano soggetti ad alta frequenza e gravità, come la Rc auto e la responsabilità medica. 
Manca un ultimo passo, ovvero la tabella (anch’essa prevista dall’articolo 138 del Cap), relativa ai barèmes medico legali per la valutazione delle menomazioni all’integrità psicofisica grave. Speriamo di non dover attendere altri vent’anni per poterla finalmente vedere.

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